Cassazione Civile, Ordinanza n. 26101/2022 del 05/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il Tribunale di Milano aveva respinto il ricorso proposto contro un ordine prefettizio di allontanamento dal territorio italiano. Il destinatario di tale ordinanza ha quindi proposto ricorso per cassazione avverso la decisione del Tribunale. In sede di legittimità, però, il ricorso depositato a mezzo posta è risultato privo della relata di notifica e della copia autentica del provvedimento impugnato; la nota di iscrizione a ruolo dava inoltre atto del mancato deposito della relata di notifica. Il ricorrente non ha quindi assolto all'onere di deposito previsto per la procedibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione, rilevando la mancanza nel fascicolo depositato della relata di notifica e della copia autentica del provvedimento impugnato, documenti richiesti dall'art. 369 c.p.c. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato. Non vi è stata statuizione sulle spese, perché il Ministero intimato non ha svolto attività difensiva.
Norme richiamate
Il mancato deposito della relata di notifica e della copia autentica del provvedimento impugnato comporta l'improcedibilità del ricorso per cassazione.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio non partecipata secondo il rito accelerato previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di declaratoria di improcedibilità, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il deposito della relata di notifica del provvedimento impugnato e della copia autentica della decisione è requisito essenziale di procedibilità: la loro mancanza determina l'improcedibilità del ricorso.
- L'onere di completare il fascicolo con i documenti richiesti dall'art. 369 c.p.c. grava sul ricorrente e non può essere supplito dalla mera indicazione contenuta nella nota di iscrizione a ruolo.
- Quando la parte intimata non svolge difese, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
- La declaratoria di improcedibilità del ricorso comporta, ricorrendone i presupposti, l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Come è indicizzato
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