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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15176/2023 del 11/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancata sottoscrizione da parte di difensore iscritto nell'albo speciale (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificati dalla legge n. 103/2017). Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Imbarrato, affidato in prova al servizio sociale ai sensi dell'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, aveva chiesto la modificazione delle prescrizioni inerenti la misura alternativa. Il Magistrato di sorveglianza di Catania ha rigettato l'istanza. L'interessato ha proposto reclamo al Tribunale di sorveglianza di Catania; trattandosi di provvedimento non reclamabile e assoggettato solo a ricorso per cassazione, l'impugnazione è stata riqualificata e trasmessa alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. Tuttavia il ricorso per cassazione è stato sottoscritto da un difensore (avv. Marco Giovanni Caraffa) non iscritto nell'albo speciale previsto per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, con la conseguente rilevanza dell'inammissibilità prevista dalle norme processuali richiamate.

Norme richiamate

  • art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Indica la norma sul regime di affidamento in prova al servizio sociale, che costituiva la misura alternativa oggetto della richiesta di modifica delle prescrizioni.

  • art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

    Consente la riqualificazione e la trasmissione alla Corte di Cassazione di un atto d'impugnazione erroneamente proposto quando il rimedio corretto è il ricorso per cassazione.

  • art. 571, comma 1, cod. proc. pen.

    Stabilisce che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; la violazione comporta inammissibilità.

  • art. 613, comma 1, cod. proc. pen.

    Connesso al precedente, disciplina requisiti formali del ricorso per cassazione e la necessità della sottoscrizione del difensore abilitato; la mancata osservanza rende il ricorso inammissibile.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha modificato le norme processuali richiamate per rafforzare l'obbligo che il ricorso per cassazione sia sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale.

  • Corte costituzionale, n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione al principio secondo cui l'irritualità dell'impugnazione può integrare profili di colpa, giustificando l'irrogazione di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Verificare preliminarmente la natura impugnabile del provvedimento: se un provvedimento non è soggetto a reclamo, bisogna proporre il ricorso competente (es. ricorso per cassazione) e non un rimedio inammissibile.
  • Accertarsi che il difensore che sottoscrive il ricorso per cassazione sia iscritto nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori; la mancanza di tale iscrizione determina l'inammissibilità del ricorso anche se l'atto è stato riqualificato.
  • La riqualificazione dell'atto di impugnazione (es. reclamo trasformato in ricorso per cassazione) non sanifica l'assenza dei requisiti formali essenziali, come la firma di un difensore abilitato.
  • L'inammissibilità per motivi formali può comportare non solo il rigetto ma anche la condanna alle spese e, in presenza di colpa processuale, l'obbligo di versamento di somme alla Cassa delle ammende.
  • Se possibile, porre rimedio prima della scadenza dei termini: incaricare immediatamente un difensore iscritto nell'albo speciale può permettere la presentazione corretta del ricorso nei termini utili, altrimenti il rimedio potrebbe risultare perduto.

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