Cassazione Penale, Ordinanza n. 16101/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
La Corte di appello ha confermato la condanna dell'imputato per detenzione di una pistola lanciarazzi marca Orion, qualificata come arma comune da sparo, già ritenuto colpevole dal Tribunale di Torre Annunziata. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando due censure: 1) vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che la motivazione sarebbe stata inadeguata; 2) vizio in relazione alla mancata concessione dell'attenuante del fatto di lieve entità prevista dall'art. 5 l. n. 895 del 1967/1968, deducendo che la Corte territoriale avrebbe trascurato la concreta ridotta offensività del fatto. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati e il secondo anche aspecifico, osservando che i giudici di merito avevano motivato sul disvalore del fatto, sulla gravità dell'episodio, sull'intensità del dolo, sulla personalità negativa dell'imputato e sulla pericolosità dell'arma, oltre che sui precedenti penali e sulla recidività del comportamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse infondato perché la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche era congrua e sorretta da argomenti rilevanti; ha ritenuto il secondo motivo infondato e aspecifico perché la Corte di appello aveva valutato correttamente la natura e la pericolosità dell'arma, la sua modifica e la pericolosità del soggetto, applicando il principio secondo cui, nei reati in materia di armi, il giudice deve valutare prioritariamente le componenti oggettive e soggettive del fatto, e solo dopo la qualità e quantità delle armi detenute. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Il vizio di motivazione censurabile in cassazione è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento.
L'attenuante del fatto di lieve entità nei delitti concernenti le armi presuppone una valutazione prioritaria delle componenti oggettive e soggettive del fatto, perché la riduzione di pena è collegata alla minore offensività rispetto ai beni della sicurezza e dell'ordine pubblico.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost. n. 186 del 2000
Richiamata per fondare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in mancanza di elementi che escludano la colpa del ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità.
Sez. Unite n. 7551 dell'08/04/1998
"In tema di delitti concernenti le armi, ai fini della concessione della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, il giudice è tenuto a valutare, in primo luogo, le componenti oggettive e soggettive del fatto e solo dopo, effettuato positivamente il predetto vaglio, può prendere in considerazione la qualità e la quantità delle armi detenute."
Il principio di diritto impone che la lieve entità sia vagliata prima in relazione alla concreta offensività del fatto e alla personalità dell'agente; solo in un secondo momento rilevano qualità e quantità delle armi.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. non può risolversi in una mera riproposizione di censure già disattese dai giudici di merito, ma richiede l'indicazione di una reale frattura logica o argomentativa del provvedimento impugnato.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato richiamando elementi quali la gravità del fatto, l'intensità del dolo, la personalità negativa dell'imputato e i precedenti penali, quando tali elementi siano stati effettivamente valorizzati nella decisione di merito.
- In materia di armi, la concessione dell'attenuante del fatto di lieve entità richiede una valutazione prioritaria della concreta offensività del fatto e della personalità dell'agente; la natura, la qualità e la quantità delle armi vengono in rilievo solo dopo che tale vaglio abbia avuto esito positivo.
- È manifestamente infondata la censura che si limiti a contestare in modo generico il diniego dell'attenuante di lieve entità senza confrontarsi con la specifica motivazione della sentenza impugnata.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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