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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20114/2023 del 13/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (acquirente)

La controversia

Un soggetto aveva convenuto gli eredi del dante causa sostenendo di avere acquistato, con scrittura privata del 10 febbraio 2000, la piena proprietà di un immobile; sosteneva che il prezzo era stato interamente pagato, che il possesso era stato consegnato e che il rogito notarile era stato solo differito per completare la documentazione urbanistica e la sanatoria, rimasta a suo carico. Chiedeva quindi una pronuncia ex art. 2932 c.c. per ottenere l'atto sostitutivo del definitivo e la conseguente trascrizione. Uno dei convenuti eccepiva invece di essere proprietario dell'immobile in forza di un testamento olografo anteriore, qualificato come legato, e sosteneva che la scrittura del 2000 fosse solo un preliminare, privo di forma idonea a trasferire il bene e comunque inidoneo a revocare il legato. Il Tribunale aveva accolto la domanda ritenendo che la scrittura integrasse una revoca del legato e disponendo il trasferimento coattivo. In appello, invece, la domanda era stata respinta: la Corte territoriale aveva ritenuto che tra i due titoli vi fosse un conflitto risolto dalla priorità della trascrizione, valorizzando la trascrizione del titolo testamentario e la mancata prova della trascrizione della scrittura privata, e aveva inoltre affermato che l'alienazione idonea a revocare il legato ai sensi dell'art. 686 c.c. richiede un atto a effetti reali, non un preliminare. Con il ricorso per cassazione il soccombente deduceva: 1) difetto di capacità processuale del convenuto-appellante perché dichiarato fallito, con violazione dell'art. 43 l.f. e degli artt. 75 e 110 c.p.c.; 2) nullità della sentenza e violazione del giudicato interno, assumendo che la revoca del legato fosse coperta da giudicato e che la Corte d'appello avesse mal governato la questione della qualificazione della scrittura; 3) violazione del principio iura novit curia e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la scrittura del 10 febbraio 2000 andasse qualificata come vendita ad effetti reali e che, una volta esclusa la natura preliminare, il legato doveva ritenersi revocato, con conseguente irrilevanza del criterio della trascrizione ex art. 2644 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo inammissibile la censura sulla capacità processuale del fallito perché il curatore non solo non aveva mostrato disinteresse, ma si era costituito e aveva sostenuto la posizione del fallito, così rendendo opponibile la questione solo al curatore. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo. Ha affermato che non si era formato alcun giudicato interno sulla qualificazione della scrittura privata come preliminare o come vendita, perché tale qualificazione era una premessa logica e non un capo autonomo della decisione; pertanto la Corte d'appello avrebbe dovuto procedere autonomamente all'interpretazione e qualificazione del contratto, senza ritenersi vincolata dalla pronuncia di primo grado o dall'assenza di appello incidentale della parte vittoriosa in primo grado. Ha inoltre osservato che, se la scrittura fosse da qualificare come vendita e non come preliminare, la tutela invocata non sarebbe stata necessariamente quella ex art. 2932 c.c., ma andava comunque esaminata la domanda alla luce dell'effettivo contenuto dell'atto. È stata anche censurata l'affermazione della Corte d'appello secondo cui il conflitto tra il legatario e l'acquirente dovesse essere risolto per priorità di trascrizione: la trascrizione dell'acquisto mortis causa serve alla continuità delle trascrizioni e non risolve, di per sé, il conflitto tra erede/legatario e avente causa dal de cuius. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 43 r.d. 16 marzo 1942, n. 267

    La perdita della capacità processuale del fallito riguarda i rapporti patrimoniali compresi nel fallimento; la relativa eccezione è in linea di principio opponibile dal curatore, salvo che la curatela abbia manifestato interesse per il rapporto, nel qual caso il difetto assume rilievo assoluto.

  • art. 75 c.p.c.

    Richiamato unitamente alla disciplina fallimentare per sostenere il difetto di capacità processuale del fallito.

  • art. 110 c.p.c.

    Richiamato unitamente alla disciplina fallimentare per sostenere la successione processuale del curatore nei rapporti patrimoniali del fallito.

  • art. 2932 c.c.

    Il rimedio dell'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto presuppone un preliminare; non è il rimedio tipico per ottenere la documentazione di un contratto definitivo non autenticato, per il quale può essere sufficiente un accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni.

  • art. 2644 c.c.

    Il criterio della priorità della trascrizione non è correttamente invocabile per risolvere il conflitto tra chi acquista dal de cuius e il legatario, quando il tema reale sia l'efficacia del titolo e la sua qualificazione.

  • art. 2648 c.c.

    La trascrizione degli acquisti mortis causa serve ai soli effetti della continuità delle trascrizioni e non risolve il conflitto tra erede/legatario e acquirente dal de cuius.

  • art. 686 c.c.

    L'alienazione della cosa legata revoca il legato solo se consiste in un negozio a effetti reali, non quando sia un mero preliminare obbligatorio.

  • art. 649 c.c.

    Richiamato per affermare che il legatario acquista il bene dal momento dell'apertura della successione, salvo eventuale revoca del legato.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nel motivo sulla nullità della sentenza per vizio di motivazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla nullità della sentenza per violazione del giudicato interno e corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sul giudizio di fatto e sulla qualificazione della scrittura privata.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per denunciare un vizio di motivazione della sentenza d'appello.

  • art. 156 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla nullità della sentenza.

  • art. 1470 c.c.

    Richiamato per sostenere che la scrittura privata aveva natura di vendita.

  • art. 1476 c.c.

    Richiamato per sostenere che la scrittura privata aveva natura di vendita.

  • art. 1498 c.c.

    Richiamato per sostenere che la scrittura privata aveva natura di vendita.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato per sostenere la preclusione del giudicato interno.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato per sostenere la formazione del giudicato interno.

  • art. 329 c.p.c.

    Richiamato per sostenere l'acquiescenza e il giudicato interno.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato per il principio iura novit curia.

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato nel motivo relativo alla qualificazione del negozio.

  • art. 1328 c.c.

    Richiamato nel motivo relativo alla qualificazione del negozio.

  • art. 1346 c.c.

    Richiamato nel motivo relativo alla qualificazione del negozio.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato nel motivo relativo alla validità del negozio.

Massime di principio

  • La perdita della capacità processuale del fallito nei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento ha carattere relativo e la relativa eccezione è, di regola, riservata al curatore; se però la curatela manifesta interesse per la lite e vi partecipa, il difetto di capacità diventa opponibile e rilevabile anche da chiunque.
  • La qualificazione giuridica di un atto negoziale non costituisce un capo autonomo della sentenza quando è solo una premessa logica della decisione sul bene della vita; in tale ipotesi non si forma giudicato interno sulla qualificazione e il giudice dell'impugnazione deve riqualificare autonomamente l'atto.
  • Il giudice d'appello, investito dell'impugnazione sul merito, può e deve attribuire al rapporto controverso la corretta qualificazione giuridica anche se diversa da quella del primo giudice o non specificamente censurata, purché restino immutati petitum e causa petendi e non siano introdotti nuovi fatti.
  • L'art. 2932 c.c. tutela l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto e presuppone un preliminare; se il rapporto dedotto è invece un contratto definitivo non autenticato, la tutela va ricercata in un diverso accertamento, non automaticamente nella sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c.
  • La trascrizione dell'acquisto mortis causa assolve alla funzione di continuità delle trascrizioni e non opera, da sola, come criterio risolutivo del conflitto tra avente causa dal de cuius e legatario o erede quando il tema sostanziale riguarda l'efficacia del titolo e la eventuale revoca del legato.
  • L'alienazione della cosa legata revoca il legato solo se il trasferimento è a effetti reali; un atto meramente obbligatorio, come il preliminare, non produce di per sé l'effetto revocatorio previsto dall'art. 686 c.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveTestamentoCompravendita immobiliareContratto preliminare
RamiProcesso civileSuccessioniImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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