Cassazione Penale, Sentenza n. 42028/2023 del 16/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduce tre motivi: 1) violazione degli artt. 178 e 179 c.p.p. e del diritto di difesa ex art. 24 Cost., per mancata comunicazione al difensore della trattazione in presenza nel giudizio di appello; 2) violazione degli artt. 157 e 160 c.p., per omessa dichiarazione dell'estinzione dei reati per prescrizione, già maturata alla data di emissione del decreto di citazione in appello (26/05/2022); 3) vizio di motivazione per contraddittorietà e/o manifesta illogicità della sentenza. Il Collegio ha ritenuto il secondo motivo fondato e assorbente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in relazione alla prescrizione ritenuta intervenuta: ha constatato che, in assenza di atti interruttivi o giorni di sospensione, il termine ordinario di prescrizione (sei anni, come applicato per i reati di rissa e lesioni in esame) è decorso tra la sentenza di primo grado (Tribunale di Velletri, 11/04/2016) e il decreto di citazione in appello (26/05/2022), risultando quindi estinto il 11/04/2022, cioè prima della sentenza impugnata (07/12/2022). Non essendovi elementi che giustificassero una diversa pronuncia ex art. 129, comma 2, c.p.p., la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.
Norme richiamate
Invocato dal ricorrente in relazione alla mancata comunicazione al difensore della trattazione in presenza; dalla decisione risulta che tale doglianza è stata ritenuta assorbita dalla decisione sul tema della prescrizione, quindi non valutata nel merito dalla Corte di legittimità.
Richiamato insieme all'art. 178 e all'art. 24 Cost. per contestare vizi procedurali connessi alla notifica/assistenza del difensore; la Corte non si è pronunciata in termini decisivi su questi profili perché il motivo sulla prescrizione è stato ritenuto risolutivo.
art. 24 Cost.
Richiamato a tutela del diritto di difesa in occasione della lamentata omessa comunicazione al difensore; non è stata resa una pronuncia definitiva su questo rilievo per effetto dell'assorbimento da parte della dichiarazione di prescrizione.
Richiamato dal ricorrente in relazione all'estinzione del reato; la Corte ha rilevato che la prescrizione si era già perfezionata e che la mancata dichiarazione di estinzione da parte del giudice del merito era errore da correggere.
Richiamato insieme all'art. 157 per sostenere l'obbligo di dichiarare l'estinzione dei reati per prescrizione; la Corte ha accertato l'effettiva estinzione e ha annullato la sentenza impugnata.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Richiamato per affermare l'ammissibilità in Cassazione del motivo che deduce l'intervenuta prescrizione del reato, anche come motivo unico; la Corte ricorda la giurisprudenza che consente tale doglianza in sede di legittimità.
Citato dalla Corte per escludere l'esistenza di elementi che consentano di mantenere la condanna nonostante la prescrizione; in assenza di tali elementi, va dichiarata l'estinzione del reato.
Massime di principio
- La prescrizione può essere dedotta e costituisce motivo di cassazione anche se proposta come unico motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.; la Corte di legittimità può decidere direttamente sulla questione.
- Se il termine prescrizionale si è perfezionato prima della sentenza impugnata e non risultano atti interruttivi o giorni di sospensione che ne hanno impedito il decorso, il reato è estinto e la sentenza di condanna va annullata senza rinvio.
- Profili processuali relativi a vizi di comunicazione o diritto di difesa possono risultare assorbiti se è riconosciuta l'estinzione del reato per prescrizione; il giudice di legittimità decide sul motivo decisivo.
- È fondamentale il calcolo puntuale dei termini prescrizionali: occorre verificare la data di inizio del decorso, la durata prevista per il singolo reato, e la presenza di atti che interrompono o sospendono la prescrizione.
- Quando si contesta la mancata dichiarazione di estinzione per prescrizione da parte del giudice di merito, in sede di impugnazione si deve produrre o indicare chiaramente quali atti (se presenti) avrebbero interrotto il decorso; in mancanza, la dichiarazione di estinzione è obbligatoria.
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