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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33414/2024 del 03/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna l\'ordinanza che aveva riconosciuto il vincolo di continuazione tra più condanne e rideterminato la pena complessiva. Le doglianze principali sono: (1) violazione di legge per omessa o errata applicazione della diminuzione del rito abbreviato sulle maggiorazioni per i reati satellite (art. 81 cod. pen. e art. 442 c.p.p.), con conseguente mancata riduzione singola degli aumenti e applicazione invece di un\'unica riduzione sul totale; (2) vizio di motivazione per mancata indicazione dei criteri e dei calcoli relativi all\'entità degli aumenti per ciascun reato satellite (in particolare un aumento complessivo di anni 5 e mesi 6 per otto reati), il che impedisce il controllo della correttezza aritmetica e giuridica del conteggio.

La decisione

La Corte di legittimità ha accolto il ricorso, annullando l\'ordinanza impugnata e rinviando il procedimento alla Corte d\'appello di Napoli per nuovo giudizio. La Cassazione ha ritenuto che il Giudice dell\'esecuzione non abbia specificato se e come siano state applicate le riduzioni previste per il rito abbreviato agli aumenti per i reati satellite, né abbia motivato distintamente l\'entità dei singoli aumenti. La sentenza richiama i princìpi di diritto: individuazione del reato più grave, scorporo dei reati riuniti in continuazione, calcolo degli aumenti distintamente per ciascun reato satellite e obbligo di rendere esplicito il criterio aritmetico adottato; inoltre va indicato che la riduzione per il rito abbreviato è stata tenuta in conto (essa è aritmeticamente predeterminata e non necessita di motivazione sul quantum).

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Regola l\'aumento di pena per il vincolo di continuazione; la Corte richiama l\'obbligo di calcolare aumenti distinti per ciascun reato satellite nella rideterminazione esecutiva.

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sulla determinazione della pena (circostanze e quantificazione); richiamata come riferimento generale al criterio di determinazione della pena.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le istanze in materia esecutiva presentabili al giudice dell\'esecuzione; qui utilizzata come titolo dell\'azione che ha portato alla rideterminazione della pena.

  • art. 442 cod. proc. pen.

    Prevede la diminuzione di pena per il rito abbreviato; la Corte afferma che, quando il reato satellite è stato giudicato con rito abbreviato, l\'aumento previsto dall\'art. 81 è soggetto alla diminuzione premiale e il giudice deve esplicitare di averla tenuta in conto.

  • art. 187 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione al criterio per individuare la 'violazione più grave' in sede esecutiva, ossia la pena concretamente irrogata dal giudice della cognizione come indicata nel dispositivo.

Massime di principio

  • Nel rincalcolo esecutivo della pena per continuazione il giudice deve prima individuare il reato più grave (quello con la pena più elevata indicata nel dispositivo) e prendere come base la pena concretamente irrogata per quello.
  • Il giudice deve scorporare i reati che il giudice della cognizione aveva riunito in continuazione e applicare autonomi aumenti per ciascun reato satellite; ogni aumento deve essere quantificato e motivato distintamente in modo da consentire il controllo del calcolo.
  • Se il reato satellite è stato giudicato con rito abbreviato, l\'aumento ad esso riferito deve tener conto della diminuzione premiale prevista dall\'art. 442 c.p.p.; il giudice deve esplicitare in motivazione di aver computato tale riduzione (essendo il quantum aritmeticamente determinato non necessita di ulteriore giustificazione).
  • In presenza di più sentenze abbreviate, il giudice esecutivo deve chiarire la metodologia aritmetica adottata (es.: se prende la pena base prima della diminuzione per abbreviato, applica gli aumenti e poi la diminuzione complessiva, oppure riduce singolarmente gli aumenti): la scelta deve essere resa esplicita e i calcoli devono risultare comprensibili nel provvedimento.
  • La mancata indicazione dei criteri e dei calcoli conduce all\'annullamento dell\'atto esecutivo con rinvio, affinché venga integrata la motivazione e siano rispettati i princìpi di corretto esercizio del potere di rideterminazione della pena.

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