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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32988/2026 del 07/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente aveva riportato la condanna alla pena di sette anni di reclusione per il delitto previsto dall'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con sentenza del Tribunale di Locri del 22 dicembre 2015, divenuta irrevocabile il 26 giugno 2024. In sede esecutiva aveva chiesto la rideterminazione della pena, sostenendo che il giudice della cognizione avesse applicato il quadro sanzionatorio dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990 nella versione dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, nella parte relativa alla pena minima edittale di otto anni anziché di sei anni. La Corte di appello di Reggio Calabria, quale giudice dell'esecuzione, aveva rigettato la richiesta. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, rilevando che, avuto riguardo all'epoca del reato, il giudice della cognizione aveva applicato il quadro edittale introdotto dal d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, caratterizzato dalla pena minima di sei anni di reclusione, e non la disciplina con pena minima di otto anni. Quest'ultima era stata ripristinata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, con effetti meno favorevoli per il reo, mentre la successiva sentenza n. 40 del 2019 aveva dichiarato costituzionalmente illegittima la pena minima di otto anni, riportandola a sei anni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo era manifestamente infondato. Ha confermato, in sostanza, la correttezza del rigetto dell'incidente di esecuzione, poiché la pena era stata determinata applicando la cornice edittale più favorevole con minimo di sei anni di reclusione, sicché non sussisteva alcuna necessità di rideterminazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    «nella parte in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni»

    La disposizione disciplina le condotte illecite relative alle sostanze stupefacenti e psicotrope delle cosiddette droghe pesanti; nel caso esaminato, la pena era stata applicata secondo la cornice edittale più favorevole con minimo di sei anni.

  • art. 17 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    senza l'autorizzazione di cui all'art. 17

    È richiamato quale presupposto dell'illiceità delle condotte relative alle sostanze stupefacenti o psicotrope considerate.

  • art. 75 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    fuori dalle ipotesi previste dall'art. 75

    È richiamato per delimitare l'ambito applicativo penale della fattispecie rispetto alle ipotesi disciplinate dalla disposizione.

  • art. 14 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'art. 14

    È richiamato per individuare le sostanze stupefacenti o psicotrope cui si riferisce la fattispecie.

  • d.l. 30 dicembre 2005, n. 272

    quadro edittale introdotto dal d.l. 30 dicembre 2005, n. 272

    La disciplina è individuata dalla Corte come quella applicata dal giudice della cognizione e caratterizzata dalla pena minima di sei anni di reclusione.

  • art. 616 c.p.p.

    La norma è posta a fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità.

  • sentenza Corte costituzionale n. 32 del 2014

    La decisione aveva ridato vigore alla disposizione originaria con pena minima di otto anni di reclusione per i casi non lievi previsti dall'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990.

  • sentenza Corte costituzionale n. 40 del 2019

    La decisione aveva dichiarato costituzionalmente illegittima la pena minima di otto anni, nella parte in cui era prevista anziché quella di sei anni.

Massime di principio

  • Non è necessaria la rideterminazione in sede esecutiva della pena inflitta ai sensi dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990 quando risulta che il giudice della cognizione abbia già applicato, in relazione all'epoca del fatto, la cornice edittale più favorevole con pena minima di sei anni di reclusione.
  • La dichiarazione di illegittimità costituzionale della pena minima di otto anni prevista dall'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990 non impone una nuova rideterminazione della pena se la condanna irrevocabile è stata già determinata sulla base della cornice edittale con minimo di sei anni.
  • La richiesta di rideterminazione della pena in sede esecutiva è manifestamente infondata quando il presupposto denunciato dal condannato, ossia l'applicazione della pena minima di otto anni, è smentito dagli atti e dalla ricostruzione della disciplina effettivamente applicata dal giudice della cognizione.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiEsecuzione penaleProcesso penale
Sottomaterienull

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