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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12736/2025 del 02/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza di convalida del fermo (18/10/2024), deducendo la violazione degli artt. 97 e 558 c.p.p. per la mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza di convalida al difensore di fiducia. Sostengono che il difensore di fiducia, poi presente, non avrebbe ricevuto l'avviso, con conseguente nullità dell'udienza.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che al momento della fissazione dell'udienza gli indagati non avevano nominato difensore e quindi era stato designato un difensore d'ufficio, il quale è stato tempestivamente avvisato e presente all'udienza. La nomina del difensore di fiducia è sopravvenuta durante l'udienza e non poteva quindi esigere la preventiva notifica dell'avviso: la giurisprudenza consolidata stabilisce che l'avviso deve essere notificato al difensore che rivestiva la qualità di difensore al momento della fissazione dell'udienza, non a chi acquista successivamente tale veste. Di conseguenza non è configurabile alcuna nullità e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull'immigrazione), art. 12, commi 1 e 3 lett. a) e b) e 3 lett. b)

    Norma sostanziale relativa al reato per cui è stato convalidato il fermo; la Corte ha confermato la convalida rispetto a tali contestazioni

  • Codice di procedura penale, art. 97

    Richiamato dalla difesa come parametro di tutela del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che non sia stato violato perché la posizione processuale del difensore si cristallizza al momento della fissazione dell'udienza

  • Codice di procedura penale, art. 558

    Invocato in relazione alla nullità; la Corte ha interpretato che l'assenza di notifica al difensore di fiducia sopravvenuto non determina nullità dell'udienza celebrata in presenza del difensore d'ufficio tempestivamente avvisato

  • Giurisprudenza (Sezioni Unite e altre sezioni) richiamata: Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015 (Maritan); Sez. U, n. 8 del 06/07/1990 (Scarpa); Sez. 6, n. 18360 del 24/02/2003 (D'Ottavi); Sez. 5, n. 48088 del 08/11/2004 (Stefanelli); Sez. 1, n. 19442 del 23/04/2008 (Errante); Sez. 6, n. 27059 del 27/05/2008 (Skuqi); Sez. 1, n. 20788 del 03/03/2009 (Romeo)

    Principio consolidato: l'avviso di fissazione dell'udienza deve essere notificato al difensore che rivestiva tale qualità al momento della fissazione. La nomina successiva del difensore di fiducia non impone una nuova notifica e non determina nullità se l'udienza si è svolta con difensore avvisato e presente

Massime di principio

  • Se al momento della fissazione dell'udienza l'imputato non ha ancora nominato un difensore di fiducia, l'avviso di fissazione va rivolto al difensore che all'epoca riveste la qualità (es. difensore d'ufficio) e la successiva nomina non obbliga a una nuova notificazione
  • La nomina del difensore di fiducia intervenuta dopo la notificazione dell'avviso e durante l'udienza legittima l'intervento del difensore scelto, ma non comporta il diritto di essere stato previamente avvisato; è onere dell'imputato informare il proprio difensore della data
  • La presenza in udienza di un difensore tempestivamente avvisato (anche d'ufficio) e la mancata notifica al difensore sopravvenuto non configurano di per sé una nullità dell'udienza, salvo che non emerga un pregiudizio concreto del diritto di difesa
  • Per impugnare efficacemente la mancata notifica è necessario provare che al momento della fissazione dell'udienza esisteva già un difensore di fiducia qualificabile come tale nelle comunicazioni di cancelleria o che la mancata notifica abbia determinato un'effettiva lesione del diritto di difesa
  • Prassi consigliata: verificare sempre nel registro o negli atti la data di fissazione dell'udienza e lo status del difensore al quel momento; se si nomina un difensore di fiducia dopo la fissazione, assicurarsi che la comunicazione della data avvenga tempestivamente tra assistito e difensore per evitare contestazioni infondate

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