Cassazione Penale, Sentenza n. 36438/2023 del 31/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente era stato condannato per bancarotta preferenziale e bancarotta semplice documentale in relazione al fallimento della società "GM Sinter s.r.l." (fallita il 10/12/2015). Si contestava che, nella qualità di liquidatore dal 28/01/2011 al 13/06/2014, aveva ricevuto pagamenti preferenziali pari a euro 250.000, percepiti come compensi per la sua attività e deliberati dall'assemblea dei soci, e che aveva omesso di tenere e consegnare al curatore, nei tre anni anteriori al fallimento, il libro degli inventari. In cassazione il ricorrente ha dedotto: (i) mancanza dell'elemento soggettivo in quanto i compensi gli erano dovuti, congrui e deliberati e si basava su un piano di rientro ritenuto idoneo; (ii) erronea attribuzione della responsabilità per la mancata consegna delle scritture contabili, poiché egli aveva cessato ogni carica il 13/06/2014 e l'obbligo gravava su chi era in carica al momento del fallimento; (iii) estinzione per prescrizione del reato di bancarotta preferenziale, avendo il ricorrente ritenuto consumato il reato al momento dei pagamenti (28/01/2011).
La decisione
La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso: ha rigettato il primo motivo (confermando la valutazione dei giudici di merito secondo cui l'imputato era consapevole dell'irrimediabile dissesto societario e che il piano di rientro era inattuabile) e ha rigettato il terzo motivo (ritenendo che il reato di bancarotta preferenziale prefallimentare si consuma con la sentenza dichiarativa di fallimento, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, e quindi la prescrizione decorre dalla data del fallimento del 10/12/2015). Ha invece accolto il secondo motivo: la condanna per bancarotta semplice documentale è stata annullata in quanto la motivazione dei giudici di merito si era basata unicamente sul mancato reperimento/consegna del libro degli inventari senza considerare che l'obbligo di consegna grava sull'amministratore in carica al momento del fallimento e che l'imputato non rivestiva più formalmente alcuna carica al momento della dichiarazione di fallimento. Per tale capo di imputazione la sentenza è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello.
Norme richiamate
Norma relativa alla bancarotta preferenziale: la Corte ha applicato l'orientamento secondo cui la fattispecie si consuma con la sentenza dichiarativa di fallimento, con conseguente decorrenza del termine di prescrizione da quella data
Norma relativa alla bancarotta semplice documentale: la Corte ha richiamato il principio secondo cui l'obbligo di consegna delle scritture contabili al curatore grava sull'amministratore in carica al momento della dichiarazione di fallimento
codice di procedura penale, art. 190
Norma richiamata nei motivi circa i vizi di motivazione e l'adeguatezza dell'istruzione dibattimentale; la Corte ha ritenuto alcuni motivi generici e non specifici, giudicandoli manifestamente infondati
codice di procedura penale, art. 192
Richiamato in relazione ai vizi di motivazione; la Corte ha esaminato la congruità della motivazione di merito e ha annullato la parte in cui tale motivazione non giustificava l'attribuzione della responsabilità per la mancata consegna delle scritture
codice di procedura penale, art. 533
Norma processuale citata nei motivi: la Corte ha ritenuto i rilievi del ricorrente non sufficientemente specifici ai sensi delle regole sulla motivazione impugnata
Norma sulla prescrizione: la Corte ha applicato il principio giurisprudenziale secondo cui la prescrizione per i reati prefallimentari decorre dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento
Massime di principio
- Il reato di bancarotta preferenziale prefallimentare si considera consumato al momento della sentenza dichiarativa di fallimento: la prescrizione decorre da tale data, non dal momento dei singoli pagamenti
- La responsabilità per la mancata consegna delle scritture contabili al curatore grava sull'amministratore in carica al momento della dichiarazione di fallimento; chi ha cessato formalmente la carica prima del fallimento non è automaticamente responsabile per quella omissione, salvo prova contraria specifica
- La mera deliberazione assembleare e il vantaggio economico percepito non escludono automaticamente la rilevanza penale se al momento dell'erogazione era evidente l'irrimediabile dissesto societario: la consapevolezza dello stato di insolvenza e l'inattuabilità di qualsiasi piano di rientro sono elementi decisivi per la responsabilità
- In sede di cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi in modo puntuale con le argomentazioni dei giudici di merito; doglianze generiche o meramente reiterative vengono ritenute manifestamente infondate
- Una pronuncia di parziale annullamento comporta di regola il rinvio per nuovo esame della sola fattispecie annullata, mentre le altre condanne restano valide se confermate
- L'evoluzione della giurisprudenza può incidere sulla qualità della difesa basata su precedenti orientamenti: è importante verificare l'orientamento più consolidato al momento del giudizio di legittimità
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