Cassazione Penale, Ordinanza n. 09060/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna a un anno, un mese e dieci giorni di reclusione per la violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale. I motivi dedotti erano due: violazione di legge e vizio di motivazione per omessa risposta alle doglianze già svolte in appello, in particolare sull'asserita assenza di dolo nel non rientrare in casa entro l'orario imposto e sull'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche; inoltre si lamentava che il diniego delle attenuanti e l'applicazione della recidiva fossero stati motivati in modo stereotipato e fondati solo sui precedenti penali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate e aspecifiche le censure perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata: quanto al dolo, la Corte d'appello aveva spiegato che l'imputato era consapevole dell'orario di rientro e, nonostante ciò, si era trattenuto al lavoro compiendo una scelta consapevole e volontaria; quanto alle attenuanti generiche, la Corte territoriale aveva valorizzato la personalità criminale dell'imputato, i numerosi e gravi precedenti e la condotta non rispettosa delle prescrizioni della sorveglianza speciale. La questione della recidiva non è stata esaminata in cassazione perché non risulta specificamente devoluta in appello. Conseguentemente, oltre alle spese processuali, è stata disposta la condanna al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011
Disposizione incriminatrice applicata per la violazione delle prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione personale; nel caso concreto è stata ritenuta integrata la condotta consapevole e volontaria di mancato rispetto dell'orario di rientro.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, giustifica la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
È richiamata per il criterio che consente di applicare la sanzione pecuniaria in Cassa delle ammende quando non vi siano elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile per aspecificità quando si limita a riprodurre doglianze già svolte in appello senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- La censura sull'elemento soggettivo non è ammissibile se la sentenza di merito ha già accertato in modo congruo e non illogico la consapevolezza dell'obbligo e la scelta volontaria di violarlo.
- Il diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando la decisione di merito sia sorretta da motivazione non apparente, fondata su elementi individualizzanti quali precedenti penali, personalità del reo e modalità della condotta.
- La questione della recidiva non può essere esaminata in sede di legittimità se non risulta specificamente devoluta al giudice di appello.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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