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Sentenza

Sentenza n. 836/2026 - Latina, Sezione 2

avverso e per l’annullamento del silenzio rigetto serbato dal Comune di -OMISSIS- in ordine all’istanza di accesso agli atti del ricorrente ai sensi degli artt. ex art 22 e ss. L. 241/1990 presentata il -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202600076

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di accesso alla segnalazione relativa a una presunta violazione urbanistica

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (istante accesso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., ricorso contro il diniego opposto dal Comune all’istanza di accesso documentale presentata ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990, avente a oggetto una segnalazione relativa a una presunta violazione urbanistica presso un immobile di proprietà di un terzo. Dopo la notifica e il deposito del ricorso, il Comune ha trasmesso al ricorrente la segnalazione richiesta. Il ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la condanna dell’Amministrazione alle spese sulla base della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché l’Amministrazione ha osteso la documentazione richiesta nel corso del giudizio, determinando la piena soddisfazione della pretesa sostanziale. Ha tuttavia posto le spese a carico del Comune applicando il criterio della soccombenza virtuale: in assenza dell’adempimento sopravvenuto, il ricorso sarebbe risultato fondato, essendo l’ostensione intervenuta soltanto dopo l’instaurazione del giudizio. Il Comune è stato condannato al pagamento di euro 1.500,00, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    Disciplina il ricorso avverso il diniego o il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi.

  • artt. 22 e ss. l. 241/1990

    Costituiscono la base normativa del diritto di accesso documentale esercitato dal privato.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La sopravvenuta ostensione della documentazione richiesta durante il giudizio, con piena soddisfazione della pretesa sostanziale, comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • L’ostensione integrale della documentazione richiesta, effettuata dall’amministrazione dopo l’instaurazione del giudizio avverso il diniego o il silenzio-rigetto sull’istanza di accesso, determina la cessazione della materia del contendere per piena soddisfazione della pretesa sostanziale, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Quando l’amministrazione adempie tardivamente all’obbligo di ostensione nel corso del giudizio, le spese devono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, verificando se il ricorso sarebbe stato fondato in assenza dell’adempimento sopravvenuto.
  • L’amministrazione che ostende i documenti soltanto dopo la proposizione del ricorso può essere condannata alle spese processuali, anche se il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

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