Cassazione Penale, Ordinanza n. 34843/2026 del 29/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza del 27 marzo 2026 della Corte d’appello di Lecce, pronunciata quale giudice dell’esecuzione, che aveva respinto la richiesta di riconoscere la continuazione tra i fatti oggetto di due sentenze. Ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice dell’esecuzione non avesse valutato compiutamente e nel loro collegamento gli elementi indicativi dell’unicità del disegno criminoso. La Corte di cassazione ha ritenuto che le doglianze esprimessero un mero dissenso e proponessero una lettura alternativa di elementi già valutati, senza evidenziare lacune o manifesta illogicità della motivazione. L’ordinanza impugnata aveva valorizzato la notevole distanza temporale tra i fatti, la parziale disomogeneità degli interessi lesi e i differenti contesti territoriali, giudicando labili gli altri elementi addotti a dimostrazione della preordinazione, compresa la generica asserzione della capacità dell’istante di programmare con largo anticipo le condotte illecite.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto plausibile la conclusione del giudice dell’esecuzione circa la mancata dimostrazione di un’originaria progettazione unitaria dei reati e ha escluso che il giudizio di legittimità consenta di rivedere gli elementi fattuali o di sostituire alla valutazione di merito una diversa lettura degli stessi, in assenza di vizi motivazionali rilevanti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione
La violazione di legge è deducibile con ricorso per cassazione, ma la doglianza deve individuare un effettivo errore giuridico; non è sufficiente contrapporre alla valutazione del giudice di merito una diversa lettura degli elementi.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile
Il sindacato di legittimità sulla motivazione verifica la presenza di ragioni giuridicamente apprezzabili, l’assenza di manifesta illogicità e la coerenza dell’argomentazione; non attribuisce alla Cassazione il potere di rivalutare gli elementi materiali e fattuali riservati al giudice di merito.
poteva, quindi, plausibilmente ritenersi indimostrata l'originaria progettazione dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio, in base ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità
Il riconoscimento della continuazione presuppone la prova dell’originaria progettazione unitaria dei reati; la mera possibilità o il dubbio circa l’esistenza di tale disegno non sono sufficienti.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione tra reati richiede che sia dimostrata l’originaria progettazione unitaria delle condotte; la sola compatibilità dei fatti con un disegno criminoso comune, o il dubbio sulla sua esistenza, non consente di riconoscerla.
- La distanza temporale tra i reati, la disomogeneità degli interessi lesi e la diversità dei contesti territoriali possono essere valutate dal giudice dell’esecuzione come elementi contrari alla prova di un unico disegno criminoso; la Cassazione non può sostituire a tale apprezzamento una propria ricostruzione fattuale, se la motivazione non presenta vizi rilevanti.
- Il ricorso per cassazione non è ammissibile quando si limita a esprimere dissenso o a proporre un’alternativa lettura delle risultanze già valutate, senza indicare una lacuna, una manifesta illogicità o un altro vizio deducibile della motivazione.
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