Cassazione Civile, Ordinanza n. 25086/2023 del 23/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di ottemperanza promosso da un contribuente, in qualità di assuntore del concordato fallimentare, per ottenere l’esecuzione di una sentenza tributaria che aveva accolto il ricorso contro il diniego di rimborso dell’IVA relativa all’anno d’imposta 1993. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’ottemperanza, ordinando all’Agenzia delle entrate di eseguire il rimborso entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, con eventuale prestazione di idonea garanzia da parte del creditore e nomina di un commissario ad acta in caso di inerzia. L’Agenzia delle entrate ha impugnato la decisione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 67-bis, 69 e 70 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la CTR avesse erroneamente attribuito immediata esecutività a una sentenza favorevole al contribuente non ancora passata in giudicato, perché, al momento della sua emanazione, non era ancora stato approvato il decreto ministeriale attuativo previsto dall’art. 69, comma 2, come richiamato dall’art. 12 del d.lgs. n. 156/2015.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che l’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, come modificato, ha natura immediatamente precettiva e che l’immediata esecutività delle sentenze tributarie favorevoli al contribuente opera anche nel periodo compreso tra il 1° giugno 2016 e il 6 febbraio 2017, senza che rilevi la mancata adozione del decreto ministeriale previsto dal comma 2. Di conseguenza, il contribuente poteva legittimamente richiedere l’ottemperanza ex art. 70 d.lgs. n. 546/1992 anche prima dell’adozione del decreto attuativo. La ricorrente è stata condannata alle spese. È stata invece dichiarata inammissibile la domanda della controricorrente sulle spese del giudizio di ottemperanza, per mancata impugnazione incidentale della relativa statuizione, ed è stata rigettata la domanda di condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. per difetto di mala fede o colpa grave.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma invocata come parametro del vizio di violazione di legge dedotto nel ricorso per cassazione.
art. 67-bis d.lgs. n. 546/1992
Richiamato dalla ricorrente tra le disposizioni processuali tributarie asseritamente violate.
La Corte ne afferma la natura immediatamente precettiva; le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente sono immediatamente esecutive, e l’assenza del decreto ministeriale attuativo non impedisce l’ottemperanza.
Consente al contribuente di chiedere l’ottemperanza della sentenza tributaria in caso di mancata spontanea esecuzione da parte dell’amministrazione finanziaria.
La Corte interpreta la disposizione transitoria nel senso che non ostacola l’applicazione immediata del nuovo art. 69, comma 1, per le sentenze favorevoli al contribuente; il rinvio al decreto attuativo riguarda la disciplina della garanzia, non la possibilità di ottemperanza.
d.m. n. 22 del 6 febbraio 2017
È ritenuto irrilevante ai fini dell’efficacia immediata delle sentenze favorevoli al contribuente, poiché attiene alla disciplina della garanzia prevista dal comma 2 dell’art. 69.
Richiamato come indice sistematico della provvisoria esecutività delle sentenze tributarie di merito e dell’obbligo di conformarsi alla statuizione giudiziale anche prima del giudicato.
Richiamato a conferma del principio di immediata esecutività delle sentenze tributarie relative a sanzioni amministrative tributarie.
Richiamato come disposizione che delimita la portata dell’immediata esecutività prevista dall’art. 18.
Richiamato quale ulteriore fondamento sistematico dell’efficacia immediata delle sentenze, in virtù del rinvio alle norme del rito ordinario contenuto nell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992.
Domanda di responsabilità aggravata rigettata per assenza di mala fede o colpa grave, anche in considerazione dell’assenza di un precedente specifico all’epoca del ricorso.
art. 24 Cost.
Richiamato per ribadire il carattere eccezionale della responsabilità aggravata e il divieto di interpretazioni che scoraggino indebitamente l’azione giudiziaria.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato come base del rinvio alle norme del codice di procedura civile, incluso l’art. 282 c.p.c.
Massime di principio
- Nel processo tributario, le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente hanno efficacia immediatamente esecutiva e possono essere poste in ottemperanza anche prima del giudicato.
- La mancata emanazione del decreto ministeriale previsto per disciplinare il contenuto e la durata della garanzia non sospende l’operatività del principio di immediata esecutività della sentenza favorevole al contribuente.
- Le disposizioni transitorie che rinviano all’adozione di decreti attuativi non possono essere interpretate in modo da neutralizzare un principio processuale già desumibile dal sistema e applicabile in via immediata.
- Nel sistema del processo tributario, l’obbligo dell’amministrazione di conformarsi alla sentenza di annullamento o di condanna sussiste anche prima del passaggio in giudicato, quando la statuizione giudiziale incida sul titolo della pretesa o fondi il rimborso dovuto.
- La responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede un quid pluris rispetto alla semplice soccombenza: occorre una condotta connotata da mala fede o colpa grave, non essendo sufficiente l’infondatezza della domanda o del ricorso.
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