Cassazione Penale, Ordinanza n. 37305/2025 del 17/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
La parte civile ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 15 gennaio 2025, che aveva confermato l'assoluzione dell'imputato dall'imputazione di cui all'art. 393 c.p. Il ricorso contestava, in sostanza, la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove operate dai giudici di merito, sostenendo la fondatezza delle accuse relative a condotte violente attribuite all'imputato. La Corte di cassazione ha però rilevato che le censure riproponevano profili già esaminati e disattesi nei gradi di merito, sulla base di argomentazioni giuridicamente corrette e coerenti con le emergenze probatorie, evidenziando in particolare l'inaffidabilità, oltre ogni ragionevole dubbio, delle dichiarazioni accusatorie del ricorrente e la non decisività delle stesse rispetto al complessivo quadro probatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della parte civile. Ha ritenuto che i motivi riproducessero doglianze già adeguatamente valutate dai giudici di merito e che la sentenza impugnata fosse sorretta da una motivazione logica e coerente, priva di aporie o manifeste incongruenze. Conseguentemente ha applicato le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice posta a base dell'imputazione da cui l'imputato era stato assolto nei primi due gradi di giudizio.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre questioni di merito già esaminate e disattese con motivazione congrua e logicamente coerente dai giudici di primo e secondo grado.
- La Corte di cassazione non può essere investita di una nuova rivalutazione del compendio probatorio se la sentenza impugnata ha dato conto in modo non illogico della non credibilità delle dichiarazioni accusatorie e della tenuta del quadro probatorio complessivo.
- Quando l'inammissibilità del ricorso dipende dalla manifesta infondatezza o dalla riproposizione di censure già scrutinare, conseguono le statuizioni economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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