Cassazione Civile, Ordinanza n. 24389/2024 del 11/09/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto del 5 giugno 2008 avente ad oggetto interventi edili su un immobile. Tra le parti insorgevano contestazioni sulla quantità e corretta esecuzione delle opere, sulla tempestività dei lavori, sulla decorrenza delle penali pattuite e sulla quantificazione del saldo, tenendo conto degli acconti già versati. La società appaltatrice otteneva un decreto ingiuntivo per il saldo lavori; a seguito dell'opposizione della committente, che eccepiva la clausola compromissoria, il monitorio veniva annullato e la controversia proseguiva in arbitrato. Il lodo condannava la committente al pagamento di una somma comprensiva anche di spese per lavorazioni elettriche e idrauliche eseguite da terzi, con ulteriori statuizioni su spese arbitrali e legali. La committente impugnava il lodo per nullità ex art. 828 c.p.c.; la Corte d'appello accoglieva solo parzialmente l'impugnazione, eliminando dal dovuto la voce relativa alle opere elettriche e idrauliche ritenuta estranea alla clausola compromissoria, ma respingeva le altre censure. In Cassazione la ricorrente deduceva: violazione del contraddittorio per aver gli arbitri dichiarato tardive produzioni documentali e domande istruttorie senza che la clausola compromissoria o l'ordinanza arbitrale prevedessero termini perentori; omessa pronuncia e contraddittorietà della sentenza d'appello; erronea valutazione della pretesa contraddittorietà del lodo; erronea declaratoria di tardività e genericità dell'eccezione riconvenzionale di penale per ritardo nell'ultimazione dei lavori; violazioni sulle spese di lite e sull'effetto espansivo interno. La Suprema Corte ha ritenuto fondati il primo motivo, relativo alla produzione tardiva della fattura quietanzata, e i motivi quarto e quinto, relativi alla penale per ritardo e alla sua erronea considerazione come tardiva/generica; gli altri motivi sono stati assorbiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo, il quarto e il quinto motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Firenze nei limiti dei motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, affinché riesamini il merito applicando i principi enunciati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, nel procedimento arbitrale, in mancanza di previsione nella convenzione arbitrale o di specifica avvertenza, non possono essere dichiarate tardive o inammissibili produzioni e istanze istruttorie sulla base di termini resi perentori unilateralmente dagli arbitri; ha inoltre rilevato che l'eccezione di inadempimento e la domanda di penale per ritardo non potevano essere considerate tardive o generiche nelle circostanze della causa, dovendo essere riesaminate nel contraddittorio pieno delle parti in sede rescissoria.
Norme richiamate
consente la riunione dei ricorsi proposti avverso la medesima sentenza
dal principio del contraddittorio nel procedimento arbitrale si ricava che non possono essere precluse attività difensive senza adeguata base convenzionale e senza preventiva informazione
disciplina l'impugnazione per nullità del lodo arbitrale
art. 829, comma 1, n. 9, c.p.c.
la violazione del contraddittorio nel procedimento arbitrale può determinare la nullità del lodo
art. 829, comma 1, n. 11, c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per denunciare la contraddittorietà del lodo
art. 829, comma 1, n. 12, c.p.c.
richiamato dalla ricorrente in relazione all'omessa pronuncia sulla domanda/eccezione di penale
richiamato per dedurre omessa pronuncia su motivi di impugnazione
richiamato dalla ricorrente in relazione alla valutazione del materiale probatorio
richiamato per asserita contraddittorietà o mancanza di motivazione
richiamato per l'effetto espansivo interno della riforma parziale
richiamato dalla ricorrente per censurare l'utilizzo di questioni asseritamente nuove
citato con riferimento alla qualificazione della domanda di rimborso delle somme anticipate all'elettricista e all'idraulico
non citato espressamente nel testo della decisione come norma applicata, ma la Corte richiama l'onere della parte committente di eccepire fatti impeditivi o estintivi in tema di penale
Massime di principio
- Nel procedimento arbitrale, in assenza di una previsione espressa nella convenzione di arbitrato o di una preventiva e specifica avvertenza, gli arbitri non possono attribuire natura perentoria a termini istruttori e poi dichiarare decaduta una parte per la loro inosservanza, perché ciò integra violazione del contraddittorio.
- La violazione del contraddittorio nel giudizio arbitrale sussiste anche quando una parte sia privata della possibilità effettiva di produrre documenti o articolare prove a sostegno delle proprie difese, non essendo sufficiente la mera astratta possibilità di interloquire se poi la facoltà difensiva è stata di fatto preclusa.
- L'eccezione di inadempimento e la domanda di penale per ritardo nell'esecuzione di un appalto devono essere esaminate nel merito se la loro deduzione non è impedita da valide preclusioni processuali; una declaratoria di tardività o genericità non può fondarsi su preclusioni non previste e non comunicate.
- In sede di impugnazione del lodo per nullità, il giudice deve verificare se le questioni di merito siano state effettivamente esaminate dagli arbitri o se, invece, siano rimaste assorbite o non decise per un vizio di attività, poiché in tal caso occorre il riesame rescissorio nel contraddittorio delle parti.
- Nel contratto di appalto, il superamento del termine di ultimazione per effetto di opere extra-capitolato può incidere sulla decorrenza della penale solo all'esito di un accertamento in fatto e nel rispetto dell'onere della parte interessata di allegare e provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa avversaria.
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