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Sentenza

Sentenza del 11/10/2018 n. 1797 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Registro - Società titolare di un unico bene strumentale - Cessione del bene ad altra società con due fatture - Equiparazione alla cessione dell'azienda - Legittimità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato le sentenze della CTP di Pistoia che avevano accolto i ricorsi contro l’avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni relativo all’imposta di registro. L’Ufficio sosteneva che la cessione, realizzata mediante due fatture, dell’unico bene strumentale della società I. S.r.l. — un software per la contabilità online del valore contabile di euro 1.169.614,00 — dovesse essere qualificata sostanzialmente come cessione d’azienda, nonostante la mancanza di un contratto scritto di cessione. L’operazione era stata effettuata a favore della società S. S.p.A. e seguita dalla liquidazione della cedente. I resistenti contestavano, tra l’altro, la validità della notifica, la legittimazione passiva degli ex soci, la decadenza dell’azione impositiva, l’assenza di un previo accertamento e la mancata prova della cessione d’azienda.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha riunito i procedimenti e ha respinto le eccezioni preliminari dei contribuenti. Ha ritenuto provata l’esistenza del bilancio finale di liquidazione e del piano di riparto, dal quale risultava la distribuzione ai soci di euro 90.420,77. Ha quindi ritenuto gli ex soci solidalmente responsabili per l’omessa registrazione del contratto verbale di cessione d’azienda. La cessione dell’unico bene strumentale, ricostruita attraverso le due fatture e il successivo scioglimento della società cedente, è stata considerata sostanzialmente equivalente al trasferimento dell’azienda e quindi soggetta all’imposta proporzionale di registro. In riforma delle sentenze di primo grado, la Commissione ha rigettato i ricorsi dei contribuenti e li ha condannati in solido al pagamento delle spese di entrambi i gradi, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 20 del D.P.R. n. 131/1986

    L’atto deve essere qualificato secondo la sua natura e i suoi effetti sostanziali, considerando anche il collegamento funzionale tra atti formalmente distinti. Nel caso concreto, due fatture relative alla cessione dell’unico bene strumentale sono state valutate unitariamente come cessione sostanziale d’azienda.

  • Artt. 3, 5 e 10 del D.P.R. n. 131/1986

    Le disposizioni sono state richiamate per fondare l’obbligo di registrazione dell’operazione e gli adempimenti connessi all’imposta di registro.

  • Art. 15, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 131/1986

    Consente la registrazione d’ufficio degli atti soggetti a registrazione quando l’obbligo non è stato adempiuto.

  • Art. 2 della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986

    È stata richiamata quale base per l’applicazione dell’imposta proporzionale di registro alle cessioni d’azienda.

  • Art. 2495, comma 2, del Codice civile

    Dopo l’estinzione della società, i soci possono rispondere dei debiti sociali nei limiti di quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione. La CTR ha ritenuto provato il riparto ai soci e, quindi, la loro legittimazione passiva.

  • Art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992

    È la disposizione processuale sulla proposizione dell’appello tributario, sulla cui base l’Agenzia delle Entrate ha impugnato le sentenze di primo grado.

Massime di principio

  • La cessione di un singolo bene può essere riqualificata come cessione d’azienda quando quel bene costituisce l’unico o principale elemento patrimoniale e strumentale dell’impresa e il suo trasferimento realizza, in concreto, il passaggio dell’attività economica.
  • La presenza di più atti formalmente separati, come fatture emesse in momenti diversi, non impedisce una valutazione unitaria dell’operazione se gli atti sono collegati funzionalmente e perseguono un risultato economico complessivo.
  • Il successivo scioglimento o la liquidazione della società cedente può costituire un elemento indiziario rilevante per dimostrare che il trasferimento del bene equivaleva sostanzialmente al trasferimento dell’intera attività.
  • Per individuare la natura dell’operazione ai fini dell’imposta di registro occorre considerare gli effetti economici sostanziali e non soltanto la forma contrattuale utilizzata dalle parti.
  • Gli ex soci di una società estinta possono essere chiamati a rispondere dei debiti tributari della società, ma la responsabilità è collegata alla prova dell’effettiva attribuzione di somme o beni risultanti dal bilancio finale e dal piano di riparto.
  • In presenza di una riqualificazione come cessione d’azienda, l’omessa registrazione può comportare la registrazione d’ufficio e l’applicazione dell’imposta proporzionale, oltre alle sanzioni previste.

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