Cassazione Penale, Sentenza n. 44948/2024 del 06/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 02/07/2024 con cui il giudice dell'esecuzione aveva respinto l'istanza volta ad ottenere la rideterminazione della pena da eseguire in esecuzione dell'ordinanza 541/2024 della Corte di Appello di Roma che aveva riconosciuto la continuazione tra tre sentenze e rideterminato la pena complessiva. Il motivo unico denunciava violazione di legge (artt. 76, 80, 81, 137 cod. pen. e 657, 663 cod. proc. pen.): si censurava che la Procura Generale aveva emesso un ordine di esecuzione riferito a una sola delle tre sentenze oggetto di continuazione, senza tener conto della pena unitaria rideterminata e senza effettuare lo scomputo del presofferto (anche cautelare) e delle liberazioni anticipate già concesse; il ricorrente chiedeva che dalla pena complessiva risultante dalla continuazione venissero detratti i periodi già scontati e le eventuali anticipazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha affermato che, una volta riconosciuta la continuazione e rideterminata la pena in sede di appello, la Procura Generale avrebbe dovuto emettere un ordine di esecuzione che tenesse conto della pena unitaria e non riportare in vita la pena di una singola sentenza ormai priva di identità sanzionatoria. Ha precisato che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto correggere il titolo esecutivo (anche ai sensi dell'art. 670 c.p.p.) e verificare l'incidenza del presofferto e delle eventuali liberazioni anticipate. Di conseguenza l'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio alla Corte d'Appello di Roma per un nuovo giudizio conformemente ai principi enunciati.
Norme richiamate
La Corte ha richiamato l'art. 76 in relazione allo scomputo della pena presofferta: il riconoscimento della continuazione e la conseguente pena unitaria devono consentire il corretto computo del presofferto nella determinazione della pena residua da eseguire.
Richiamato dal ricorrente tra le norme connesse alla disciplina delle pene; nella motivazione la Corte ha posto l'accento sulla perdita d'identità delle singole pene una volta operate le unificazioni causate dalla continuazione.
Richiamato rispetto ai limiti all'aumento della pena: la giurisprudenza richiamata dalla Corte sottolinea che i reati "satellite" perdono la loro individualità e concorrono all'incremento sanzionatorio del reato più grave, fermo il limite derivante dal cumulo materiale.
Citando l'art. 137 il ricorrente muoveva rilievi connessi alla determinazione della pena; la Corte ha comunque ribadito i principi di unità della pena per il reato continuato e la necessità che il titolo esecutivo rispecchi tale unità.
Richiamato tra le norme processuali citate dal ricorrente; la decisione sottolinea l'obbligo per gli uffici di esecuzione di conformare l'ordine di esecuzione alla rideterminazione della pena operata in sede decisoria.
L'art. 663 è stato invocato per censurare il modo di procedere del P.G.; la Corte ha ritenuto che l'omissione di tener conto della pena unitaria e dello scomputo del presofferto costituisce violazione del corretto procedimento esecutivo, come disciplinato dalle norme processuali rilevanti.
La Corte ha rimarcato che la Corte d'appello adita dal ricorrente avrebbe dovuto correggere il titolo esecutivo ai sensi dell'art. 670 c.p.p., verificando la rideterminazione unitaria della pena e l'incidenza del presofferto e delle liberazioni anticipate.
Massime di principio
- Quando in sede di giudizio viene riconosciuta la continuazione e la pena viene rideterminata in termini unitari, il titolo esecutivo e l'ordine di esecuzione devono riflettere la pena unitaria e non possono limitarsi a richiamare una singola sentenza che ha perso identità sanzionatoria.
- L'intervento successivo di una causa estintiva o di pene già scontate non elimina l'interesse dell'imputato a ottenere in sede esecutiva la dichiarazione della continuazione al fine di ottenere lo scomputo del presofferto e delle liberazioni anticipate.
- La Procura Generale non può "far rivivere" una pena individuale ormai confluita nella pena unica: tale comportamento è illegittimo perché contrasta con la perdita di identità delle pene-satellite in caso di continuazione.
- Il giudice dell'esecuzione è tenuto a correggere il titolo esecutivo (anche mediante i rimedi previsti dall'art. 670 c.p.p.) quando il titolo non rispecchia la rideterminazione della pena disposta in sede decisoria.
- In situazioni analoghe, chi subisce un ordine di esecuzione che non riflette la pena unitaria derivante dalla continuazione può ottenere l'annullamento del provvedimento e il rinvio per nuovo giudizio, chiedendo espressamente lo scomputo del presofferto e la valutazione delle liberazioni anticipate.
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