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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36820/2022 del 29/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza del 03/11/2021 che lo aveva condannato per il reato previsto dall'art. 14, co. 1, d.lgs. 187/2000 (esposizione non giustificata a radiazioni ionizzanti) in relazione a fatti del 16.01.2016. I motivi di cassazione dedotti sono: (i) vizio di violazione di legge e illogicità della motivazione nella valutazione della disciplina sulle “attività radiodiagnostiche complementari” (contestualità, integrazione, indilazionabilità) e nella mancata indicazione della condotta concreta che avrebbe violato la norma, nonché mancata considerazione delle dichiarazioni rese dall'imputato; (ii) vizio per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., con la censura che il giudice di merito non avrebbe valutato correttamente la condotta processuale e la contabilità dell'attività svolta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che la normativa sulla protezione dalle radiazioni (seppur l'abrogato d.lgs. 187/2000 è in continuità con il d.lgs. 101/2020) richiede che le attività radiodiagnostiche complementari siano "contestuali, integrate e indilazionabili" rispetto alla procedura specialistica; il Tribunale di Palermo aveva adeguatamente motivato la decisione mostrando che, su 25 pazienti sottoposti a Cone Beam, 12 non avevano effettuato trattamenti odontoiatrici e gli altri non avevano sempre ricevuto prestazioni contestuali, sicché mancavano contestualità e indilazionabilità. Quanto alle attenuanti generiche, la Cassazione ha evidenziato che non essendovi stata una richiesta difensiva specifica per il riconoscimento, non v'era obbligo di concederle né di motivare la mancata concessione. Esito pratico: rigetto del ricorso, conferma della condanna (pena già inflitta dal Tribunale: ammenda di 3.000 euro con sospensione condizionale) e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.lgs. 187/2000 - art. 14, co. 1

    presente nel capo di imputazione come norma sanzionatoria allora invocata (abrogata ma sostanzialmente ripresa nel d.lgs. 101/2020)

    La norma sanzionava l'esposizione non giustificata a radiazioni ionizzanti; la sua disciplina è stata interpretata in continuità con il successivo d.lgs. 101/2020 e la violazione è stata valutata con riferimento agli obblighi di giustificazione e ottimizzazione

  • d.lgs. 101/2020 - art. 7 comma 1 n. 8 (definizione)

    "attività di ausilio diretto al medico specialista o all'odontoiatra per lo svolgimento di specifici interventi di carattere strumentale propri della disciplina, purché contestuali, integrate e indilazionabili rispetto all'espletamento della procedura specialistica"

    Riprende la definizione di attività radiodiagnostiche complementari; la Corte ha richiamato questa definizione per valutare i requisiti di contestualità, integrazione e indilazionabilità

  • d.lgs. 101/2020 - art. 157 e 158

    Riproducono gli obblighi di giustificazione e ottimizzazione dell'esposizione medica già previsti dal precedente d.lgs. 187/2000; la violazione di tali obblighi è al centro della contestazione

  • d.lgs. 101/2020 - art. 159, comma 13

    "Le attività radiodiagnostiche complementari all'esercizio clinico possono essere svolte dal medico chirurgo in possesso della specializzazione... Nell'ambito di dette attività non possono essere effettuati esami per conto di altri soggetti o professionisti sanitari pubblici o privati, né essere redatti o rilasciati referti radiologici"

    Stabilisce limiti operativi delle attività complementari (nessuna esecuzione per conto terzi né rilascio di referti), richiamata per delimitare l'ambito legittimo dell'uso di apparecchiature in ambito odontoiatrico

  • d.l. 137/2020 art. 23, comma 8

    Norma procedurale che disciplina il trattamento dei ricorsi in Cassazione in via semplificata (richiamata per la trattazione del ricorso)

  • codice penale - art. 62-bis

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ricorda che il riconoscimento richiede specifica richiesta e motivazione positiva da parte del giudice per attenuarne la pena

  • codice di procedura penale - art. 616

    Richiama la regola sulle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Le attività radiodiagnostiche complementari sono legittime solo se risultano contestuali (temporalmente e funzionalmente legate alla prestazione), integrate (forniscono un ausilio diretto alla procedura) e indilazionabili (non rimandabili senza compromettere la prestazione); il mancato rispetto di tali requisiti integra esposizione non giustificata.
  • La continuità normativa tra il d.lgs. 187/2000 e il d.lgs. 101/2020 porta ad applicare i medesimi principi di giustificazione e ottimizzazione: in caso di contestazione è opportuno riferirsi e documentare secondo i criteri attuali (d.lgs. 101/2020).
  • La documentazione clinica deve dimostrare la necessità immediata e la finalità terapeutica dell'esame (p.es. piano terapeutico contestuale, motivazione clinica) per evitare profili di illiceità; l'esecuzione di esami per pazienti che poi non ricevono trattamenti specialistici indica carenza di contestualità/indilazionabilità.
  • Il medico/odontoiatra non può eseguire esami radiologici 'per conto di terzi' né rilasciare referti radiologici al di fuori dell'ambito consentito: ciò deve essere evitato o ben documentato per non incorrere in responsabilità.
  • Se si intende ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche, occorre chiederlo espressamente e fornire elementi concreti atti a giustificarne la concessione; in assenza di richiesta il giudice non è tenuto a riconoscerle né a motivare la loro esclusione.

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