Cassazione Penale, Sentenza n. 28332/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La vicenda riguarda un incidente di esecuzione promosso da un condannato davanti al Tribunale di Lecce per ottenere, da un lato, il riconoscimento del vincolo della continuazione tra più condanne irrevocabili e, dall'altro, la rideterminazione della pena complessiva con applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 c.p. Dopo un primo annullamento con rinvio da parte della Cassazione, il giudice dell'esecuzione aveva riconosciuto la continuazione per alcuni reati di evasione commessi tra il 2012 e il 2018, riducendo la pena, ma aveva ritenuto di non poter affrontare la questione del superamento del limite massimo di pena ex art. 78 c.p., rimettendo al pubblico ministero il compito di procedere a nuovi cumuli parziali. Il ricorrente censura tale impostazione con tre motivi: violazione degli artt. 627, commi 2 e 3, e 655 c.p.p., per avere il giudice delegato al P.M. una verifica che spettava al giudice dell'esecuzione; violazione degli artt. 671 c.p.p. e 78 c.p., sostenendo che il riconoscimento della continuazione non impediva comunque il controllo sulla correttezza dei cumuli e sull'applicazione del criterio moderatore; difetto di motivazione, per non aver spiegato perché la verifica richiesta non fosse stata svolta.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al profilo relativo all'art. 78 c.p. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse violato la legge non procedendo direttamente alla verifica della correttezza dei provvedimenti di cumulo emessi dal pubblico ministero e limitandosi a rinviare a quest'ultimo la riformulazione dei cumuli. Ha quindi annullato l'ordinanza impugnata sul punto e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce, in diversa persona fisica, affinché verifichi i cumuli e applichi il criterio moderatore dell'art. 78 c.p. tenendo conto della data di commissione dei reati rispetto all'inizio dell'esecuzione della pena, nonché dell'eventuale necessità di cumuli parziali per reati commessi durante o dopo l'esecuzione. Resta fermo che il provvedimento di continuazione non preclude tale verifica.
Norme richiamate
il giudice dell'esecuzione deve applicare il criterio moderatore e verificare il rispetto del limite massimo di pena, individuando la pena più grave senza computare gli aumenti per i reati diversi dal più grave; occorre considerare anche l'eventuale necessità di cumuli parziali in base al tempo di commissione dei reati rispetto all'inizio dell'esecuzione
il riconoscimento della continuazione non impedisce la verifica sulla corretta formazione dei cumuli e sull'applicazione dell'art. 78 c.p.
richiamato quale base della domanda di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva
richiamato dal ricorrente per affermare la competenza del giudice dell'esecuzione sulle questioni esecutive
richiamato dal ricorrente come parametro della cognizione del giudice di rinvio dopo annullamento della Cassazione
il giudice dell'esecuzione può avvalersi dei poteri istruttori ivi previsti per verificare la correttezza dei cumuli e, se del caso, formare un nuovo cumulo aggiornato e corretto
richiamato con riferimento al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti oggetto di verifica
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
indicato come fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione
Massime di principio
- Quando venga impugnato in sede esecutiva un provvedimento di cumulo pene concorrenti del pubblico ministero, il giudice dell'esecuzione non può limitarsi a sollecitare un nuovo calcolo da parte della procura: deve verificare direttamente la legittimità e la correttezza sostanziale del cumulo, utilizzando se necessario i poteri istruttori previsti per l'incidente di esecuzione.
- Ai fini dell'art. 78 c.p., la determinazione del limite massimo di pena richiede di individuare la pena più grave avendo riguardo alla sola pena base, senza computare gli aumenti per continuazione o per reati diversi dal reato più grave.
- La questione della continuazione ex art. 81 c.p. e quella del controllo sui cumuli ai fini dell'art. 78 c.p. operano su piani distinti: il riconoscimento della continuazione non esaurisce né preclude la verifica della corretta formazione dei cumuli e del rispetto del criterio moderatore.
- Per stabilire se un cumulo debba essere unitario o parziale, occorre verificare la data di commissione dei reati rispetto all'inizio dell'esecuzione della pena; se alcuni reati sono stati commessi durante l'espiazione o dopo l'interruzione, deve procedersi a nuovo cumulo parziale.
- In sede di rinvio, il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non può sostituirlo con un rinvio all'ufficio del pubblico ministero per attività decisorie o di verifica che appartengono alla giurisdizione esecutiva.
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