Cassazione Civile, Ordinanza n. 17068/2024 del 20/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l’Amministrazione aveva elevato il valore catastale e rideterminato la rendita, in relazione a un immobile di categoria D destinato ad attività di campeggio, a seguito di procedura DOCFA e di un sopralluogo che aveva rilevato la presenza di maxi-caravan e bungalow/case mobili dotati di servizi e collegamenti alle reti. La società sosteneva, in sintesi, che tali manufatti fossero mobili o comunque non stabilmente rilevanti ai fini catastali, che il classamento fosse motivato in modo insufficiente, che l’Ufficio non avesse assolto l’onere della prova, che la CTR avesse svolto un’attività istruttoria surrogatoria vietata, e che la sentenza fosse viziata da varie nullità motivazionali; contestava inoltre il rilievo catastale dei mezzi perché oggetto di leasing e richiamava norme edilizie e catastali per escluderne l’accatastabilità o l’incidenza sulla rendita.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto infondate le censure sul difetto di motivazione dell’atto e della sentenza, osservando che nell’avviso erano indicati i dati oggettivi, la categoria attribuita, il criterio estimativo e la relazione tecnica, così da consentire la difesa del contribuente. Ha escluso che la richiesta di chiarimenti rivolta dalla CTR all’Ufficio integrasse un uso improprio dei poteri istruttori o una violazione del principio dispositivo. Ha poi confermato la rilevanza catastale dei maxi-caravan/case mobili stabilmente collocati nel campeggio, valorizzandone la stabile assicurazione al suolo, la perdita della mera mobilità, l’autonomia funzionale e reddituale e l’incidenza sulla capacità ricettiva del complesso. Ha inoltre ritenuto irrilevante che i manufatti fossero oggetto di leasing, poiché il titolo giuridico dell’installazione non incide sulla qualificazione catastale. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato quale parametro delle censure per violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per le dedotte nullità della sentenza
invocato dalla ricorrente sul principio di domanda e dispositivo
invocato per corrispondenza tra chiesto e pronunciato
richiamato per il principio dispositivo e la valutazione della prova
invocato per la motivazione della sentenza
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato sia per i requisiti della sentenza tributaria sia, dalla Corte, per escludere la nullità quando il thema decidendum sia comunque individuabile
richiamato dalla ricorrente sul principio dispositivo
richiamato sulla ripartizione dell’onere della prova
art. 7, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per i poteri istruttori del giudice tributario, ritenuti non esercitati in modo illegittimo
richiamato per la nozione di immobili urbani e costruzioni stabili
richiamato per la nozione di unità immobiliare e per l’inclusione dei manufatti prefabbricati stabili con autonomia funzionale e reddituale
utilizzato per qualificare l’installazione stabile di manufatti leggeri/case mobili come nuova costruzione in assenza di esigenze meramente temporanee
art. 56 del codice della strada
richiamato dalla ricorrente per qualificare i maxi-caravan come rimorchi
art. 30, punto 6, l.r. Veneto n. 33 del 2002
richiamato dalla ricorrente in tema di disciplina regionale delle strutture nel campeggio
art. 26, punto 2, l.r. Veneto n. 11 del 2013
richiamato dalla ricorrente in tema di disciplina regionale delle strutture nel campeggio
richiamato per definire il catasto dei fabbricati come inventario del patrimonio edilizio nazionale
richiamato dalla ricorrente in collegamento alla rilevanza catastale e impositiva
richiamato in tema di obbligo di motivazione degli atti amministrativi
richiamato in tema di motivazione degli atti tributari
richiamato per affermare che non è sindacabile in cassazione la rivalutazione del convincimento del giudice di merito sulle prove
Massime di principio
- Nella revisione del classamento di immobili in categoria D, l’obbligo di motivazione è soddisfatto quando l’atto indica i dati oggettivi accertati, la categoria attribuita e il criterio estimativo seguito, soprattutto se fondato su stima diretta dell’Ufficio e su procedura partecipata come il DOCFA.
- Nel processo tributario, il potere del giudice di chiedere chiarimenti o integrazioni istruttorie non viola il principio dispositivo se resta entro il perimetro delle allegazioni delle parti e non serve a supplire a lacune probatorie di chi era onerato della prova.
- Ai fini catastali rileva la sostanza economico-funzionale del bene: manufatti teoricamente mobili ma stabilmente collocati al suolo, inseriti in un complesso turistico-ricettivo e dotati di autonoma funzionalità e redditività, possono concorrere alla rendita come componenti immobiliari.
- La qualificazione catastale non dipende dal solo titolo giuridico dell’installazione o dal fatto che i manufatti siano oggetto di leasing, ma dalle loro caratteristiche costruttive, dalla stabile adesione al suolo e dalla loro incidenza sulla capacità reddituale dell’unità immobiliare.
- In cassazione non è consentito rimettere in discussione la valutazione di merito delle risultanze probatorie compiuta dal giudice di appello, né sostituire alla ricostruzione dei fatti una diversa lettura del materiale istruttorio.
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