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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03035/2023 del 01/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia traeva origine da un decreto ingiuntivo con il quale un professionista era stato riconosciuto creditore della somma di euro 5.539,97 a titolo di compenso per prestazioni professionali. Il Tribunale di Cassino, accogliendo l’opposizione proposta dall’ente pubblico, aveva revocato il decreto ingiuntivo. La Corte d’appello di Roma aveva poi accolto il gravame del professionista. L’ente pubblico ha quindi proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, ma nel corso del giudizio di legittimità ha depositato atto di rinuncia al ricorso, ritualmente notificato alla controparte. Non emergono dal testo ulteriori motivi sostanziali del ricorso, poiché la definizione del giudizio è avvenuta per rinuncia.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l’estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., ai sensi dell’art. 391, comma 1, c.p.c. Ha inoltre condannato la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione in favore della controricorrente, liquidandole in euro 1.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. La Corte ha escluso l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, richiamando il principio per cui la declaratoria di estinzione per rinuncia al ricorso non comporta l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    rinuncia al ricorso in cassazione

    La rinuncia ritualmente notificata alla controparte consente la definizione del giudizio di cassazione per estinzione.

  • art. 391, comma 1, c.p.c.

    estinzione del processo di cassazione

    La rinuncia al ricorso determina l’estinzione del giudizio di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato

    La norma non si applica quando il giudizio si estingue per rinuncia al ricorso.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente notificata alla controparte, determina l’estinzione del giudizio di legittimità.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, le spese del giudizio di cassazione possono essere poste a carico del ricorrente in favore del controricorrente, se non vi è adesione alla rinuncia.
  • La declaratoria di estinzione per rinuncia esclude l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto per l’impugnazione respinta o inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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