Cassazione Penale, Sentenza n. 11753/2024 del 20/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello de L'Aquila che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado condannando D'Alessandro per reati di usura (capi 1-11) e dichiarando estinto per prescrizione solo il capo 2). La difesa deduceva: (1) omessa dichiarazione di prescrizione per altri reati; (2) nullità e carenza di motivazione per omissione delle conclusioni rese in udienza; (3) illegittima composizione del collegio per incompatibilità di un magistrato; (4) vizi di motivazione sulla attendibilità delle persone offese e sul calcolo del tasso usurario; (5) mancata notifica al difensore delle modifiche all'imputazione; (6) mancata rinnovazione dell'istruttoria dopo mutamento del collegio; (7) illegittimità del mancato rinvio per legittimo impedimento del difensore; (8) nullità delle conclusioni delle parti civili per mancanza di delega al sostituto; (9) vizio nel trattamento sanzionatorio per non adeguata valutazione della scarsa gravità e della partecipazione al processo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: il primo motivo era generico e non documentava il decorso dei termini di prescrizione; molte censure risultavano ripetitive degli argomenti già disattesi in appello e quindi non specifiche; le presunte nullità (omessa indicazione delle conclusioni, incompatibilità del giudice, sostituzione del difensore delle parti civili) sono state ritenute infondate o non determinanti (l'omessa indicazione delle conclusioni in sentenza non è causa di nullità; l'incompatibilità è motivo di astensione/ricusazione e va fatta valere tempestivamente; il sostituto del difensore poteva validamente presentare conclusioni). La Corte ha inoltre ritenuto non fondati i rilievi relativi alla mancata notifica del verbale con le rettifiche all'imputazione e alla mancata rinnovazione dell'istruttoria, richiamando l'onere delle parti di chiedere il riesame delle testimonianze. Conseguenze pratiche: respinto il ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese delle parti civili.
Norme richiamate
Richiamato dalla difesa in relazione alla prescrizione; la Corte però ha ritenuto che la declaratoria di prescrizione richieda una dettagliata rappresentazione cronologica e giuridica degli eventi e non possa essere chiesta in modo generico.
Citando la norma congiuntamente alla disciplina della prescrizione, la Corte ha svolto il principio che l'accertamento della prescrizione è evento giuridico complesso che richiede prova e specificità.
art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
Richiama i limiti delle censure di merito ammissibili in cassazione su motivi di vizio di motivazione (insufficienza, contraddittorietà, manifesta illogicità): la Corte ha escluso l'ammissibilità delle censure generiche o riproducenti l'appello senza critica argomentata.
Trattato in tema di incompatibilità del giudice: la Corte ha chiarito che l'incompatibilità è causa di astensione/ricusazione e non produce automaticamente la nullità del provvedimento; la questione va tempestivamente dedotta.
Richiamata implicitamente per i rimedi procedurali (astensione/ricusazione): la mancata tempestiva invocazione della ricusazione/esclusione rileva sul piano processuale.
Interpretata nel senso che il difensore può nominare un sostituto che svolge pienamente l'attività di difesa in dibattimento, inclusa la presentazione delle conclusioni.
art. 100 e art. 122 cod. proc. pen.
Distinzione tra procura speciale per costituzione di parte civile e procura difensiva: la procura alla lite consente la sostituzione in dibattimento; la procura speciale per costituzione non è delegabile salvo previsione.
art. 523, comma 2, cod. proc. pen.
Utilizzato per confermare che il sostituto ha poteri per depositare conclusioni scritte a firma propria in udienza, rendendo legittima l'attività svolta dall'Avv. sostituto.
Riferiti in tema di nullità: la Corte riafferma che non tutti i profili di incompatibilità o irregolarità comportano nullità automatica del processo.
Richiamato implicitamente nella parte relativa alla rinnovazione degli esami testimoniali dopo il mutamento del collegio: è onere della parte indicare i testi da riesaminare con specifici temi.
Applicato per la condanna alla somma a titolo di ammenda in favore della Cassa delle ammende per responsabilità nella determinazione dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Per ottenere in Cassazione la declaratoria di prescrizione è necessario fornire una rappresentazione cronologica e giuridica dettagliata che dimostri il decorso dei termini; non basta un'argomentazione generica o assertiva.
- L'omessa trascrizione delle conclusioni delle parti nel testo della sentenza non costituisce di per sé una causa di nullità della decisione.
- L'incompatibilità del giudice è motivo di astensione o ricusazione e deve essere fatta valere tempestivamente; non produce automaticamente la nullità del provvedimento.
- Il difensore può nominare un sostituto che esercita pienamente i poteri di difesa in dibattimento (deposito di conclusioni comprese) ai sensi della disciplina sulla procura alla lite e sull'art. 102 cod. proc. pen.
- Le modifiche all'imputazione che siano meramente correttive o formali e non alterino il nucleo della fattispecie non richiedono necessariamente una nuova notificazione se non arrecano concreto pregiudizio alla difesa.
- Dopo il mutamento del collegio, l'onere di chiedere la rinnovazione degli esami testimoniali spetta alle parti interessate, che devono indicare espressamente i testi da riesaminare e i motivi della rinnovazione.
- I motivi di ricorso che semplicemente riproducono le censure già sollevate in appello, senza una critica argomentata alla decisione di merito, sono inammissibili in Cassazione.
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