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Ordinanza

Ordinanza n. 1534/2026 - Roma, Sezione 2Q

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: PER L'ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ DEL SILENZIO/INERZIA serbato dal Ministero del Turismo nel procedimento iniziato con istanza presentata dalla ricorrente in data 24.02.2025 e non concluso entro il termine del 26 Marzo 2025; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da DI MARCA SALVATRICE il 7\2\2026: PER L’ANNULLAMENTO del preavviso di rigetto del 07/11/2025 nonchè il rigetto del riconoscimento di guida turistica e/o accompagnatore turistico del 09/12/2025, nonchè ogni atto prodromico, precedente, successivo e contestuale eventualmente non ancora conosciuto dalle parti.

Giustizia amministrativa202513537

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterOrdinanza cautelareAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento del Ministero del Turismo e, con motivi aggiunti, preavviso di rigetto e provvedimento definitivo di rigetto del riconoscimento della qualifica di guida turistica e/o accompagnatore turistico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero del Turismo su un'istanza presentata il 24 febbraio 2025, rispetto alla quale il termine per provvedere sarebbe scaduto il 26 marzo 2025. Successivamente ha impugnato, con motivi aggiunti, il preavviso di rigetto del 7 novembre 2025 e il provvedimento definitivo di rigetto del 9 dicembre 2025, chiedendone anche la sospensione cautelare. Il giudizio cautelare riguarda, in particolare, la sussistenza del requisito previsto dall'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 206/2007: esercizio in Germania, per almeno un anno, dell'attività di guida turistica, in un ordinamento nel quale tale professione non risulta regolamentata. Il Tribunale rileva che, allo stato, non è stata depositata documentazione comprovante tale requisito. La ricorrente ha inoltre dichiarato in camera di consiglio la sopravvenuta carenza di interesse alla domanda originaria avverso il silenzio, essendo intervenuto il provvedimento definitivo.

La decisione

Il Tribunale ha disposto la conversione del rito da camerale a ordinario, ai sensi dell'art. 32, comma 2, c.p.a., perché il silenzio è venuto meno in seguito all'adozione del provvedimento definitivo impugnato con motivi aggiunti; quanto alla domanda originaria ex artt. 31 e 117 c.p.a., la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse. Ha quindi respinto l'istanza cautelare per carenza di fumus boni iuris, rilevando che non risultava documentato il possesso del requisito dell'esercizio per almeno un anno dell'attività in Germania, e per carenza di periculum in mora, in ragione della natura meramente pretensiva dell'interesse azionato. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 800,00, oltre accessori di legge se dovuti. L'ordinanza non definisce il merito della domanda di annullamento.

Norme richiamate

  • art. 21, comma 2, d.lgs. n. 206/2007

    esercizio in Germania, ove la professione di guida turistica non risulta regolamentata, di tale attività per almeno un anno

    Il possesso del requisito dell'esercizio dell'attività per almeno un anno in uno Stato membro nel quale la professione non è regolamentata deve essere comprovato documentalmente; allo stato degli atti, la mancata produzione della documentazione impedisce di ravvisare un adeguato fumus boni iuris.

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    domanda ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm.

    L'adozione del provvedimento definitivo fa venir meno il silenzio e determina, rispetto all'azione avverso il silenzio, la sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dalla parte ricorrente.

  • art. 32, comma 2, c.p.a.

    conversione del rito da camerale ad ordinario

    Quando, nel corso del giudizio, la controversia non è più riconducibile al rito camerale per effetto dell'intervenuta adozione del provvedimento definitivo impugnato con motivi aggiunti, il giudice dispone la conversione del rito in ordinario.

  • art. 55 c.p.a.

    domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato

    La tutela cautelare richiede la presenza sia di un adeguato fumus boni iuris sia di un periculum in mora; entrambi sono stati ritenuti insussistenti.

Massime di principio

  • L'adozione di un provvedimento espresso durante il giudizio avverso il silenzio fa venir meno l'inerzia e, se la parte dichiara di non avere più interesse alla domanda ex artt. 31 e 117 c.p.a., comporta la sopravvenuta carenza di interesse su tale domanda.
  • La sopravvenuta adozione del provvedimento definitivo impugnato con motivi aggiunti può rendere necessario, ai sensi dell'art. 32, comma 2, c.p.a., convertire il rito da camerale a ordinario per consentire la trattazione della domanda di annullamento secondo il rito ordinario.
  • In sede cautelare, il requisito previsto per il riconoscimento professionale deve risultare adeguatamente documentato già allo stato degli atti; la mancata prova documentale di un requisito essenziale esclude il fumus boni iuris, salva la successiva valutazione nel merito.
  • La natura pretensiva dell'interesse azionato non determina automaticamente il periculum in mora: il pericolo cautelare deve essere concretamente dimostrato.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini e notificazione del ricorsoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesseDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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