Cassazione Penale, Ordinanza n. 20782/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi non specifici e solo apparenti, perché consistenti nella reiterazione delle censure di appello e in una richiesta di rivalutazione dei fatti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per il reato di minaccia aggravata ex art. 612, comma 2, c.p. I primi due motivi di ricorso denunciavano un vizio di motivazione sulla determinazione della responsabilità penale, ma la Corte di cassazione li ha qualificati come doglianze di merito: si trattava di censure generiche, sostanzialmente ripetitive di quelle già sollevate in appello e già disattese, e miravano a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio secondo criteri valutativi non consentiti in sede di legittimità.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del reato oggetto della conferma di condanna in appello; il testo non contiene una interpretazione specifica dell'elemento costitutivo, ma solo il richiamo al capo d'imputazione.
Base per la condanna del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso, con pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non sono ammissibili motivi che si risolvano in mere doglianze di fatto o nella richiesta di una diversa ricostruzione del materiale probatorio rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
- È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a reiterare censure già dedotte in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La critica alla sentenza impugnata deve essere argomentata e specifica; in difetto, il motivo è solo apparente e non soddisfa la funzione propria del ricorso per cassazione.
- Quando la motivazione della decisione di merito è logicamente e giuridicamente corretta, il ricorso che pretenda una rivalutazione del fatto è destinato all'inammissibilità.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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