Cassazione Penale, Sentenza n. 9491/2022 del 21/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP, contestando (1) la ricostruzione e l'interpretazione delle intercettazioni e delle conversazioni utilizzate per fondare il quadro indiziario, sostenendo di avere avuto un ruolo passivo agli incontri e di essere stato travisato nella trascrizione; (2) la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1 (connessa a presunti collegamenti con soggetti di San Luca), deducendo che non vi fu uso del metodo mafioso nell'occasione e richiamando profili relativi alla valutazione delle fonti e alle regole di trascrizione (artt. 273 e 273, n.1-bis c.p.p.).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la censura riguardasse valutazioni di fatto (interpretazione del linguaggio e dell'intercettazione, ruolo dell'indagato agli incontri) non sindacabili in sede di legittimità salvo vizi di logicità o di legge che non risultano dal provvedimento impugnato. Sul secondo motivo ha ritenuto la censura priva di interesse, poiché anche in caso di rimozione dell'aggravante l'assetto delle esigenze cautelari e la misura applicata non sarebbero mutati (applicabilità di norme speciali sulla custodia). Ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e ha disposto la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario.
Norme richiamate
norma sulla competenza e procedimento di riesame per le richieste di riesame delle misure cautelari, cui il Tribunale della Libertà è stato investito
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione relativi a vizio di motivazione e travisamento del fatto; la Corte ha richiamato questi parametri per valutare se le censure attengano a questioni di diritto o a valutazioni di fatto non sindacabili
art. 110 cod. pen. (concorso di persone)
richiamato nella contestazione degli artt. sostanziali a titolo di partecipazione; la Corte non ha ritenuto rilevante la censura sulla ricostruzione della partecipazione
art. 112, comma 1, n. 2 cod. proc. pen.
riferimento formale tra i motivi di cassazione indicati dal ricorrente, concernente valutazioni probatorie e motivazione
richiamato tra le norme penali evocate nel primo motivo, in ordine al concorso di persone nel reato
art. 629, comma 2 e art. 628, comma 3, n. 3 cod. pen.
riferimento ai reati sostanziali oggetto della contestazione (capi della provvisoria contestazione); la Corte ha valutato le censura processuali senza entrare nel merito fattuale delle imputazioni
art. 273 e art. 273, n. 1-bis cod. proc. pen.
norme sulle trascrizioni e documentazione delle intercettazioni; il ricorrente invocava vizi nella trascrizione, ma la Corte ha ritenuto che le contestazioni fossero valutazioni di fatto non idonee a fondare il ricorso
art. 416-bis, comma 1 cod. pen.
aggravante per la partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso; il ricorrente contestava la sua applicazione, ma la Corte ha ritenuto la questione irrilevante ai fini della conservazione della misura cautelare
art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen.
riferimento alla normativa che disciplina il regime delle misure cautelari per determinate ipotesi di reato, richiamata per il regime applicabile al caso concreto
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
norma richiamata per spiegare che per i reati indicati l'eventuale rimozione dell'aggravante non incide sull'an e sul quomodo della misura cautelare disposta
art. 407, comma 2, lett. a) cod. proc. pen.
richiamata in relazione ai termini di custodia cautelare applicabili ai reati contestati
art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e a sanzioni pecuniarie in caso di ricorso dichiarato inammissibile; la Corte ha applicato tale disposizione
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
norma che impone la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, disposizione eseguita dalla Corte
art. 23, n. 1-ter, L. 8-8-1995 n. 332
riferimento formale trasmesso agli atti, menzionato nella sentenza senza ulteriore specificazione
Massime di principio
- La Corte di cassazione esercita un controllo limitato sulle ordinanze di riesame: verifica solo la congruenza logica e la sufficiente motivazione del giudice del merito, non sostituisce la valutazione delle prove o l'apprezzamento dell'attendibilità delle fonti quando la motivazione è adeguata ed esente da errori logici.
- Le contestazioni che riguardano l'interpretazione delle intercettazioni o la valutazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituiscono questioni di fatto rimesse al giudice di merito e, salvo evidenti travisamenti o vizi di logicità, non sono ammissibili come motivo autonomo di cassazione.
- La deduzione dell'erronea trascrizione o di un "travisamento del fatto" deve essere specifica e dimostrabile nel provvedimento impugnato per essere valutata in sede di legittimità; mere obiezioni generiche non sono sufficienti.
- Un ricorso per cassazione che impugni solo la qualificazione di una circostanza aggravante (es. art. 416-bis) è inammissibile per carenza di interesse se l'eventuale accoglimento non inciderebbe sulla legittimità o sulla concretezza della misura cautelare applicata.
- La proposizione di ricorso infondato o inammissibile può comportare la condanna alle spese e l'applicazione di sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.); occorre valutare la rilevanza e l'efficacia pratica delle censure rispetto all'oggetto della misura cautelare prima di impugnare in Cassazione.
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