Cassazione Civile, Sentenza n. 10694/2023 del 20/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello che aveva riconosciuto l'esistenza, dal 27/3/2001, di un rapporto di lavoro subordinato tra Matteo Filoni e ENGIE (già COFELY) in relazione a prestazioni svolte nell'ambito di un appalto ritenuto non genuino, con diritto del lavoratore alla riammissione in servizio e al risarcimento pari alle retribuzioni corrispondenti. Questioni principali: omissione di pronuncia sulla legittimità del licenziamento intimato dalla sub-appaltatrice COETEC (violazione art.112 c.p.c.), imputazione del licenziamento alla utilizzatrice ENGIE ai sensi dell'art.29 comma 3-bis d.lgs. 276/2003 (e connessa valutazione di legittimità), presunta ultra-petizione e richiesta di deduzione dell'aliunde perceptum dal risarcimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di ENGIE. Ha ritenuto infondati i motivi relativi all'omessa pronuncia sul merito del licenziamento e all'imputazione del licenziamento alla società utilizzatrice. La Corte ha richiamato l'evoluzione normativa e interpretativa (in particolare l'art.80-bis D.L. n.34/2020) che esclude il licenziamento dalla nozione di "atti di gestione" imputabili all'utilizzatore in caso di somministrazione/appalto irregolare; ha però confermato la ricostruzione di merito della Corte d'Appello (appalto non genuino, rapporto subordinato a favore dell'utilizzatrice) e, conseguentemente, ha respinto l'impugnazione. ENGIE è stata condannata alle spese di giudizio (liquidate in € 5.500 per compensi, € 200 esborsi, più oneri).
Norme richiamate
d.lgs. n. 276/2003, art. 29, comma 3-bis
Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2.
Disciplina la possibilità per il lavoratore di chiedere la costituzione del rapporto in capo all'utilizzatore quando l'appalto sia irregolare; rimanda alle conseguenze previste dall'art.27 (in particolare la regola sulla imputazione degli atti di gestione e dei pagamenti), ma la portata pratica di tale imputazione è stata successivamente chiarita dalla normativa interpretativa del 2020.
d.lgs. n. 276/2003, art. 27, comma 2
Tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti dal somministratore per la costituzione o la gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione.
Attribuisce effetti nei confronti dell'utilizzatore agli atti compiuti dal fornitore/somministratore durante il periodo di prestazione; storicamente ciò includeva anche atti gestori quali il licenziamento, ma tale portata è stata rimessa in discussione dalla successiva norma interpretativa.
art. 80-bis D.L. n. 34/2020 (convertito)
Il secondo periodo del comma 3 dell'art. 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ai sensi del quale tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o gestione del rapporto, per il periodo nel quale la somministrazione ha luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione, si interpreta nel senso che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro non è compreso il licenziamento.
Norma di interpretazione autentica che chiarisce, con efficacia retroattiva, che il licenziamento non rientra negli "atti di gestione" imputabili all'utilizzatore; dunque il licenziamento intimato dal somministratore/subappaltatore non si considera automaticamente come atto del soggetto utilizzatore.
d.lgs. n. 81/2015, art. 38
Regola attualmente le conseguenze della somministrazione irregolare; il richiamo serve a collocare la disciplina vigente dopo le modifiche normative successive.
codice di procedura civile, art. 112 e art. 360
Art.112 invocato rispetto alla presunta omessa pronuncia/ultra-petizione; art.360 indicato come fondamento delle doglianze di cassazione (nullità, violazione di norme processuali o di diritto). La Corte verifica l'interpretazione della domanda e la regolarità della pronuncia di merito.
d.P.R. n.115/2002, art.13 comma 1-quater
Norma citata rispetto all'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In presenza di appalto non genuino/interposizione, il lavoratore può ottenere il riconoscimento del rapporto direttamente con l'utilizzatore (art.29/27 d.lgs. 276/2003) quando emerga dalla prova che l'attività, la gestione e il rischio imprenditoriale erano effettivamente della utilizzatrice.
- Dopo l'intervento normativo (art.80-bis D.L. 34/2020) il licenziamento intimato dal somministratore/subappaltatore non è automaticamente imputabile all'utilizzatore come 'atto di gestione'; pertanto, in casi analoghi, non si può dar per scontato che la impugnazione del licenziamento valga automaticamente anche contro l'utilizzatore.
- La qualificazione della fattispecie (appalto genuino vs non genuino) è rimessa al giudice di merito sulla base degli elementi probatori (tipologia di attività svolta, assunzione del rischio e gestione d'impresa, direzione e controllo), e le valutazioni di fatto hanno ampia soglia di non sindacabilità in cassazione se adeguatamente motivate.
- Se il datore di lavoro intende dedurre pagamenti ricevuti dal lavoratore (aliunde perceptum) per ridurre l'eventuale risarcimento, deve allegare e provare circostanze specifiche e puntuali; deduzioni generiche o richieste esplorative sono inammissibili.
- Nella formulazione delle domande giudiziali è importante esprimere con chiarezza le pretese (ad es. richiesta di imputazione del licenziamento all'utilizzatore, risarcimento, reintegro) perché il giudice di merito può procedere ad interpretazione della domanda ma l'assenza di una domanda espressa può limitare il rilievo di talune pretese.
- Chi contesta l'imputabilità di atti gestori a terzi deve considerare la normativa temporale: ante e post introduzione dell'art.80-bis possono sussistere differenti orientamenti giurisprudenziali; valutare la strategia processuale tenendo conto dell'eventuale efficacia retroattiva della norma interpretativa.
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