Cassazione Civile, Ordinanza n. 04654/2024 del 21/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un danno arrecato a un cavo elettrico ad alta tensione interrato durante attività di trivellazione/scavo eseguite nell'ambito di lavori connessi alla realizzazione della metropolitana leggera di Palermo. In primo grado era stata accertata la responsabilità solidale della società appaltatrice e della società subappaltatrice, con condanna al risarcimento in favore della proprietaria del cavo; la società appaltatrice aveva poi ottenuto in appello la riforma del capo relativo alla propria responsabilità, con condanna della sola subappaltatrice e riduzione del quantum. La ricorrente ha impugnato in Cassazione il solo capo che escludeva la responsabilità della società appaltatrice, deducendo: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 2051, 2055, comma 1, e 1227 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente negato la responsabilità solidale della committente/appaltante, pur in presenza di un suo ruolo di ingerenza e di una mancata comunicazione alla subappaltatrice delle riunioni operative e dello spostamento dei lavori; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., individuato nella clausola contrattuale che avrebbe imposto alla committente di fornire indicazioni e prescrizioni per l'esecuzione delle indagini, con conseguente ingerenza nell'appalto e responsabilità concorrente. La ricorrente ha inoltre sostenuto che la subappaltatrice non avesse fornito prova liberatoria e che la responsabilità della committente dovesse concorrere con quella dell'esecutrice materiale per effetto della sua ingerenza nell'attività.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, da un lato, che la censura fondata sugli artt. 2051, 2055 e 1227 c.c. introducesse in sostanza una domanda nuova di responsabilità ex art. 2051 c.c. non proposta nei gradi di merito e, comunque, tendesse a sollecitare una nuova valutazione di merito non consentita in sede di legittimità; dall'altro lato, ha escluso il vizio di omesso esame di fatto decisivo, osservando che la Corte territoriale aveva comunque esaminato il tema dell'eventuale ingerenza della società appaltatrice e aveva motivatamente ritenuto, sulla base del contratto e delle circostanze di causa, la responsabilità esclusiva della subappaltatrice nell'esecuzione dei lavori e nella causazione del sinistro. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, con applicazione dei presupposti per il contributo unificato aggravato se dovuto.
Norme richiamate
art. 2051 c.c.
"danno cagionato da cose in custodia"
la Corte osserva che la questione della sua applicabilità era ininfluente nel caso concreto e che, comunque, la domanda di responsabilità ex art. 2051 c.c. era nuova rispetto ai gradi di merito.
art. 2055, primo comma, c.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la responsabilità solidale; la Corte non ne ravvisa la violazione, poiché la decisione di merito ha escluso in fatto la concorrente responsabilità della controparte.
art. 1227 c.c.
invocato dalla ricorrente per sostenere la ripartizione del danno e l'incidenza del comportamento altrui; la Corte non accoglie la censura.
art. 2050 c.c.
la Corte richiama tale disposizione come norma effettivamente utilizzata dalla corte territoriale per qualificare la vicenda, affermando che essa si riferisce a chi esercita l'attività pericolosa e non al soggetto che l'abbia affidata a terzi con autonomia organizzativa dell'appaltatore.
art. 840 c.c.
richiamato per precisare che la responsabilità del proprietario del fondo per danni da escavazione non opera in senso oggettivo ma richiede una condotta colposa.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
la censura per violazione/falsa applicazione di legge è respinta perché la corte territoriale avrebbe correttamente individuato e interpretato la norma applicabile.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
la Corte ribadisce che il vizio riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non il mancato esame di singoli elementi istruttori.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
richiamato insieme all'art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c. per sottolineare gli oneri di specifica indicazione del fatto omesso e dei relativi dati processuali.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per il rigoroso onere di deposito e specificazione degli atti e documenti su cui il motivo si fonda.
art. 8 del capitolato prestazionale allegato al contratto
"se le indagini verranno effettuate in centri abitati o in vicinanza di essi, la ditta appaltatrice dovrà assumere le relative informazioni per l'individuazione dei cavi telefonici, elettrici, tubazioni di gas e acqua e quant'altro possa trovarsi sotto il piano di campagna"; "eventuali danni, in fase di preparazione ed esecuzione dei sondaggi, saranno a completo carico della ditta appaltatrice"
la Corte valorizza tali previsioni per affermare che la subappaltatrice era gravata dall'obbligo di acquisire le informazioni necessarie e rispondeva dei danni derivanti dall'esecuzione dei lavori.
art. 20 giugno 2006 fax della direzione lavori
richiamato come fatto decisivo valorizzato dalla corte territoriale per affermare che i lavori erano stati sospesi nel luogo del sinistro a causa della presenza di impianti interrati, circostanza ignorata dalla subappaltatrice.
Massime di principio
- Nei danni cagionati nell'esecuzione di lavori affidati in appalto, la responsabilità per i danni a terzi grava di regola sull'appaltatore/esecutore materiale, salvo che risulti una concreta ingerenza del committente o l'imposizione di specifiche modalità esecutive o cautele che abbiano concorso causalmente nel sinistro.
- La responsabilità del proprietario/committente per danni da attività di escavazione non opera in senso oggettivo: occorre un comportamento colposo o una specifica interferenza nell'attività esecutiva affidata a terzi.
- La censura di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzata per contestare la mancata considerazione di singoli elementi istruttori o documenti, se il fatto storico rilevante è stato comunque valutato dal giudice di merito.
- In cassazione non è consentito trasformare una diversa ricostruzione del contratto o dei fatti in una questione di violazione di legge quando la decisione impugnata ha già svolto una motivazione logica e coerente sulla responsabilità e sul nesso causale.
- Quando il contratto pone a carico dell'appaltatore l'onere di acquisire le informazioni sui sottoservizi e di assumersi i danni derivanti dall'esecuzione, tale assetto può fondare l'esclusiva responsabilità dell'esecutore per il sinistro, se il giudice di merito accerta che l'evento è dipeso dall'omessa osservanza di quelle prescrizioni.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04584/2024 del 21/02/2024
- ordinanza_civile · 21 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04585/2024 del 21/02/2024
- ordinanza_civile · 21 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04586/2024 del 21/02/2024
- ordinanza_civile · 21 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04588/2024 del 21/02/2024
- ordinanza_civile · 21 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04590/2024 del 21/02/2024
- ordinanza_civile · 21 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04591/2024 del 21/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →