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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29634/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso deduce tre motivi principali: 1) violazione degli artt. 51 e 595 c.p. e dell'art. 530 c.p.p. e vizio di motivazione per il diniego della scriminante, anche putativa, del diritto di cronaca o della critica politica: l'imputato sostiene di essersi limitato a riportare un comunicato della DDA e che l'articolo costituiva giornalismo d'inchiesta, tollerante di espressioni aspre in presenza di forte interesse pubblico; 2) vizio nella applicazione della recidiva e violazione degli artt. 27 Cost., 99, 132 e 133 c.p.; 3) violazione degli artt. 62-bis, 132 e 133 c.p. e vizio di motivazione nel diniego delle circostanze attenuanti generiche e nella determinazione della pena al minimo edittale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile sul merito dei motivi proposti (confermata la correttezza della motivazione che ha escluso la scriminante del diritto di cronaca/critica, ritenendo che il testo non fosse giornalismo d'inchiesta e che mancassero i necessari controlli sulla veridicità), ma ha rilevato d'ufficio un'illegalità del trattamento sanzionatorio: la pena detentiva applicata (7 mesi di reclusione più multa) non è stata motivata rispetto al nuovo quadro risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n.150/2021. Pertanto la sentenza è annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e la causa è rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio sulla sanzione, con conferma della condanna sul piano della responsabilità penale (la decisione di merito sulla colpevolezza resta impregnata).

Norme richiamate

  • art. 51 c.p.

    Invocato dal ricorrente come possibile scriminante (difesa legittima/diritto di cronaca in forma putativa), ma la Corte ha ritenuto inapplicabile la scriminante perché mancante la verifica e la corrispondenza obiettiva dei fatti.

  • art. 595 c.p.

    Norma di riferimento per il reato di diffamazione; la Corte ricorda che, dopo la declaratoria di incostituzionalità della disciplina speciale (art.13 legge 47/1948), l'applicazione della pena detentiva prevista dall'art.595 co.3 è ammissibile solo quando la condotta presenti "eccezionale gravità" oggettiva e soggettiva, valutabile caso per caso.

  • art. 530 c.p.p.

    Richiamato tra le norme addotte dal ricorrente: la Corte ha ritenuto generico il motivo connesso a questioni procedurali e non ha accolto la censura.

  • art. 13 legge 8 febbraio 1948 n. 47

    La norma speciale che prevedeva specifiche pene per la diffamazione a mezzo stampa è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale n.150/2021; ciò ha riconsegnato l'applicazione alla disciplina generale dell'art.595 c.p., con le limitazioni imposte dalla Corte costituzionale.

  • Sentenza Corte Costituzionale n.150/2021

    Ha dichiarato incostituzionale la disciplina speciale (art.13 legge 47/1948) e chiarito che la reclusione per diffamazione a mezzo stampa è compatibile con Costituzione e CEDU solo nei casi di "eccezionale gravità" (es. campagne di disinformazione consapevolmente false, discorsi di odio o incitazione alla violenza). La Cassazione ha richiamato il criterio e censurato la mancanza di motivazione sulla eccezionale gravità.

  • art. 21 Cost. e art. 10 CEDU

    Richiamati dalla Corte costituzionale come valori tutelati che limitano l'applicabilità delle pene detentive per reati legati alla libertà di espressione; la Corte di cassazione richiama l'equilibrio tra tutela della reputazione e libertà di manifestazione del pensiero.

  • art. 132 e 133 c.p.

    Norme sulla determinazione della pena e i criteri di commisurazione; il ricorrente le invoca in relazione a recidiva e attenuanti, ma la Corte di cassazione ha ritenuto le censure generiche o non ammesse in cassazione dato il mancato specifico gravame su tali punti.

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alle attenuanti; la Corte ha ritenuto il motivo non consentito o generico in questa sede.

Massime di principio

  • Il diritto di cronaca o la critica politica non scriminano automaticamente espressioni lesive: chi pubblica notizie derivanti da comunicati (anche dell'Autorità giudiziaria) deve riportarne fedelmente il contenuto o, in caso di incertezza, compiere ogni sforzo per verificarne il significato; la mera verosimiglianza non basta a giustificare la lesione della reputazione.
  • Dopo la sentenza della Corte costituzionale n.150/2021, l'applicazione della pena detentiva per diffamazione a mezzo stampa è possibile solo se la condotta presenta "eccezionale gravità" oggettiva e soggettiva (es. campagne di disinformazione consapevolmente false, messaggi di odio o incitazione alla violenza); il giudice deve motivare espressamente tale valutazione.
  • In cassazione i motivi devono essere specifici e congruamente sviluppati: censure generiche sulla determinazione della pena, sulla recidiva o sulle attenuanti rischiano l'inammissibilità.
  • Quando una norma speciale viene dichiarata incostituzionale e muta il regime sanzionatorio, il giudice d'ufficio (anche in sede di legittimità) può rilevare l'illegalità del trattamento sanzionatorio e disporre il rinvio per nuova determinazione della pena.
  • Nel reportage giudiziario è imprescindibile il rispetto della presunzione di innocenza: non si può esorbitare da quanto strettamente necessario ai fini informativi, né usare l'articolo come pretesto per attacchi personali.

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