Cassazione Penale, Sentenza n. 40543/2022 del 26/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza che respingeva la sua opposizione alla confisca del veicolo aziendale (Fiat Iveco C65) disposta in esecuzione di una sentenza di patteggiamento applicata al precedente socio accomandatario per gestione non autorizzata di rifiuti. Ha dedotto tre motivi: (1) incompatibilità del giudice-persona fisica che aveva pronunciato sia la sentenza che l'ordinanza di opposizione; (2) fittizietà della nuova intestazione societaria (il suo subentro nella carica sociale) e dunque presunta estraneità della società al reato; (3) assenza del nesso pertinenziale tra il veicolo e l'attività illecita di trasporto di rifiuti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo: non sussiste incompatibilità perché il giudizio d'opposizione all'esecuzione è parte dello stesso procedimento e la questione di incompatibilità doveva essere sollevata a mezzo ricusazione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo: la società non può essere considerata terzo estraneo quando l'attività illecita è stata compiuta in nome e per conto dell'ente dall'amministratore, pertanto non sussiste estraneità che giustifichi la sottrazione del bene alla confisca. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo: il vizio relativo al nesso tra veicolo e reato doveva essere dedotto con impugnazione della sentenza di patteggiamento nel processo di cognizione. Per effetto del rigetto ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma che disciplina il giudizio abbreviato/accordo di patteggiamento; la sentenza di patteggiamento qui ha stabilito la pena e indicato la confisca
art. 256, commi 1 e 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Norma che incrimina la gestione non autorizzata di rifiuti; fatto costitutivo del reato per cui è stata resa la sentenza di patteggiamento
art. 260-ter, commi 4 e 5, d.lgs. n. 152/2006
Prevede la confisca del veicolo e di altri mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, salvo che appartengano non fittiziamente a persona estranea al reato; la Corte interpreta tale disposizione nel senso che non può riconoscersi estraneità alla società quando l'attività illecita è stata posta in nome e per conto dell'ente dall'amministratore
art. 667, comma 4 e art. 676 cod. proc. pen.
Disciplinano l'opposizione all'atto esecutivo e il relativo procedimento; la ricorrente aveva proposto opposizione avverso il decreto di confisca
art. 37, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Regola la ricusazione del giudice: la Corte osserva che le questioni di incompatibilità vanno tempestivamente dedotte mediante ricusazione e non in cassazione
Stabilisce la condanna alle spese in caso di rigetto del ricorso; applicata qui per condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali
Massime di principio
- La partecipazione del medesimo giudice-persona fisica alla fase di cognizione e alla fase esecutiva non costituisce di per sé incompatibilità: l'opposizione all'esecuzione è funzionalmente parte dello stesso procedimento e, se si ritiene sussistere incompatibilità, la via corretta è la ricusazione tempestiva.
- Quando l'illecito è stato posto in nome e per conto della società dall'amministratore, la società (anche con successivo cambio di titolarità o con subentro di nuovo socio) difficilmente potrà essere qualificata come "terzo estraneo" ai fini dell'esclusione della confisca: la confisca dei mezzi utilizzati per il reato è legittima.
- I profili relativi al nesso tra beni e reato che giustificano la confisca devono essere tempestivamente contestati nel processo di cognizione (es. impugnando la sentenza di patteggiamento quando la misura non è compresa nell'accordo), altrimenti la contestazione può risultare preclusa in fase esecutiva o di cassazione.
- La parte che intende sollevare vizi processuali relativi all'imparzialità del giudice deve farlo nei modi e nei tempi previsti (ricusazione), perché la relativa doglianza non è di regola dicibile in sede di impugnazione straordinaria se non tempestivamente esercitata.
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