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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34473/2023 del 11/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (consorzio)

La controversia

La controversia riguarda un consorzio tra imprese operanti nel settore ferroviario ad alto contenuto tecnologico. Una consorziata aveva promosso tre arbitrati per impugnare: la delibera di proroga della durata del consorzio, la delibera sulle linee programmatiche e la delibera di esclusione del consorziato per presunti gravi inadempimenti. Il lodo arbitrale aveva rigettato le impugnazioni delle prime due delibere, accolto l'impugnazione della terza, e condannato la consorziata esclusa al risarcimento dei danni in favore del consorzio e delle altre consorziate per perdita di chance. La Corte d'appello di Milano aveva poi dichiarato inammissibile una serie di impugnazioni del lodo, annullato il capo risarcitorio a favore del consorzio e rigettato la domanda risarcitoria nel giudizio rescissorio. Il consorzio e le altre consorziate ricorrevano per cassazione deducendo, in sintesi: l'inammissibilità dell'impugnazione del lodo per violazione di regole di diritto in assenza di espressa pattuizione; l'omesso esame di una delibera statutaria del 2007; la violazione delle regole sulla decadenza delle impugnazioni consortili ex art. 2606 c.c.; la violazione dell'art. 112 c.p.c.; l'erronea interpretazione del lodo quanto all'onere della prova del nesso causale; l'omesso esame del nesso causale tra condotta e danno; e l'erronea applicazione delle presunzioni semplici. La controparte proponeva ricorso incidentale sostenendo che la proroga della durata del consorzio richiedeva l'unanimità e che la seconda delibera e la prima erano nulle anche per profili antitrust. La Cassazione ha accolto i primi due motivi del ricorso incidentale, ritenendo che la proroga della durata del consorzio, in assenza di una chiara limitazione ai soli rapporti già in corso, integrasse una modifica del contratto consortile da approvare all'unanimità; ha pertanto cassato la sentenza impugnata. Sono stati dichiarati assorbiti il terzo motivo del ricorso incidentale e tutti i motivi del ricorso principale successivi ai primi due, che investivano la responsabilità e il danno. La Corte ha invece respinto o ritenuto infondate le censure del ricorso principale sui limiti di impugnabilità del lodo e sulla dedotta decadenza, affermando che nel giudizio arbitrale le domande possono essere ampliate nel rispetto del contraddittorio e che il termine decadenziale di impugnazione consortile riguarda la proposizione dell'impugnazione, non la cristallizzazione delle singole argomentazioni difensive.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso incidentale della consorziata in relazione ai primi due motivi, ha cassato la sentenza della Corte d'appello e ha dichiarato assorbiti il terzo motivo del ricorso incidentale e tutti i motivi del ricorso principale dal terzo al settimo. In particolare ha ritenuto illegittima la delibera di proroga della durata del consorzio, perché approvata a maggioranza anziché all'unanimità, trattandosi di modifica del contratto consortile non limitata in modo espresso ai soli rapporti già in essere. Le ulteriori questioni sul risarcimento, sul nesso causale, sulle presunzioni e sull'impugnabilità del lodo non sono state esaminate nel merito perché assorbite dall'accoglimento del ricorso incidentale. L'esito finale del giudizio di legittimità è quindi di cassazione con rinvio.

Norme richiamate

  • art. 829, comma 3, c.p.c.

    "l'art. 829, comma 3, cod. proc. civ."

    Per i lodi resi in forza di clausola compromissoria stipulata prima della riforma del 2006, nel silenzio delle parti continua ad applicarsi il regime previgente che consente l'impugnazione per violazione di regole di diritto relative al merito della controversia.

  • art. 829 c.p.c. (testo previgente)

    È la disciplina rilevante, per la Corte, ai fini della impugnabilità del lodo quando la convenzione di arbitrato è anteriore alla riforma del 2006.

  • art. 2603 c.c.

    La durata del consorzio e le modifiche dell'assetto contrattuale incidono sul contratto consortile e, se non diversamente previsto, richiedono le forme richieste per la modifica del contratto.

  • art. 2606 c.c.

    Le deliberazioni consortili devono essere impugnate entro trenta giorni; il termine riguarda la proposizione dell'impugnazione, non la cristallizzazione immutabile delle singole argomentazioni difensive nel giudizio arbitrale.

  • art. 2607 c.c.

    Le modifiche del contratto consortile, in mancanza di diversa previsione statutaria, richiedono l'unanimità dei consorziati.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato dai ricorrenti per lamentare ultrapetizione; la censura non supera il vaglio della Corte nei punti assorbiti.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in via subordinata come criterio ermeneutico per l'interpretazione del lodo.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in via subordinata come criterio ermeneutico sistematico per l'interpretazione del lodo.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere che il lodo dovesse essere interpretato secondo il significato letterale delle espressioni usate.

  • art. 2729 c.c.

    Invocato dai ricorrenti in tema di presunzioni semplici e prova del nesso causale.

  • art. 101 TFUE

    Richiamato dalla ricorrente incidentale nel tentativo di far valere la nullità delle delibere consortili per violazione della normativa antitrust.

  • art. 2 L. n. 287 del 1990

    Richiamato dalla ricorrente incidentale nel medesimo contesto antitrust.

  • art. 101 c.p.c.

    La Corte richiama il principio del contraddittorio quale limite inderogabile anche nel procedimento arbitrale.

  • art. 816 bis c.p.c.

    Nel giudizio arbitrale rituale, se le parti non hanno vincolato gli arbitri alle forme del codice di rito, è consentita la modifica e l'ampliamento delle domande nel rispetto del contraddittorio.

Massime di principio

  • Quando la convenzione di arbitrato è stata stipulata prima della riforma del 2006, il silenzio delle parti continua a essere letto secondo il regime previgente: il lodo può essere impugnato per violazione di norme di diritto sul merito, salvo espressa diversa volontà delle parti.
  • La revisione successiva di uno statuto o di un contratto collettivo non muta automaticamente il regime di impugnabilità della clausola compromissoria originaria se la clausola stessa non è stata modificata in modo espresso.
  • Nel giudizio arbitrale rituale, in difetto di vincoli pattizi alle forme del processo, le domande possono essere modificate o integrate entro i limiti del contraddittorio, senza applicazione rigida delle preclusioni del processo civile ordinario.
  • Il termine decadenziale per impugnare una delibera consortile riguarda la tempestiva proposizione dell'impugnazione, non impedisce di precisare o integrare le ragioni difensive nel rispetto del contraddittorio.
  • La proroga della durata di un consorzio, quando non sia chiaramente circoscritta ai soli rapporti già in essere, può integrare una modifica del contratto consortile e richiedere l'unanimità dei consorziati in mancanza di diversa previsione statutaria.
  • La modifica dell'assetto contrattuale consortile non può essere desunta da un generico richiamo statutario o dalla mera possibilità astratta di adeguamento; occorre una volontà chiara e inequivoca delle parti consorziate.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniArbitratoTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

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