Cassazione Civile, Sentenza n. 10608/2023 del 20/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La società impugnava l'ordinanza della Corte di Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione con cui Belgames contestava la conferma, da parte della Corte d'appello e del Tribunale, dell'ordinanza ingiunzione dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro che aveva contestato l'assunzione "in nero" di tre lavoratori e irrogato una sanzione amministrativa. In sede di revocazione la ricorrente deduceva (i) che la Cassazione aveva errato nella qualificazione del primo motivo (violazione dell'art. 112 c.p.c.) non riqualificandolo ex art. 360 n.4 c.p.c., (ii) che la Corte avrebbe fatto riferimento a prove testimoniali non acquisite (sostenendo che esistevano solo i verbali ispettivi e che l'onere della prova non era stato assolto, con violazione dell'art. 2697 c.c.), e (iii) vizi relativi alla notifica del ricorso per cassazione e alla legittimazione passiva dell'Ispettorato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di revocazione. Ha ritenuto che: (i) la presunta errata intitolazione del motivo non configura errore di fatto opponibile in revocazione e che la Cassazione aveva applicato un corretto indirizzo giurisprudenziale (distinzione tra vizio di diritto, vizio di motivazione e omessa pronuncia) nella valutazione dell'ammissibilità del ricorso per cassazione; (ii) la censura relativa alla valutazione della prova è inammissibile in revocazione perché mira a una nuova valutazione degli elementi probatori riservata al giudice di merito e priva di indicazione dei punti decisivi trascurati; (iii) l'asserita inesistente acquisizione di prove testimoniali non costituisce errore di fatto ai sensi dell'art. 395 n.4 c.p.c.; (iv) la questione della notifica/legittimazione non supera il filtro di ammissibilità e comunque non produce interesse a modificare l'ordinanza impugnata. Nulla per le spese; è dato atto degli adempimenti relativi al contributo unificato ai sensi del d.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
D.Lgs. 4 luglio 2006 n. 223, art. 3 comma 3
articolo 3 comma 3 del d. lgs. 4 luglio 2006 n. 223
Norma sanzionatoria in tema di impiego di lavoratori irregolari; la violazione è stata accertata sulla base delle verifiche ispettive e ha legittimato l'irrogazione della sanzione amministrativa per lavoro "in nero"
Codice di procedura civile, art. 112
Riguarda l'omessa pronuncia su questioni rilevanti nel processo; la Corte ha richiamato che tale censura deve essere proposta, in cassazione, ai sensi dell'art. 360 n.4 c.p.c., non come vizio di diritto o di motivazione generico
Codice di procedura civile, art. 360 (nn. 3, 4, 5)
articolo 360 n. 3, n.4, n.5 c.p.c.
Regolamenta i motivi di ricorso per cassazione: n.4 per omessa pronuncia; n.3 per violazione di legge; n.5 per illogicità o contraddittorietà della motivazione. La sentenza evidenzia il ristretto ambito di sindacato dopo le modifiche legislative (legge n.134/2012)
Legge 6 agosto 2013 n. 134 (modifica art. 360 c.p.c.)
legge n. 134 del 2012 (riferimento alla modifica dell'art. 360 n.5)
Ha ristretto il sindacato di legittimità sulla motivazione, limitando la possibilità di impugnare valutazioni di fatto e motivazioni meramente criticate senza indicare i punti decisivi omessi o travisati
Codice di procedura civile, art. 395 n. 4
Disciplina la revocazione della sentenza di cassazione per errore di fatto; la Corte rileva che tale rimedio è ammissibile solo per errori di percezione o svista materiale su fatti decisivi, non per questioni di diritto
Norma sull'onere della prova; la Corte territoriale aveva ritenuto assolto l'onere probatorio sulla base dei verbali ispettivi (che fanno prova fino a querela di falso)
Codice di procedura civile, art. 375
articolo 375 primo comma nn. 1 e 5 c.p.c.
Richiamato in ordine alla valutazione preliminare della revocazione e alla competenza (sezione semplice), integrando l'iter procedurale seguito
D.L. 28 ottobre 2020 n. 13, convertito nella L. 18 dicembre 2020 n. 176, art. 23 comma 8-bis
art 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 13, convertito nella legge 18 dicembre 2020 n. 176
Richiamato in relazione al deposito delle conclusioni del Pubblico Ministero nell'ambito del procedimento
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 commi 1-bis e 1-quater
art. 13 comma 1 bis e comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Disposizioni in materia di contributo unificato; la Corte dà atto dell'eventuale ulteriore versamento dovuto dalla ricorrente
Giurisprudenza della Cassazione (richiamate)
Cass. s.u. n. 8354 del 2014; Cass. n. 13482 del 2014; Cass. 11/01/2018 n. 442; Cass. 21/02/2020 n. 4584
Le pronunce richiamate delineano l'orientamento consolidato sulla limitazione del sindacato di legittimità dopo la riforma dell'art.360 e sui requisiti per la revocazione per errore di fatto; la Corte le applica per dichiarare inammissibili le censure
Massime di principio
- Nei procedimenti per lavoro irregolare, i verbali ispettivi e le dichiarazioni rese in presenza degli ispettori hanno valore probatorio fino a querela di falso: il giudice di merito può attribuire loro rilevanza, e il sindacato della Cassazione è limitato.
- Dopo la modifica dell'art. 360 c.p.c. (legge 134/2012) i motivi di ricorso per cassazione sono disciplinati rigidamente: le censure sulla motivazione sono ammissibili solo se individuano con precisione i punti decisivi omessi o travisati; la ricostruzione formale del motivo (intitolazione) non assicura automaticamente l'ammissibilità.
- La revocazione di una sentenza della Corte di Cassazione (art. 395 n.4 c.p.c.) è ammessa soltanto per errore di fatto (falsa percezione o svista su fatto decisivo) e non può essere utilizzata per contestare interpretazioni di diritto o valutazioni probatorie.
- La valutazione della prova è prerogativa del giudice di merito: in assenza di indicazione puntuale dei fatti decisivi che il giudice avrebbe ignorato o travisato, i tentativi di ottenere da Cassazione una 'nuova lettura' dei fatti sono inammissibili.
- In presenza di censure procedurali (notifiche, legittimazioni), è necessario dimostrare l'interesse concreto e l'effetto che l'irregolarità avrebbe avuto sulla decisione per poter incidere sull'ammissibilità del ricorso.
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