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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06950/2026 del 20/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)

La controversia

Il caso riguarda il trattenimento di una missiva inviata a un detenuto sottoposto al regime speciale, disposto dal giudice di sorveglianza e confermato dal tribunale di sorveglianza. La lettera, proveniente da una terza persona, conteneva un riferimento all'incontro della mittente con un soggetto indicato come cugino del detenuto e impiegato in una macelleria. Secondo il giudice di merito, quel contenuto poteva essere un espediente per veicolare dall'esterno informazioni sulle attività criminali della consorteria di appartenenza o sulle dinamiche interne ad essa, con possibile pregiudizio per le esigenze di ordine e sicurezza. Il ricorrente ha contestato tale valutazione, sostenendo che il riferimento al soggetto terzo era coerente con altre missive già censurate e con l'effettività dell'attività professionale di costui, sicché non vi sarebbe stata una reale ambiguità tale da giustificare il trattenimento della corrispondenza.

La decisione

La Corte ha ritenuto corretto l'impianto motivazionale dell'ordinanza impugnata, affermando che il trattenimento della corrispondenza può essere disposto quando, sulla base del contenuto della missiva, emergano elementi concreti idonei a far ritenere sussistente un pericolo per le esigenze di indagine, prevenzione dei reati o ordine e sicurezza dell'istituto. Ha inoltre ribadito che la motivazione può essere sintetica ma non meramente assertiva, dovendo comunque indicare gli elementi concreti da cui desumere il rischio. Poiché il ricorso si limitava a riproporre censure già esaminate e disattese nel merito, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 18-ter l. 26 luglio 1975, n. 354

    La disciplina del trattenimento della corrispondenza dei detenuti si applica a tutti i reclusi, compresi quelli sottoposti al regime speciale; il trattenimento può essere disposto dal magistrato di sorveglianza o dal giudice procedente e deve essere giustificato da esigenze attinenti alle indagini, alla prevenzione dei reati o all'ordine e sicurezza dell'istituto.

  • art. 41-bis o.p.

    Per i detenuti in regime speciale la corrispondenza è sottoposta a visto di censura, salvo i casi espressamente esclusi dalla norma.

  • art. 15 Cost.

    La libertà e la segretezza della corrispondenza possono essere limitate solo per atto motivato dell'autorità giudiziaria; tale parametro impone un obbligo motivazionale anche nel trattenimento della corrispondenza.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di causa non colpevole dell'inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il trattenimento della corrispondenza del detenuto è legittimo solo se il provvedimento è sorretto da una motivazione che renda percepibili gli elementi concreti da cui desumere un pericolo attuale per le esigenze indicate dall'art. 18-ter ord. pen.; non basta un mero sospetto o una formula di stile.
  • L'obbligo di motivazione del provvedimento di trattenimento è immanente, pur in assenza di una previsione espressa, in quanto derivante dall'art. 15 Cost. e dalla ratio della riforma del 2004, volta a circoscrivere e rendere prevedibili le ragioni della limitazione del diritto alla corrispondenza.
  • La motivazione del trattenimento può essere sintetica, ma deve comunque dare conto del collegamento tra il contenuto della missiva e il rischio per le indagini, la prevenzione dei reati o la sicurezza dell'istituto; è sufficiente anche un contenuto allusivo o ambiguo, purché sorretto da elementi concreti idonei a fondare il pericolo.
  • In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che si limiti a riproporre in forma confutativa argomenti già esaminati e logicamente disattesi dal giudice di merito, senza confrontarsi con l'apparato argomentativo della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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