Cassazione Civile, Sentenza n. 10610/2023 del 20/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il lavoratore (Sadedini) aveva convenuto la società contestando la validità della transazione sottoscritta l'8.4.2015 e la legittimità del licenziamento intimato l'8.4.2015 per giustificato motivo oggettivo, denunciando invece un rapporto di lavoro subordinato (dal 5.7.2013 al 8.4.2015) e chiedendo la reintegrazione o, in alternativa, indennità e il pagamento di € 38.084,98 per retribuzioni e indennità non corrisposte. In primo grado il Tribunale di Velletri rigettò le domande; la Corte d'appello di Roma invece accertò l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato (nella forma attenuata) non fittizio, ritenne tempestiva l'impugnazione della transazione e fondò la condanna al pagamento delle somme richieste (dettagliate nei conteggi) parametrate su una retribuzione mensile convenuta di € 2.500,00. La società ricorrente in cassazione dedusse omesso esame di fatti decisivi, chiedendo la riconsiderazione delle prove documentali sulla natura del rapporto e sul quantum.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società. Ha ritenuto che la censura prospettata non denunciava un omesso esame di un fatto storico decisivo ai sensi dell'art. 360 c.p.c. n.5, ma in realtà chiedeva una rivalutazione del merito e delle prove già valutate dalla Corte territoriale (cosa non consentita in sede di legittimità). La Corte ha confermato le linee argomentative dell'appello: la compatibilità tra la qualità di socio e quella di lavoratore dipendente se esistono concreti elementi di subordinazione (anche attenuata), l'assenza di prova di simulazione del rapporto e la fondatezza dei conteggi valutati dal giudice di merito senza necessità di consulenza tecnica d'ufficio. Il ricorso è stato quindi respinto come inammissibile; la ricorrente è condannata alle spese di giudizio di legittimità (liquidate in € 4.000,00 per compensi, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre accessori) e all'eventuale versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dal d.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5 codice di procedura civile (riformulato dall'art. 54 del d.l. 22/06/2012 n. 83, conv. con legge 7/08/2012 n. 134)
La Corte ricorda che il vizio deducibile è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo; la censura della società non indicava un fatto storico omesso ma chiedeva una rivalutazione del merito e delle prove, quindi il ricorso è inammissibile
art. 23, comma 8-bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 13, conv. con legge 18 dicembre 2020 n. 176
Richiamato come base normativa per il deposito delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero; non incide sul merito della controversia
art. 36 Cost.
Riferimento normativo citato nell'originaria domanda del lavoratore come possibile titolo per l'erogazione di una somma equitativa; la Corte d'appello ha comunque deciso sulla base delle misure economiche quantificate
art. 2099 codice civile
Richiamato tra i mezzi di quantificazione del danno/retribuzioni nella domanda; il giudice di merito ha determinato il quantum sulla base delle risultanze istruttorie
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis e comma 1-quater
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, come previsto dalla normativa sui contributi per l'atto di impugnazione
Giurisprudenza citata (Cass. sent. 07/04/2014 n. 8053; Cass. 23/11/2021 n. 36362; Cass. 13/02/2020 n. 3640; Cass. 13/01/2020 n. 326)
La Corte richiama orientamenti della Cassazione che: definiscono il perimetro dell'art. 360 n.5 (omesso esame di fatto decisivo), ribadiscono la compatibilità della qualità di socio con quella di lavoratore dipendente a condizione che sia accertata la subordinazione concreta, e precisano il potere discrezionale del giudice di merito circa l'utilità della consulenza tecnica d'ufficio
Massime di principio
- La qualità di socio non esclude, di per sé, l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato: va valutata la concreta sussistenza di poteri direttivi/disciplinari e di un coordinamento funzionale con l'organizzazione aziendale; può sussistere una 'subordinazione attenuata' se il lavoratore gode di ampi margini di autonomia ma è comunque inserito nell'organizzazione aziendale
- In cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c. n.5 va indicato l'omesso esame di un fatto storico determinante; non è sufficiente il mero dissenso o la richiesta di riconsiderazione del merito o della valutazione delle prove fatta dal giudice di merito
- Il giudice di merito può valutare e liquidare i crediti retributivi sulla base degli elementi documentali e ricostruttivi emersi in istruttoria senza essere obbligato a disporre una consulenza tecnica d'ufficio; la mancata nomina del CTU non costituisce di per sé vizio se la motivazione sul quantum è congrua
- Una transazione che contiene clausole di rinuncia può non produrre effetti se l'adempimento delle obbligazioni transattive non è stato dimostrato: l'impugnazione tempestiva di una transazione è rilevante e la sua efficacia può essere subordinata al verificarsi di condizioni previste nella clausola contrattuale
- Nelle controversie di lavoro il ricorso per cassazione non consentirà la rinnovazione della valutazione delle prove di fatto: le parti devono indicare fatti storici specifici eventualmente non esaminati per fondare un motivo di cassazione valido
- Le spese e i contributi di legge (d.P.R. 115/2002) possono essere posti a carico del ricorrente che perda il gravame, con liquidazione dettagliata in dispositivo
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