Cassazione Penale, Sentenza n. 32073/2023 del 24/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno che aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore per il reato di danneggiamento (art. 635 cod. pen.) relativo alla vetrata del Bar Mediterraneo. Il ricorso deduceva la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, contestava l'insufficienza della prova del danneggiamento, e in subordine censurava la severità del trattamento sanzionatorio chiedendo il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, in alternativa, la declaratoria di estinzione per prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato, generico e non consentito. Ha ritenuto congrua e non contraddittoria la motivazione dei giudici di merito che si basava su dichiarazioni dei dipendenti del bar e sull'osservazione degli operanti (comportamento ubriaco, lancio di bottiglie, rumore di vetri rotti, presenza del ricorrente sul posto). Le censure relative alle attenuanti generiche e alla pena sono state ritenute meramente assertive e prive di specificità. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorso non ha introdotto il corretto rapporto processuale di impugnazione, precludendo la rilevazione della prescrizione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il delitto di danneggiamento è stato ritenuto integrato, nella parte relativa alla vetrata, sulla base delle dichiarazioni testimoniali e delle risultanze investigative; la condotta è stata considerata provata oltre ogni ragionevole dubbio dai giudici di merito.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
La censura per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione è stata giudicata generica e priva di specificità; la Corte di Cassazione richiede motivi concreti che confrontino puntualmente il percorso argomentativo dei giudici di merito per ritenere fondata la doglianza.
La richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche è stata ritenuta formulata in termini meramente assertivi e senza adeguata critica del percorso motivazionale di merito, perciò non idonea a essere accolta in sede di legittimità.
art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
Norma procedurale richiamata per giustificare lo svolgimento del procedimento mediante trattazione scritta secondo la disciplina emergenziale applicabile.
Applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una somma in favore della Cassa delle ammende, atteso il carattere infondato e colpevole dell'impugnazione.
Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata come principio di riferimento sulla valutazione della colpa nell'impugnazione e per la liquidazione equitativa della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- I motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione dei giudici di merito; censure generiche su presunta illogicità o contraddittorietà sono di regola inammissibili.
- Le dichiarazioni testimoniali e le osservazioni immediate degli operanti, se coerenti e non contraddette, possono costituire prova sufficiente del reato di danneggiamento.
- Le richieste di attenuanti generiche in cassazione devono contenere argomentazioni concrete sul percorso motivazionale dei giudici di merito per poter incidere sul trattamento sanzionatorio.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile non si instaura il valido rapporto processuale di impugnazione; di conseguenza non è possibile sollevare validamente questioni che richiedano l'efficacia della impugnazione (es. rilevare la prescrizione) perché si forma il giudicato sostanziale.
- La parte che propone un ricorso infondato può essere condannata al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; ciò impone cautela nel proporre impugnazioni meramente assertive.
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