Cassazione Civile, Ordinanza n. 22359/2025 del 03/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una convenzione del 24 agosto 2012 tra un Comune e una società privata per la realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione di un impianto eolico nel territorio comunale. La convenzione prevedeva un corrispettivo omnicomprensivo e forfetario a favore dell'ente. La società ha poi agito davanti al tribunale civile chiedendo la nullità della convenzione e l'accertamento della non debenza delle somme richieste dal Comune; il Comune si è costituito proponendo domanda riconvenzionale per ottenere il pagamento delle somme asseritamente dovute in base alla convenzione. Il Tribunale di Foggia ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo. Il TAR Puglia, adito in riassunzione, ha invece sollevato conflitto negativo di giurisdizione ritenendo che la lite fosse interamente patrimoniale, sorta a valle dell'accordo e non coinvolgente poteri autoritativi, chiedendo che la giurisdizione fosse attribuita al giudice ordinario. In Cassazione non vi sono state difese delle parti; il Pubblico Ministero ha concluso per la giurisdizione del giudice ordinario. La Corte ha condiviso tale impostazione, richiamando il precedente delle Sezioni Unite n. 4242/2024 e il principio già affermato con la sentenza n. 20464/2022, secondo cui, nelle controversie su accordi sostitutivi del provvedimento amministrativo, la giurisdizione ordinaria sussiste quando si discutono solo questioni patrimoniali collocate 'a valle' dell'accordo, senza incidere sulla sua conclusione né sull'esercizio del potere autoritativo sostituito.
La decisione
La Corte ha risolto il conflitto di giurisdizione dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario, individuato nel Tribunale di Foggia, davanti al quale ha disposto che le parti vengano rimesse. Ha ritenuto che il petitum sostanziale riguardasse soltanto diritti soggettivi patrimoniali derivanti da un rapporto paritetico, senza coinvolgimento di poteri autoritativi pubblici. Trattandosi di procedimento officioso, la Corte ha anche escluso la regolamentazione delle spese.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, d.lgs. n. 104/2010 (codice del processo amministrativo)
La norma non si applica alla controversia quando questa concerne soltanto questioni patrimoniali 'a valle' di un accordo sostitutivo del provvedimento amministrativo e non investe la conclusione dell'accordo né l'esercizio del potere autoritativo sostituito.
art. 133, comma 1, lett. o), d.lgs. n. 104/2010 (codice del processo amministrativo)
Richiamato dal giudice di primo grado, ma ritenuto non decisivo alla luce della natura meramente patrimoniale della lite.
Indica la trattazione del regolamento di giurisdizione in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nelle controversie relative ad accordi sostitutivi del provvedimento amministrativo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario quando il petitum sostanziale attiene esclusivamente a diritti soggettivi patrimoniali sorti dopo la conclusione dell'accordo.
- La giurisdizione amministrativa esclusiva non opera se la lite non investe la formazione dell'accordo né l'esercizio del potere autoritativo che esso sostituisce, ma solo l'adempimento, l'efficacia o l'esatta determinazione di obbligazioni patrimoniali tra le parti.
- Ai fini del riparto di giurisdizione conta il contenuto sostanziale della domanda e non la sola presenza di una pubblica amministrazione tra le parti.
- Quando il conflitto di giurisdizione è sollevato d'ufficio e la Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, le parti vengono rimesse davanti a quel giudice e non si fa luogo a statuizione sulle spese se il procedimento ha carattere officioso.
Come è indicizzato
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