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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24389/2024 del 11/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di appalto del 5 giugno 2008 avente ad oggetto interventi edili su un immobile. Tra le parti insorgevano contestazioni sulla quantità e corretta esecuzione delle opere, sulla tempestività dei lavori, sulla decorrenza delle penali pattuite e sulla quantificazione del saldo, tenendo conto degli acconti già versati. La società appaltatrice otteneva un decreto ingiuntivo per il saldo lavori; a seguito dell'opposizione della committente, che eccepiva la clausola compromissoria, il monitorio veniva annullato e la controversia proseguiva in arbitrato. Il lodo condannava la committente al pagamento di una somma comprensiva anche di spese per lavorazioni elettriche e idrauliche eseguite da terzi, con ulteriori statuizioni su spese arbitrali e legali. La committente impugnava il lodo per nullità ex art. 828 c.p.c.; la Corte d'appello accoglieva solo parzialmente l'impugnazione, eliminando dal dovuto la voce relativa alle opere elettriche e idrauliche ritenuta estranea alla clausola compromissoria, ma respingeva le altre censure. In Cassazione la ricorrente deduceva: violazione del contraddittorio per aver gli arbitri dichiarato tardive produzioni documentali e domande istruttorie senza che la clausola compromissoria o l'ordinanza arbitrale prevedessero termini perentori; omessa pronuncia e contraddittorietà della sentenza d'appello; erronea valutazione della pretesa contraddittorietà del lodo; erronea declaratoria di tardività e genericità dell'eccezione riconvenzionale di penale per ritardo nell'ultimazione dei lavori; violazioni sulle spese di lite e sull'effetto espansivo interno. La Suprema Corte ha ritenuto fondati il primo motivo, relativo alla produzione tardiva della fattura quietanzata, e i motivi quarto e quinto, relativi alla penale per ritardo e alla sua erronea considerazione come tardiva/generica; gli altri motivi sono stati assorbiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo, il quarto e il quinto motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Firenze nei limiti dei motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, affinché riesamini il merito applicando i principi enunciati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, nel procedimento arbitrale, in mancanza di previsione nella convenzione arbitrale o di specifica avvertenza, non possono essere dichiarate tardive o inammissibili produzioni e istanze istruttorie sulla base di termini resi perentori unilateralmente dagli arbitri; ha inoltre rilevato che l'eccezione di inadempimento e la domanda di penale per ritardo non potevano essere considerate tardive o generiche nelle circostanze della causa, dovendo essere riesaminate nel contraddittorio pieno delle parti in sede rescissoria.

Norme richiamate

  • art. 335 c.p.c.

    consente la riunione dei ricorsi proposti avverso la medesima sentenza

  • art. 816-bis c.p.c.

    dal principio del contraddittorio nel procedimento arbitrale si ricava che non possono essere precluse attività difensive senza adeguata base convenzionale e senza preventiva informazione

  • art. 828 c.p.c.

    disciplina l'impugnazione per nullità del lodo arbitrale

  • art. 829, comma 1, n. 9, c.p.c.

    la violazione del contraddittorio nel procedimento arbitrale può determinare la nullità del lodo

  • art. 829, comma 1, n. 11, c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per denunciare la contraddittorietà del lodo

  • art. 829, comma 1, n. 12, c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione all'omessa pronuncia sulla domanda/eccezione di penale

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per dedurre omessa pronuncia su motivi di impugnazione

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla valutazione del materiale probatorio

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per asserita contraddittorietà o mancanza di motivazione

  • art. 336 c.p.c.

    richiamato per l'effetto espansivo interno della riforma parziale

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per censurare l'utilizzo di questioni asseritamente nuove

  • art. 2041 c.c.

    citato con riferimento alla qualificazione della domanda di rimborso delle somme anticipate all'elettricista e all'idraulico

  • art. 2697 c.c.

    non citato espressamente nel testo della decisione come norma applicata, ma la Corte richiama l'onere della parte committente di eccepire fatti impeditivi o estintivi in tema di penale

Massime di principio

  • Nel procedimento arbitrale, in assenza di una previsione espressa nella convenzione di arbitrato o di una preventiva e specifica avvertenza, gli arbitri non possono attribuire natura perentoria a termini istruttori e poi dichiarare decaduta una parte per la loro inosservanza, perché ciò integra violazione del contraddittorio.
  • La violazione del contraddittorio nel giudizio arbitrale sussiste anche quando una parte sia privata della possibilità effettiva di produrre documenti o articolare prove a sostegno delle proprie difese, non essendo sufficiente la mera astratta possibilità di interloquire se poi la facoltà difensiva è stata di fatto preclusa.
  • L'eccezione di inadempimento e la domanda di penale per ritardo nell'esecuzione di un appalto devono essere esaminate nel merito se la loro deduzione non è impedita da valide preclusioni processuali; una declaratoria di tardività o genericità non può fondarsi su preclusioni non previste e non comunicate.
  • In sede di impugnazione del lodo per nullità, il giudice deve verificare se le questioni di merito siano state effettivamente esaminate dagli arbitri o se, invece, siano rimaste assorbite o non decise per un vizio di attività, poiché in tal caso occorre il riesame rescissorio nel contraddittorio delle parti.
  • Nel contratto di appalto, il superamento del termine di ultimazione per effetto di opere extra-capitolato può incidere sulla decorrenza della penale solo all'esito di un accertamento in fatto e nel rispetto dell'onere della parte interessata di allegare e provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa avversaria.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniArbitrato
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullitàLitisconsorzio necessario

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