Parere n. 844/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto con deposito diretto ex art. 11, d.P.R. n. 1199/1971, dai signori Nicola Bortolini, Alberto Zanni, Carlo Emanuele Pupo, Daniele Aiello, Sharon Amadesi, Giovanni Crocioni, Costanza Maria Bendinelli, Moreno Masotti, Marco Grandi e Nicola Arbace contro il Comune di Bologna per l’annullamento: - della delibera della Giunta Comunale - n. DG/PRO/2023/146, avente ad oggetto approvazione del piano particolareggiato del traffico urbano (PPTU): “Bologna città 30”; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla loro posizione giuridica;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della delibera della Giunta comunale di Bologna n. DG/PRO/2023/146 del 26 giugno 2023, recante approvazione del piano particolareggiato del traffico urbano "Bologna città 30", nonché degli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
I ricorrenti hanno impugnato la delibera con cui il Comune di Bologna ha approvato il piano particolareggiato del traffico urbano denominato "Bologna città 30", deducendo due motivi: violazione e falsa applicazione dell'art. 36 del d.lgs. 285/1992, incompetenza ed eccesso di potere; violazione e falsa applicazione dell'art. 142 del d.lgs. 285/1992 ed eccesso di potere. Dopo la proposizione del ricorso straordinario, il Comune di Bologna ha notificato il 20 novembre 2023 opposizione ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale. La questione esaminata dalla Sezione riguarda quindi gli effetti dell'opposizione rituale e tempestiva dell'amministrazione resistente sul procedimento straordinario.
Il parere
La Sezione ha ritenuto che l'opposizione del Comune di Bologna fosse stata effettivamente depositata, rituale e tempestiva. In applicazione dell'art. 10 del d.P.R. 1199/1971, ha dichiarato il ricorso improcedibile per trasposizione in sede giurisdizionale, senza esaminare nel merito le censure relative alla legittimità della delibera "Bologna città 30". Il parere richiama il principio secondo cui l'opposizione costituisce lo strumento mediante il quale ciascuna parte può adire il giudice precostituito per legge, poiché il ricorso straordinario, quale rimedio alternativo a quello giurisdizionale, presuppone la concorde volontà di tutte le parti al suo utilizzo.
Osservazioni
Opposizione e trasposizione in sede giurisdizionale
L'opposizione proposta dal Comune di Bologna il 20 novembre 2023 è stata ritenuta rituale e tempestiva; essa determina la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale e comporta l'improcedibilità del procedimento straordinario.
Mancato esame del merito
La Sezione non ha esaminato i motivi riguardanti la violazione degli artt. 36 e 142 del d.lgs. 285/1992, l'incompetenza e l'eccesso di potere, poiché la definizione per trasposizione impedisce la decisione nel merito in sede straordinaria.
Norme richiamate
deposito diretto ex art. 11, d.P.R. n. 1199/1971
La disposizione è richiamata quale base del deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.
opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971
L'opposizione rituale e tempestiva della parte resistente determina la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale e l'improcedibilità del procedimento straordinario.
Violazione e falsa applicazione dell'articolo 36, d.lgs. 285/1992
La disposizione è stata invocata dai ricorrenti, ma il relativo motivo non è stato esaminato per effetto della trasposizione.
Violazione falsa applicazione dell’articolo 142, d.lgs. 285/1992
La disposizione è stata invocata dai ricorrenti, ma il relativo motivo non è stato esaminato per effetto della trasposizione.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, l'opposizione rituale e tempestiva di una parte ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 1199/1971 comporta la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale e rende improcedibile il procedimento straordinario.
- Il ricorso straordinario, in quanto rimedio alternativo alla tutela giurisdizionale, presuppone la concorde volontà di tutte le parti di avvalersene; la facoltà di opposizione consente alla parte di adire il giudice precostituito per legge.
- Quando il ricorso straordinario è definito per trasposizione, il Consiglio di Stato non procede all'esame dei motivi di merito dedotti contro l'atto amministrativo impugnato.
Trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario contro il piano "Bologna città 30"
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da dieci privati contro il Comune di Bologna per l'annullamento della delibera della Giunta comunale n. DG/PRO/2023/146 del 26 giugno 2023, con cui è stato approvato il piano particolareggiato del traffico urbano denominato "Bologna città 30".
Premesse e motivi del ricorso
I ricorrenti hanno contestato la delibera deducendo:
- la violazione e falsa applicazione dell'art. 36 del d.lgs. 285/1992, unitamente a incompetenza ed eccesso di potere;
- la violazione e falsa applicazione dell'art. 142 del d.lgs. 285/1992, unitamente a eccesso di potere.
Il ricorso è stato notificato il 30 ottobre 2023 e depositato direttamente presso il Consiglio di Stato il 6 novembre 2023, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 1199/1971.
Opposizione del Comune e richiesta di trasposizione
Nel corso dell'istruttoria, il Comune di Bologna ha comunicato di avere notificato il 20 novembre 2023 un atto di opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 1199/1971, chiedendo che la controversia fosse trasposta in sede giurisdizionale.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, preso atto dell'opposizione, ha ritenuto che il ricorso potesse essere dichiarato improcedibile.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha verificato che l'atto di opposizione fosse stato effettivamente depositato e lo ha ritenuto rituale e tempestivo. Ha quindi applicato la disciplina della trasposizione prevista dall'art. 10 del d.P.R. 1199/1971.
Il parere ribadisce che l'opposizione è lo strumento attraverso il quale ciascuna parte può chiedere che la controversia sia trattata dal giudice precostituito per legge. Il ricorso straordinario costituisce infatti un rimedio alternativo a quello giurisdizionale e presuppone la concorde volontà di tutte le parti di utilizzarlo.
La Sezione richiama, a sostegno, Cons. Stato, sez. III, 25 maggio 2019, n. 3396, e Cons. Stato, sez. I, 18 dicembre 2015, n. 3496.
Esito
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso fosse dichiarato improcedibile per trasposizione. Di conseguenza, non sono stati esaminati nel merito i motivi relativi agli artt. 36 e 142 del d.lgs. 285/1992, né le censure di incompetenza ed eccesso di potere. La controversia deve proseguire nella sede giurisdizionale.
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