Cassazione Penale, Sentenza n. 37408/2023 del 13/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) vizio di motivazione e violazione di legge per la mancata prova dell'elemento soggettivo (dolo specifico) dei reati di bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva; contestazione dell'utilizzo delle dichiarazioni del curatore fallimentare e dell'asserita utilizzazione del disavanzo come elemento decisivo; (2) vizio della tecnica motivazionale e mancata autonoma motivazione da parte della Corte d'appello, con richiamo alla cosiddetta "doppia conforme" per giustificare i rinvii alla sentenza di primo grado, e carenza di motivazione sul rilievo decisivo dello stato delle scritture contabili; (3) vizio di motivazione nella determinazione delle pene accessorie fallimentari (durata e interdizione dagli uffici pubblici), sostenendo che la Corte ha parametrato le pene accessorie alla pena principale senza applicare i criteri dell'art.133 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse esaminato puntualmente le censure, valorizzando la relazione del curatore e gli elementi indiziari di fraudolenza (tra cui trasferimenti di cespiti a società controllate, distacco di elementi patrimoniali e finalità di sottrazione alla garanzia dei creditori), così da fondare sia la bancarotta distrattiva sia la bancarotta documentale (dolo specifico rilevato nella finalità di rendere impossibile la ricostruzione delle vicende aziendali). Quanto alle pene accessorie fallimentari, la Cassazione ha ritenuto corretta la determinazione concreta della durata (quattro anni) operata dalla Corte d'appello in applicazione dei criteri di cui all'art.133 c.p.; l'interdizione dai pubblici uffici è stata confermata nella durata quinquennale ai sensi dell'art.29 c.p. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art.616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 173 disposizioni di attuazione cod. proc. pen.
Richiamato per i limiti di specificazione dei motivi di ricorso in cassazione; il ricorso risultava nei limiti richiesti ma le censure sono state ritenute generiche o manifestamente infondate
Indicata quale norma di riferimento per la determinazione concreta della durata delle pene accessorie fallimentari: il giudice deve applicare i criteri di individualizzazione (natura e gravità del fatto, personalità dell'agente, ecc.) e non parametrarle automaticamente alla pena principale
Richiamato dalla difesa come norma che disciplina rapporto tra pena principale e accessoria; la Corte ha chiarito che le pene accessorie non devono essere determinate automaticamente in relazione alla pena principale
Applicata per la determinazione dell'interdizione dai pubblici uffici nella durata quinquennale
Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019 (Suraci)
Richiamata per il principio secondo cui la durata delle pene accessorie fallimentari deve essere determinata in concreto secondo l'art.133 c.p. e non rapportata automaticamente alla pena principale
Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017 (Sgaramella)
Citata per illustrare il criterio giurisprudenziale che richiede la ricerca di "indici di fraudolenza" (condizione patrimoniale, trasferimenti a società collegate, irriducibile estraneità dello squilibrio rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale) per configurare la bancarotta fraudolenta per distrazione
Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023 (Gualandri)
Richiamata per puntualizzare il collegamento tra condotte distrattive e la dimostrazione del dolo specifico nella bancarotta documentale
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Richiamato in ordine alla trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; menzionato procedimentalmente
Massime di principio
- La mera omissione o incompletezza delle scritture contabili non è sufficiente, di per sé, a dimostrare il dolo specifico della bancarotta documentale: è necessario contestualizzare l'omessa tenuta nelle concrete condotte dell'amministratore e verificare l'esistenza di indici di fraudolenza finalizzati a pregiudicare i creditori
- Per la configurazione della bancarotta fraudolenta per distrazione è essenziale ricercare "indici di fraudolenza" (trasferimenti a società riconducibili, distacco di cespiti, contratti simulati, incoerenze patrimoniali rispetto all'attività imprenditoriale) e valutare la condotta alla luce della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa
- Il richiamo, nella motivazione della Corte territoriale, a parti della motivazione di primo grado (cd. doppia conforme) è ammissibile se la Corte d'appello esamina specificamente le censure e integra la decisione con autonome valutazioni; i rinvii non esonerano dal dovere di motivare in termini non generici
- Le pene accessorie fallimentari sono obbligatorie quando ricorrono le fattispecie incriminatrici; la loro durata deve essere determinata concretamente sulla base dei criteri dell'art.133 c.p. e non rapportata automaticamente alla pena principale
- In cassazione i motivi generici o manifestamente infondati sono dichiarati inammissibili: le censure devono essere specifiche e confrontarsi con le risultanze istruttorie valorizzate dal giudice di merito
- Il giudice valuta complessivamente le prove e gli indici, inclusi elementi extratestuali come la relazione del curatore e le integrazioni probatorie, quando determinano la conclusione sulla sussistenza del dolo e della pericolosità della condotta
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