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Sentenza

Sentenza n. 196/2026 - Bolzano, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600190

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Bolzano, Sez. autonomaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto dell’Assessore della Provincia autonoma di Bolzano n. 9437/2026 e atti comunali presupposti, concernenti modifiche alle norme di attuazione del piano paesaggistico sovracomunale dell’Alpe di Siusi, in particolare alla disciplina della circolazione e dei parcheggi

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (enti locali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Cinque proprietari non residenti, che accedono alle rispettive unità immobiliari mediante la strada di San Valentino e utilizzano un parcheggio condominiale a raso, hanno impugnato la modifica del piano paesaggistico approvata nel 2026. Hanno contestato: l’incompetenza dell’Assessore provinciale ad approvare la variante, in violazione dell’art. 53, comma 8, della legge provinciale n. 9/2018; l’erroneità dei presupposti, il difetto di istruttoria e di motivazione, anche per l’assenza di rilevazioni sul traffico e per l’insufficiente risposta alle osservazioni condominiali; la sproporzione e irragionevolezza delle restrizioni alla circolazione, compreso il limite di un contrassegno per immobile e l’esclusione di ulteriori permessi per familiari; la disparità di trattamento tra non residenti, residenti, affittuari, ospiti alberghieri e visitatori giornalieri, con dedotta violazione dell’art. 3 Cost.; la lesione dei diritti di proprietà e di domicilio, richiamando gli artt. 832 c.c., 42 e 14 Cost.; infine, l’irragionevolezza del termine annuale per realizzare un garage sotterraneo e del divieto di accesso veicolare in mancanza dell’opera, salvo autorizzazione comunale. In via cautelare hanno dedotto che i limiti orari avrebbero reso gravoso il godimento delle abitazioni e che la mancata realizzazione del garage avrebbe potuto renderle inaccessibili. Le amministrazioni hanno eccepito il difetto di interesse: le restrizioni contestate sarebbero già presenti nella disciplina precedente e non sarebbero state introdotte dalla variante.

La decisione

Il Collegio, decidendo con sentenza breve ai sensi dell’art. 60 c.p.a. nella camera di consiglio fissata per la cautelare, ha accolto l’eccezione preliminare di difetto di interesse e respinto il ricorso, senza esaminare nel merito i singoli vizi dedotti. Ha verificato che la variante aveva esteso da uno a tre anni la durata del permesso per i proprietari non residenti e introdotto la digitalizzazione e il controllo tramite portale, modifiche ritenute migliorative; non aveva invece cambiato né le fasce orarie di circolazione — accesso consentito prima delle 9:00 e dopo le 17:00 — né l’obbligo relativo al garage e al termine di un anno, già contenuti nella disciplina previgente. L’annullamento richiesto non avrebbe quindi eliminato le restrizioni contestate, perché sarebbe tornata applicabile la regolamentazione anteriore. Il Collegio ha inoltre escluso che la modifica costituisse una conferma propria: dagli atti non risultavano un nuovo riesame istruttorio e una rinnovata ponderazione degli interessi, mentre l’intervento riguardava specifici aspetti della disciplina. Ha distinto la conferma di un provvedimento amministrativo, che può sostituire il precedente con effetti ex tunc dopo un nuovo riesame, dalla successione temporale di disposizioni regolamentari, soggetta alla regola di irretroattività: l’annullamento della disposizione modificativa comporterebbe la reviviscenza della disciplina anteriore, non un vuoto normativo né l’assorbimento retroattivo del regolamento previgente. I ricorrenti sono stati condannati a rifondere le spese alle amministrazioni costituite, liquidate in euro 2.000,00 per ciascuna, oltre accessori; nulla per le parti non costituite.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Nella camera di consiglio del 14 ottobre 2026, tenutasi per il giudizio cautelare collegiale, sussistendone i presupposti e verbalizzatone il preavviso, la causa è stata trattenuta per la decisione di merito con sentenza breve.

    Il Collegio ha definito il giudizio con sentenza breve nella camera di consiglio cautelare, dopo aver dato alle parti il preavviso previsto.

  • art. 21-quinquies, comma 1, l. 241/1990

    Tanto è ricavabile dal suo fondamento positivo che va rintracciato nel disposto dell’art. 21-quinquies, comma 1, della l. n. 241 del 1990 e, più nel dettaglio, nel generale potere di revoca che comporta l’“inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti”; revoca che, in applicazione del generale principio di conservazione dei mezzi giuridici, può anche avere luogo solo in parte qua con riguardo ad uno o più specifici aspetti contenutistici del provvedimento originario.

    La modifica di un provvedimento amministrativo può configurarsi come revoca parziale del provvedimento originario, accompagnata da una nuova determinazione sostitutiva o integrativa; tale schema non coincide automaticamente con la modifica di singole disposizioni di un regolamento.

Massime di principio

  • L’interesse a impugnare un atto amministrativo richiede che l’annullamento richiesto sia concretamente idoneo a rimuovere la lesione dedotta o a procurare il bene della vita perseguito; tale utilità manca quando le prescrizioni contestate sono già contenute nella disciplina previgente e, annullata la modifica, tornerebbero applicabili.
  • La qualificazione di un nuovo atto come conferma propria presuppone un completo riesame della fattispecie e una rinnovata valutazione dei fatti e degli interessi. La sola adozione di una modifica che sostituisce alcune disposizioni non dimostra che vi sia stato un riesame delle parti della disciplina rimaste invariate.
  • La successione tra disposizioni regolamentari non equivale alla sostituzione ex tunc propria della conferma di un provvedimento amministrativo: in assenza di una base legislativa che consenta la retroattività, la nuova disciplina regolamentare opera dalla sua entrata in vigore e l’annullamento della disposizione modificativa comporta la reviviscenza della disciplina anteriore, non il suo assorbimento retroattivo.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti speciali
RamiUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereRiserva di legge e gerarchia delle fontiAutotutela decisoria

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