Cassazione Penale, Ordinanza n. 35057/2025 del 28/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza di appello che aveva confermato la responsabilità penale dell'imputato per rapina. L'unico motivo dedotto contestava il giudizio di responsabilità, ma la Corte lo ha ritenuto generico e sostanzialmente reiterativo di doglianze già prospettate in appello e già disattese. La censura mirava, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella del giudice di merito, operazione non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il motivo unico era generico, reiterativo e diretto a sollecitare una inammissibile rilettura del fatto e delle prove, a fronte di una motivazione della sentenza di appello ritenuta immune da vizi logici e giuridici, con puntuale indicazione delle ragioni della responsabilità dell'imputato sotto il profilo oggettivo e soggettivo. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
È il reato oggetto del giudizio di responsabilità confermato in appello e non rivalutabile in cassazione mediante una diversa ricostruzione del fatto.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
La Corte richiama il principio secondo cui la Cassazione non può procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, riservata in via esclusiva al giudice di merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito dedurre censure che, sotto la veste del vizio di motivazione o di diritto, mirino in realtà a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio e una nuova ricostruzione del fatto.
- Il motivo di ricorso è inammissibile quando è generico o meramente reiterativo di doglianze già esaminate e disattese nei gradi di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione degli elementi di prova, salvo il controllo sull'esistenza di vizi logici o giuridici della motivazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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