Cassazione Civile, Ordinanza n. 29921/2025 del 12/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla revoca dell’incarico di dirigente dell’avvocatura regionale, revoca che il soggetto nominato ha contestato come illegittima perché riconducibile a un asserito meccanismo di spoil system non consentito. La Corte d’appello, confermando il Tribunale, aveva però ritenuto che non fosse necessario esaminare la legittimità della revoca, poiché il rapporto di incarico era nullo in origine per violazione dell’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001; erano stati indicati tre profili di invalidità: superamento del limite percentuale per le assunzioni, assunzione senza verifica della disponibilità di personale idoneo nei ruoli, e mancanza di criteri selettivi adeguati o di una selezione idonea. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi, ma prima della decisione ha rinunciato agli atti del giudizio; la controparte ha accettato incondizionatamente la rinuncia.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione, accettata dalla parte controricorrente, e ha dichiarato l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391, comma 2, c.p.c. Ha inoltre escluso la pronuncia sulle spese, in applicazione dell’art. 391, ultimo comma, c.p.c., e ha negato la condanna all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, osservando che l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 si riferisce solo ai casi di rigetto o inammissibilità e non anche all’estinzione.
Norme richiamate
art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001
È richiamato come base della declarata nullità del contratto di incarico, per violazione dei requisiti e dei limiti previsti per il conferimento dell’incarico dirigenziale.
La rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del giudizio.
art. 391, ultimo comma, c.p.c.
Con l’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente non deve provvedersi sulle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
L’ulteriore importo a titolo di contributo unificato è dovuto solo nei casi di rigetto o inammissibilità del ricorso, non anche in caso di estinzione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla parte controricorrente, determina l’estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, non si provvede sulle spese processuali.
- L’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 non opera quando il giudizio di cassazione si estingue, ma solo nei casi di rigetto o inammissibilità.
- Quando il contratto di conferimento di un incarico dirigenziale è ritenuto nullo per violazione delle condizioni legali di conferimento, la questione della legittimità della successiva revoca può restare assorbita.
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