Cassazione Penale, Sentenza n. 31765/2025 del 23/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Bologna per illegittimità della pena, sostenendo che il giudice di merito ha erroneamente individuato come reato "più grave" quello previsto dall'art. 337 c.p. (pena base 6 mesi) mentre, avendo riconosciuto il vincolo della continuazione con il reato previsto dall'art. 496 c.p., il trattamento sanzionatorio non poteva essere inferiore al minimo edittale previsto per quest'ultimo (1 anno). In altri termini, si è contestata la violazione del principio per cui, in caso di continuazione tra reati della stessa specie, la pena base non può essere fissata al di sotto del minimo previsto per uno qualsiasi dei reati unificati dall'identità del disegno criminoso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio. Ha osservato che il Tribunale ha posto a base del calcolo una pena detentiva (6 mesi) inferiore al minimo edittale del reato satellite (1 anno) e che, per tale motivo, la determinazione della pena deve essere riconsiderata. La Corte ha disposto il rinvio al Tribunale di Bologna per un nuovo esame esclusivamente sulla determinazione del trattamento sanzionatorio, rimarcando che non può essa stessa ricalcolare la pena in quanto ciò implicherebbe esercizio di discrezionalità riservato al giudice di merito. Ha inoltre precisato gli aspetti processuali relativi all'impugnazione delle sentenze abbreviate con pena "contra ius" e indicato il giudice cui rinviare.
Norme richiamate
Reato ritenuto dal Tribunale come il più grave; la pena base è stata fissata nel minimo (6 mesi) ma la Cassazione ha ravvisato errore nella comparazione con il minimo previsto per il reato satellite.
Reato satellite unificato per continuazione il cui minimo edittale (1 anno) impedisce che la pena base complessiva sia fissata al di sotto di tale soglia.
Richiamato nella motivazione del Tribunale per gli effetti di aumento a seguito della continuazione; la Corte rileva che la determinazione dell'incremento deve rispettare i minimi edittali dei reati unificati.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato quale limite formale del motivo di ricorso proposto dal Procuratore generale (limiti di specificazione delle doglianze).
Norma richiamata in relazione alla richiesta dell'imputato di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria; la rivalutazione di tale richiesta dovrà avvenire in sede di merito.
Collegata alla possibilità di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria; indicata come norma da considerare nel nuovo esame di merito.
art. 443, comma 3, cod. proc. pen.
La Corte osserva che il pubblico ministero non può appellare la sentenza abbreviata ai sensi di questa norma quando la condanna è contra ius, ma deve ricorrere in Cassazione (art. 608).
Individua il ricorso per cassazione esperibile dal pubblico ministero contro sentenze abbreviate che contengano vizio di legittimità (es. pena contra ius); norma applicata processualmente nel caso.
art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Disciplina il rinvio, in caso di annullamento, al medesimo giudice per nuovo esame; richiamata per definire il giudice del rinvio nel procedimento in esame.
Massime di principio
- In caso di continuazione fra reati della stessa specie e genere, la pena base complessiva non può essere fissata al di sotto del minimo edittale previsto per uno qualsiasi dei reati unificati dall'identità del disegno criminoso.
- Se il giudice intende applicare la più bassa gradazione della pena, non può usare una pena-base inferiore al minimo edittale di uno dei reati satelliti: il rispetto dei minimi edittali è vincolante nella dosimetria quando sussiste continuità del disegno criminoso.
- Quando la Corte di cassazione annulla una sentenza per vizi di calcolo o applicazione del principio di diritto inerente alla determinazione della pena, essa rinvia al giudice di merito per nuovo esame, senza poter ricalcolare la pena in luogo del giudice di merito, poiché ciò implicherebbe esercizio di discrezionalità.
- Nel processo abbreviato, se la pena inflitta è "contra ius" (favor dell'imputato non rispettato o comunque vizio di diritto), il pubblico ministero non esercita l'appello ma il ricorso per cassazione; in caso di annullamento il rinvio avviene al medesimo giudice di merito.
- Richieste di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria (art. 545-bis c.p.p. e norme correlate) e la valutazione della loro compatibilità devono essere valutate dal giudice di merito al quale è rimesso il nuovo esame.
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