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Legge

L.R. Veneto 11/2013

Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto.

Normativa regionaleL.R. Veneto 11/2013Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riorganizza il turismo nel Veneto: definisce finalità, programmazione triennale e annuale, marchio turistico, destinazioni e sistemi tematici; disciplina strutture ricettive, SCIA, classificazione, agenzie di viaggio, finanziamenti e sanzioni. Prevede numerosi termini transitori legati ai provvedimenti attuativi della Giunta e alla sostituzione della previgente legge regionale n. 33/2002.

Disciplina regionale del turismo veneto: programmazione, ricettività, intermediazione, incentivi e sanzioni

Disciplina regionale del turismo veneto

La legge riforma in modo organico l’assetto del turismo nella Regione del Veneto, con regole su programmazione, governance, ricettività, intermediazione turistica, sostegno economico e regime sanzionatorio. Il provvedimento opera esclusivamente nel territorio veneto e si innesta, in più punti, su atti attuativi della Giunta regionale e su una serie di disposizioni transitorie collegate alla precedente disciplina regionale.

Finalità, principi e definizioni

La Regione riconosce il turismo come settore strategico per lo sviluppo economico e occupazionale e ne orienta la disciplina alla sostenibilità, alla qualità dell’accoglienza, all’accessibilità, alla competitività delle imprese, all’innovazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale, storico, artistico, territoriale e ambientale. L’azione regionale è improntata alla sussidiarietà e al confronto con enti locali, autonomie funzionali e parti economiche e sociali.

La legge fornisce inoltre definizioni utili per l’applicazione dell’intero impianto: attività turistica, beni a finalità turistica, destinazione turistica, imprese turistiche, attività e struttura ricettiva, promozione e commercializzazione turistica, case per villeggiatura, sedi secondarie di agenzie di viaggio e altri concetti chiave.

Risorse turistiche, prodotto turistico e marchio regionale

Sono qualificate come risorse turistiche del Veneto il mare, la montagna, i laghi, i fiumi, le terme, le città d’arte, i beni e luoghi culturali, storici, religiosi ed enogastronomici, le aree protette e ogni altro bene, manifestazione o servizio capace di generare flussi turistici.

Il prodotto turistico è inteso come organizzazione unitaria delle risorse e coordinamento dell’offerta culturale e turistica; la gamma di prodotti consiste nell’offerta coordinata di più prodotti coerenti tra loro. La promozione in Italia e all’estero deve valorizzare in modo unitario il prodotto, la gamma dei prodotti e le destinazioni connesse.

La Regione promuove il marchio turistico “Veneto” come immagine unitaria dell’offerta regionale; nei mercati esteri esso deve sempre essere affiancato dalla dicitura “Italia”. La Giunta regionale disciplina modalità, criteri e condizioni d’uso del marchio, ne cura la registrazione e verifica periodicamente diffusione e riconoscibilità.

Programmazione regionale e organismi di concertazione

Il principale strumento di pianificazione è il programma regionale per il turismo, di durata triennale e valido comunque fino al successivo, predisposto dalla Giunta e approvato dal Consiglio. Esso deve contenere almeno: quadro dell’offerta e della domanda, obiettivi e strategie, linee di intervento, misure per la qualità e competitività, criteri di valutazione dell’impatto sulle risorse, strumenti di valutazione dei risultati economici e occupazionali.

Il piano turistico annuale è approvato dalla Giunta, sentita la commissione consiliare competente, entro il 30 settembre dell’anno precedente a quello di riferimento. Indica gli interventi per la conoscenza del mercato, la promozione e qualificazione delle risorse, lo sviluppo dei prodotti turistici, le disponibilità di spesa, il monitoraggio e la verifica dell’occupazione. La Giunta può modificarlo o integrarlo in corso di validità.

È istituito il Comitato regionale per le politiche turistiche, presso la Giunta, con funzione di supporto strategico alla programmazione. Vi partecipano Regione, province, comuni per sistema turistico tematico, Camere di commercio, associazioni di rappresentanza, consorzi di imprese turistiche e UNPLI regionale, con eventuale partecipazione di altri soggetti su specifici temi.

Destinazioni turistiche, sistemi tematici e coordinamenti

La Regione riconosce e valorizza le destinazioni turistiche, per ciascuna delle quali la Giunta deve riconoscere un’unica organizzazione di gestione. Tali organizzazioni presidiano la destinazione e gestiscono in modo unitario informazione, accoglienza, promozione e commercializzazione, in raccordo con la programmazione regionale.

La Giunta deve definire entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge criteri e parametri per la costituzione delle organizzazioni di gestione della destinazione, favorendone l’istituzione anche tramite il confronto con enti locali, camere di commercio e associazioni di categoria.

I sistemi turistici tematici sono ambiti territoriali omogenei e specializzati. La legge riconosce, tra gli altri: Venezia e laguna, Dolomiti, montagna veneta, Lago di Garda, mare e spiagge, pedemontana e colli, terme Euganee e termalismo veneto, Po e suo delta, città d’arte, centri storici, città murate, sistemi fortificati e ville venete. La Giunta può modificarne gli ambiti o istituirne altri entro sei mesi dall’entrata in vigore e successivamente.

Il coordinamento tematico è la struttura di raccordo per lo sviluppo del sistema turistico tematico ed è disciplinato dalla Giunta quanto a modalità, costituzione e funzionamento.

Sistema informativo regionale e osservatorio turistico

Il Sistema informativo regionale del turismo (SIRT) è il riferimento per fini gestionali, amministrativi e statistici. Serve alla conoscenza dell’offerta, della domanda, dei flussi e dell’impatto economico del turismo, al supporto della programmazione e dell’attività amministrativa regionale e provinciale.

Regione ed enti locali concorrono all’aggiornamento del SIRT; i titolari di strutture ricettive, sedi e attività congressuali, e agenzie immobiliari o turistiche per unità abitative ammobiliate ad uso turistico trasmettono telematicamente i dati richiesti. I comuni comunicano telematicamente le presenze relative alle case per villeggiatura. Regione ed enti locali possono diffondere informazioni sull’offerta e sugli eventi turistici secondo criteri definiti dalla Giunta.

La Giunta istituisce inoltre l’Osservatorio regionale per il turismo, anche tramite accordi con università, centri di ricerca, Unioncamere e altre istituzioni, per analizzare attrattività, domanda, mercati, andamento economico e occupazionale del settore e l’efficacia delle azioni intraprese.

Informazione e accoglienza turistica e diritti del turista

Le attività di informazione e accoglienza turistica devono essere improntate a imparzialità, omogeneità, trasparenza, qualità e professionalità, con pari rappresentatività del territorio. La Giunta disciplina standard minimi, segni distintivi, coordinamento informativo e telematico, eventuali contributi e requisiti dei soggetti gestori.

Le attività sono svolte prioritariamente, ove esistenti, dalle organizzazioni di gestione della destinazione e dai soggetti individuati dalla Giunta.

La legge richiama i diritti del turista derivanti dalla normativa statale e dal diritto UE, compresi quelli in materia di consumo, servizi nel mercato interno, ordinamento del turismo e tutela delle persone con disabilità.

Imprese turistiche, consorzi e associazioni Pro Loco

Le imprese turistiche regolarmente operanti hanno titolo a essere incluse negli strumenti informativi regionali e locali, a partecipare alla programmazione tramite le associazioni di rappresentanza e a richiedere aiuti, contributi e incentivi previsti dalle normative vigenti.

Tra i loro obblighi figurano l’informazione chiara su servizi e prezzi, la collaborazione con Regione ed enti locali per i dati statistici e per iniziative di comunicazione, nonché la formazione e l’aggiornamento del personale.

I consorzi di imprese turistiche possono essere costituiti anche in forma di società consortile; devono operare nell’ambito di un sistema turistico tematico, con sede nel sistema in cui svolgono l’attività prevalente. La Giunta stabilisce proporzioni minime e procedure di riconoscimento. In fase transitoria, per un massimo di 18 mesi dall’entrata in vigore, sono equiparate ai consorzi le strutture associate di promozione turistica già disciplinate dalla previgente legge regionale; dopo tale termine, restano tali solo se si conformano alla nuova disciplina.

La Regione riconosce il ruolo delle associazioni Pro Loco nella valorizzazione delle risorse naturali, culturali e delle tradizioni locali; le province gestiscono gli albi provinciali e li pubblicano annualmente.

Disciplina delle strutture ricettive: classificazione e tipologie

La legge distingue tre macro-categorie: strutture ricettive alberghiere, all’aperto e complementari. Tutte devono rispettare le normative urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza degli impianti.

Le strutture alberghiere sono aperte al pubblico, a gestione unitaria, situate in uno o più edifici, con almeno sette locali di pernottamento, locale per la prima colazione e portineria. Sono ricomprese alberghi/hotel, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere e alberghi diffusi.

Gli alberghi diffusi sono ammessi in aree di montagna, nei centri storici di comuni fino a 5.000 abitanti e nelle isole non collegate da ponti alla terraferma con popolazione non superiore a 5.000 abitanti; la Giunta può consentirli, su motivata richiesta del comune, anche in borghi o centri storici di comuni più grandi per contrastare lo spopolamento. Le unità immobiliari devono essere in edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge.

Le strutture all’aperto comprendono villaggi turistici e campeggi. Devono essere organizzate in area recintata e possono offrire alloggio in allestimenti mobili o unità abitative. La legge impone sorveglianza continua e presenza del titolare o di un delegato.

Le strutture complementari comprendono alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, bed & breakfast e rifugi alpini. I bed & breakfast possono essere gestiti anche in forma occasionale e in tal caso non costituiscono attività d’impresa. I rifugi alpini devono trovarsi in montagna a quota non inferiore a 1.000 metri e garantire, in periodi di chiusura, un locale di ricovero di fortuna sempre accessibile; i rifugi escursionistici già classificati nella previgente disciplina devono adeguare la denominazione in rifugio alpino.

È prevista anche la denominazione aggiuntiva di “ospitalità diffusa” nelle aree montane, per strutture e servizi di interesse turistico che operino in sinergia; se non fanno capo a un unico soggetto giuridico, le imprese devono costituirsi in consorzio o altra forma associativa responsabile della conduzione e del centro di ricevimento.

Classificazione, SCIA e avvio dell’attività ricettiva

La classificazione delle strutture ricettive e delle sedi congressuali è di competenza della Giunta regionale, in conformità alla normativa nazionale. In prima applicazione il relativo provvedimento deve essere adottato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge. La Giunta definisce i livelli di classificazione, le superfici e cubature minime, attrezzature, servizi, documentazione da allegare e simboli distintivi.

L’apertura di nuove strutture ricettive è consentita solo in immobili con destinazione d’uso turistico-ricettiva, salvo la disciplina specifica per bed & breakfast, case per villeggiatura e locazioni turistiche.

Il titolare presenta alla provincia domanda di classificazione; la provincia decide entro 60 giorni e, decorso il termine, opera il silenzio-assenso. La classificazione dura cinque anni.

Dopo la classificazione, il titolare presenta al comune la SCIA per l’esercizio dell’attività. La SCIA abilita, a favore degli alloggiati e di soggetti connessi, anche alla vendita al dettaglio, alla somministrazione di alimenti e bevande e all’installazione di attrezzature ricreative, nei limiti delle discipline di settore.

La chiusura temporanea o definitiva deve essere comunicata alla provincia e al comune secondo termini distinti: per forza maggiore è ammessa la comunicazione immediata, con chiusura da 8 giorni a 6 mesi e possibile proroga di altri 6 mesi; per chiusure preventivabili è consentita la comunicazione preventiva per massimo 180 giorni, anche non consecutivi, nel medesimo anno solare. La chiusura definitiva va comunicata entro tre giorni.

Prezzi, periodi di apertura e controlli sulle strutture ricettive

I prezzi pubblicizzati devono comprendere alloggio, servizi necessari alla classificazione, oneri e imposte; eventuali servizi ulteriori possono essere esclusi. Il prezzo giornaliero di camera, suite, junior suite e unità abitativa si corrisponde per intero anche se il soggiorno dura meno di 24 ore.

Le tariffe possono differenziarsi per piazzola e unità abitativa nelle strutture all’aperto. I prezzi annui devono essere riepilogati in tabella esposta al pubblico e riportati in cartellino visibile in camera, unità abitativa o suite; nei campeggi il cartellino può essere sostituito da prospetto riepilogativo, salvo per le unità abitative.

Le strutture possono essere a apertura annuale o stagionale; in quest’ultimo caso l’apertura deve durare almeno tre mesi consecutivi e può essere integrata da ulteriori periodi temporanei, fino a un massimo complessivo di nove mesi.

Il controllo spetta a comuni e province. I turisti possono proporre reclami alla provincia; la provincia può declassare o annullare la classificazione se vengono meno i requisiti. Sono previsti controlli a campione annui su almeno il 10% di ciascuna tipologia. Gli incaricati hanno accesso alle strutture e il titolare deve comunicare preventivamente al comune ogni variazione dei dati dichiarati nella SCIA.

Aree attrezzate per la sosta temporanea

I comuni possono istituire aree attrezzate esterne alle strutture ricettive all’aperto, destinate alla sosta occasionale di camper, autocaravan, caravan e roulotte per un massimo di 48 ore consecutive, salvo diversa decisione comunale.

Le aree devono rispettare le dotazioni individuate dalla Giunta regionale e la disciplina del Codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione.

Agenzie di viaggio e turismo e intermediazione di pacchetti turistici

Le agenzie di viaggio e turismo sono imprese turistiche che organizzano viaggi o vendono pacchetti turistici secondo il codice del turismo statale. Possono svolgere, in via non esclusiva, anche funzioni di accompagnamento turistico e altre prestazioni a servizio dei clienti, nei limiti della legge.

Per l’apertura occorrono: apertura annuale o stagionale di almeno sei mesi, direttore tecnico abilitato in esclusiva, locale commerciale o direzionale aperto al pubblico per ogni sede, polizza assicurativa a garanzia degli obblighi verso i clienti e denominazione non coincidente con altre agenzie né con comuni o regioni italiane.

L’esercizio richiede SCIA alla provincia della sede principale; ogni variazione rilevante va comunicata preventivamente. La Giunta disciplina massimale e contenuto minimo dell’assicurazione e la pubblicità degli elenchi. Le aperture di sedi secondarie devono essere comunicate anche alla provincia della sede principale. La copia della SCIA e delle comunicazioni va esposta al pubblico.

La chiusura temporanea o definitiva segue regole analoghe a quelle delle strutture ricettive, con comunicazione immediata o preventiva nei casi previsti e obbligo di comunicazione della chiusura definitiva entro tre giorni.

Gli organizzatori di viaggi diversi dalle agenzie possono operare solo entro limiti stringenti: gli enti senza scopo di lucro possono organizzare viaggi per i propri associati iscritti da almeno due mesi; altri enti senza scopo di lucro possono organizzare viaggi occasionali per i propri aderenti da almeno sei mesi e al massimo tre volte l’anno se il viaggio dura più di tre giorni. In entrambi i casi è obbligatoria la polizza di responsabilità civile.

Finanza di impresa e di territorio: principi, strumenti e interventi

La Regione prevede misure di agevolazione per sviluppare offerta e domanda turistica, aumentare la competitività e sostenere il turismo sostenibile, in attuazione del piano annuale e in coerenza con il programma regionale. Gli interventi sono prioritariamente destinati ai soggetti aderenti alle organizzazioni di gestione delle destinazioni riconosciute.

Gli strumenti finanziari possono assumere la forma di contributi in conto capitale, contributi in conto interessi, finanziamenti agevolati tramite fondo di rotazione e partecipazione al capitale di rischio. Gli interventi sono cumulabili con altri aiuti pubblici nei limiti della normativa vigente e, se configurano aiuti di Stato, devono rispettare il regime europeo applicabile o essere notificati alla Commissione UE.

La Giunta definisce procedure di selezione, criteri di assegnazione, priorità, modalità di erogazione e cause di riduzione o decadenza. Enti locali e Camere di commercio, quando concedono contributi, devono rispettare obiettivi, principi e limiti di intensità dell’aiuto e coordinarsi con le misure regionali.

Iniziative finanziabili per imprese e consorzi

Sono finanziabili le imprese turistiche per interventi di costruzione, ristrutturazione, ampliamento, riconversione e innovazione delle strutture ricettive; per acquisto e installazione di tecnologie e sistemi informatici; per migliorare somministrazione e vendita, sicurezza, igiene, impianti e qualità.

Sono ammessi anche interventi di carattere finanziario per le PMI alberghiere finalizzati a ricapitalizzazione, consolidamento di passività bancarie a breve e riequilibrio finanziario, oltre a operazioni di aggregazione, fusione, acquisizione e accordi per integrare processi, sviluppare prodotti turistici innovativi e creare reti di imprese.

I consorzi di imprese turistiche possono ottenere contributi per consulenza, partecipazione a eventi nei mercati nazionali e internazionali e iniziative collettive di qualificazione e valorizzazione delle attività associate. Per tali iniziative il contributo in conto capitale può arrivare al massimo al 50% della spesa.

Sono previste priorità per attività ricettiva, sedi in aree montane, gestione da parte di imprenditrici o giovani imprenditori, certificazioni ambientali e di qualità e altre priorità stabilite nei piani strategici. Ulteriore priorità è riconosciuta ai soggetti che applicano ai lavoratori condizioni contrattuali condivise dalle organizzazioni rappresentative del settore.

Reti di imprese, turismo accessibile e turismo sostenibile

Le reti di imprese turistiche possono accedere al fondo di rotazione per progetti strategici strutturali e infrastrutturali destinati a produrre nuovi prodotti turistici e sinergie operative tra comparti diversi, anche per prolungare la stagionalità. A tal fine è istituita una sezione specifica del fondo.

Per il turismo accessibile la Regione garantisce il diritto delle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive a fruire dell’offerta turistica in modo completo e autonomo, senza aggravi di prezzo; la tutela si estende anche agli ospiti con temporanea mobilità ridotta. È considerato discriminatorio impedire tale fruizione per ragioni connesse alla disabilità.

Per il turismo sostenibile la Regione promuove interventi che riducono consumi idrici ed energetici, rifiuti, emissioni e inquinamento acustico, elevano il livello di tutela ambientale, producono energia da fonti rinnovabili e favoriscono certificazioni ambientali e altre azioni previste dal diritto UE.

Fondo di rotazione, garanzie, capitale di rischio e progetti pubblici

Il fondo di rotazione del turismo finanzia gli interventi strutturali e dotazionali e le operazioni finanziarie previste dalla legge. La Giunta può affidarne la gestione a un soggetto pubblico o privato e ne definisce condizioni, procedure, termini e criteri di valutazione.

La Regione favorisce il sistema delle garanzie attraverso organismi di garanzia collettiva fidi con sede operativa in Veneto, finalità mutualistica e autorizzazione bancaria; può concedere contributi in conto capitale per l’integrazione dei fondi rischi o del patrimonio di garanzia.

È autorizzata anche la partecipazione regionale al capitale di rischio delle imprese turistiche, tramite assunzione di partecipazioni in società di capitali, con attuazione tramite la società finanziaria regionale e nei limiti stabiliti dalla Giunta.

Per i progetti di interesse pubblico la Regione concede contributi in conto capitale a province, comuni e altri enti pubblici per programmi e investimenti destinati a infrastrutture pubbliche per uso turistico. Il contributo può coprire fino al 70% della spesa ammessa, aumentabile di 5 punti percentuali per interventi in area montana.

Vigilanza, sanzioni e conseguenze amministrative

Le funzioni di vigilanza spettano a comuni e province. La provincia può procedere al declassamento o all’annullamento della classificazione; i comuni e le province si scambiano reciprocamente le informazioni acquisite e possono segnalarle alla Giunta.

Il regime sanzionatorio è articolato per gravità: sanzioni più lievi per posti letto eccedenti, ospitalità oltre la capacità, omissione di comunicazioni, prezzi superiori a quelli pubblicati, rifiuto di clienti già prenotati, pubblicità ingannevole, mancata esposizione della classificazione, mancato rispetto dei periodi di apertura, violazioni informative nelle agenzie e negli operatori di viaggi. Sono previste sanzioni più elevate per esercizio senza SCIA o senza classificazione, false dichiarazioni, discriminazioni illegittime, assenza dei requisiti di classificazione e violazione degli obblighi assicurativi.

Per alcune violazioni è prevista, oltre alla multa, la cessazione dell’attività; per la reiterazione di altre è prevista la sospensione fino a due anni; il mancato pagamento può comportare sospensione e, poi, cessazione. La competenza sanzionatoria è in generale provinciale, salvo alcuni casi attribuiti al comune.

Disposizioni transitorie, abrogazioni e regime di passaggio

In prima applicazione, la Giunta può approvare il piano turistico annuale anche prima dell’adozione del programma regionale. I pareri della commissione consiliare, ove previsti, si intendono resi dopo 45 giorni senza risposta.

Sono conservati gli effetti di molte autorizzazioni, segnalazioni e classificazioni già esistenti, ma le strutture ricettive già classificate e le sedi congressuali esistenti devono ottenere la nuova classificazione entro 12 mesi dalla pubblicazione del provvedimento regionale di classificazione, prorogabili di 6 mesi; in difetto il comune procede alla chiusura. Lo stesso vale per bed & breakfast, foresterie per turisti, unità abitative ammobiliate e rifugi escursionistici già esistenti.

La legge abroga progressivamente numerose disposizioni della previgente legge regionale n. 33/2002, in parte subito e in parte al verificarsi di specifici provvedimenti attuativi della Giunta o decorso un termine di 18 mesi. I procedimenti e le spese in corso restano regolati dalla normativa previgente fino alla loro conclusione.

Aspetti finanziari

Per il 2013 la legge quantifica oneri correnti per 3.201.346,55 euro, coperti con le risorse dell’upb U0074, e spese di investimento per 250.000 euro, coperte con le risorse dell’upb U0076. La copertura è quindi espressamente individuata nel bilancio regionale 2013.

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