Cassazione Penale, Sentenza n. 38826/2024 del 22/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello: Caccavallo lamenta carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con specifico riferimento al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche; Sannino deduce carenza di motivazione riguardo alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p., al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. e alla determinazione dell'aumento per la continuazione. In udienza entrambi avevano rinunciato ai motivi assolutori e avevano ammesso gli addebiti, pur mantenendo censure sul trattamento sanzionatorio
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Caccavallo (rinuncia ai motivi di responsabilità e carenza di specificità dell'appello circa le attenuanti), confermando irrevocabile la condanna e condannando Caccavallo al pagamento delle spese e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Quanto a Sannino, la Cassazione ha ritenuto inammissibile il motivo relativo all'aggravante del "metodo mafioso" (anche in ragione dell'ammissione dell'addebito) ma ha accolto l'istanza riguardante l'omessa motivazione sulla circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p.: ha annullato la sentenza limitatamente a tale punto e ha rinviato per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli; il resto della sentenza è stato dichiarato inammissibile e l'affermazione di responsabilità è stata resa irrevocabile
Norme richiamate
Norma che disciplina il reato di favoreggiamento; è il capo di imputazione per Caccavallo riconosciuto in primo grado e confermato in sede di impugnazione
Aggravante di tipo mafioso invocata nei confronti di Sannino; la Corte d'appello ha motivato richiamando gli elementi del primo grado e la Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso su tale punto in ragione dell'ammissione dell'addebito
Circostanza attenuante invocata da Sannino in appello; la Corte territoriale ha omesso di motivare sul punto e la Cassazione ha annullato la decisione limitatamente a questa omissione per rinvio
Dispositivo che impone la specificità dei motivi d'appello; la Corte ha ritenuto che alcuni motivi di Caccavallo fossero formulati in palese e evidente violazione di tale obbligo, giustificando l'inammissibilità
art. 591, comma 4, cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione di rilevare l'inammissibilità dell'atto d'appello per difetto di specificità; applicato per dichiarare manifestamente infondati i motivi di Caccavallo
Norma che regola l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende in caso di soccombenza; la Cassazione ha condannato Caccavallo a versare euro 3.000
Massime di principio
- La rinuncia ai motivi di impugnazione relativi alla responsabilità comporta il passaggio in giudicato di quei capi e rende inammissibili le censure su di essi in Cassazione
- L'ammissione dell'addebito in udienza può estendere la rinuncia anche ai profili relativi alle circostanze aggravanti connesse al fatto riconosciuto, rendendo difficoltoso impugnare tali aggravanti in Cassazione
- La Corte d'appello è obbligata a motivare specificamente anche sulle censure residue riguardanti il trattamento sanzionatorio; tuttavia, se il motivo d'appello è generico o carente di specificità, l'inosservanza può legittimare l'inammissibilità
- Se la Corte territoriale omette di motivare su una circostanza attenuante espressamente dedotta in appello (es. art. 114 c.p.), la Cassazione può annullare la decisione limitatamente a quel punto e rinviare per nuovo giudizio
- Le censure processuali per carenza di specificità possono essere rilevate d'ufficio in Cassazione ai sensi dell'art. 591 c.p.p., e la soccombenza può comportare condanne al pagamento delle spese e somme alla Cassa delle Ammende
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