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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12826/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia nasce da una operazione contrattuale collegata composta da vendita di un immobile, cessione pro soluto di un credito in pagamento di parte del prezzo e contestuale comodato del bene al venditore/acquirente originario. Dopo la stipula, l'acquirente ha sostenuto che il credito ceduto a suo favore era inesistente e che la documentazione prodotta per attestarlo era artefatta, deducendo quindi l'annullabilità per dolo determinante dei contratti collegati e resistendo alla domanda di rilascio dell'immobile proposta dalla società poi fallita. La Corte d'appello ha ritenuto accertata la falsità delle dichiarazioni sull'esistenza del credito, ma ha negato l'annullamento perché gli artifici erano, secondo il giudice di merito, facilmente riconoscibili da un imprenditore commerciale dotato di ordinaria diligenza. In Cassazione il ricorrente ha denunciato: 1) violazione dell'art. 1439 c.c., sostenendo che accertato il mendacio il dolo dovesse comportare automaticamente l'annullamento dei contratti collegati e che la propria mancata verifica non escludesse il vizio del consenso; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che spettasse alla controparte provare la conoscenza o conoscibilità dell'inesistenza del credito; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c., per asserita rilevazione d'ufficio della sua negligenza. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo profilo e inammissibili gli altri due.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che il dolo contrattuale non determina automaticamente l'annullamento per il solo fatto del mendacio, ma solo se l'inganno è idoneo a trarre in errore una persona di normale avvedutezza; ha inoltre rilevato che l'apprezzamento sulla idoneità decettiva e sulla negligenza del deceptus è valutazione di fatto riservata al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se non per manifesta irragionevolezza. Quanto all'art. 2697 c.c., ha osservato che la Corte d'appello non aveva deciso in base al criterio dell'onere della prova, ma sulla base di una presunzione di negligenza del cessionario, sicché il motivo non si confrontava con la ratio decidendi; inoltre il vizio era stato comunque prospettato in modo non corretto. Sul vizio ex art. 112 c.p.c., ha escluso l'extrapetizione perché la negligenza del cessionario era già stata affermata dal Tribunale e non era stata specificamente censurata in appello. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1439 c.c.

    Il dolo è causa di annullamento solo se gli artifizi o raggiri sono idonei a sorprendere una persona di normale avvedutezza; l'accertamento della falsità del dichiarato non comporta di per sé l'annullamento automatico del contratto.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione della regola sull'onere della prova ricorre solo se il giudice decide facendo applicazione del criterio residuale dell'onere probatorio o attribuisce l'onere alla parte sbagliata; non basta criticare l'apprezzamento di merito sulla prova presuntiva.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è ultrapetizione se la questione della negligenza è già stata decisa dal giudice di primo grado e non è stata specificamente impugnata come tale in appello.

  • art. 1595, comma terzo, c.c.

    Richiamato per affermare, in via analogica, che gli effetti della lite tra comodante e comodatario si producono anche nei confronti del subcomodatario, escludendone la necessaria partecipazione al giudizio.

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    Fondamento della condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il dolo contrattuale non produce annullamento automaticamente per il solo accertamento del mendacio: occorre che l'azione decettiva sia concretamente idonea a ingannare un contraente di normale avvedutezza.
  • La verifica dell'idoneità del raggiro e della negligenza del contraente ingannato è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione è plausibile e non manifestamente irragionevole.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia realmente invertito o applicato male il criterio legale di riparto dell'onere della prova; non è sufficiente contestare la valutazione delle prove compiuta dal merito.
  • La censura per extrapetizione ex art. 112 c.p.c. richiede che la questione sia stata effettivamente introdotta nel giudizio di merito e non già coperta da una statuizione non specificamente impugnata.
  • Nel rapporto tra comodante e comodatario, il subcomodatario non è litisconsorte necessario quando la decisione fa comunque stato nei suoi confronti secondo la disciplina analogicamente richiamata dagli effetti del giudizio sul subcontratto.

Come è indicizzato

MaterieComodatoImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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