Sentenza del 06/06/2018 n. 14567 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente aveva impugnato l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del D.P.R. n. 602/1973, per complessivi Euro 4.036,00, contestando, tra l'altro, la carenza di motivazione, la mancata notifica delle cartelle presupposte e l'illegittimità dell'ipoteca perché riferita a un credito inferiore alla soglia di Euro 8.000. Equitalia ha sostenuto in Cassazione che la CTR non avesse esaminato la documentazione relativa alla notifica di una cartella e che fosse legittima l'iscrizione ipotecaria anche per importi inferiori a tale soglia.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di Equitalia e ha confermato l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria. Ha ritenuto decisivo che l'iscrizione fosse stata effettuata per Euro 4.036,00, quindi per un importo inferiore a Euro 8.000. Non era necessario esaminare le ulteriori questioni sulla notifica delle cartelle, perché assorbite dalla ragione decisiva. Equitalia è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 1.500, oltre spese forfetarie e accessori di legge.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77
L'iscrizione ipotecaria a garanzia della riscossione è soggetta al limite minimo di Euro 8.000, in coerenza con i limiti previsti per l'espropriazione immobiliare.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 76
Vieta l'espropriazione immobiliare per crediti inferiori a Euro 8.000; tale limite si riflette anche sull'iscrizione ipotecaria, considerata atto preordinato all'espropriazione.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 49 e 50
Il ruolo costituisce titolo esecutivo e consente all'agente della riscossione, dopo il decorso del termine previsto dalla notifica della cartella, di promuovere azioni esecutive o cautelari. Ai fini del superamento della soglia possono rilevare tutti i crediti iscritti a ruolo, anche contestati, ma resta decisivo l'importo concreto dell'iscrizione ipotecaria.
D.L. 25 marzo 2010, n. 40, art. 3, comma 2-ter, convertito dalla L. 22 maggio 2010, n. 73
Ha espressamente vietato, per il periodo successivo alla sua entrata in vigore, l'iscrizione ipotecaria per crediti inferiori a Euro 8.000. Secondo la Corte, questa disposizione non dimostra che per il periodo precedente mancassero limiti di valore.
Codice di procedura civile, art. 112
Non vi è omessa pronuncia quando una domanda o un motivo siano implicitamente assorbiti da una statuizione che risolve integralmente la controversia.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58
La mancata valutazione della documentazione prodotta in appello non determina un vizio decisivo quando la questione cui essa si riferisce è stata resa irrilevante dall'accoglimento di un motivo preliminare o assorbente.
Massime di principio
- Un'iscrizione ipotecaria esattoriale può essere contestata con successo quando l'importo effettivamente garantito è inferiore alla soglia legale di Euro 8.000, anche se il credito deriva da più cartelle o da titoli diversi.
- Per verificare il superamento della soglia possono essere considerati complessivamente i crediti iscritti a ruolo; tuttavia, se l'ipoteca è stata iscritta per un importo concretamente inferiore a Euro 8.000, l'iscrizione resta illegittima secondo il principio applicato in questa sentenza.
- La contestazione delle cartelle o la loro eventuale mancata notifica può diventare irrilevante se il giudice accoglie un motivo autonomo e sufficiente, come il mancato rispetto della soglia minima per l'ipoteca.
- L'agente della riscossione deve rispettare sia i presupposti procedurali, inclusa la regolare notifica degli atti presupposti, sia i limiti quantitativi previsti dalla legge per l'iscrizione ipotecaria.
- La disciplina applicabile deve essere verificata anche in base alla data dell'iscrizione, poiché le modifiche legislative possono incidere sui presupposti e sui limiti dell'azione dell'agente della riscossione.
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