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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24695/2024 del 13/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (consumatore; professionista)

La controversia

La controversia nasce da un'azione risarcitoria promossa da una società acquirente di un terreno e committente di un'opera industriale, che deduceva danni da smottamento del terreno e conseguente pericolo di crollo del capannone. Venivano chiamati in causa i venditori del terreno, il progettista e direttore dei lavori e, successivamente, alcune imprese appaltatrici. In primo grado il Tribunale aveva ritenuto responsabile esclusivo il professionista e aveva condannato la sua assicurazione a manlevare l'assicurato entro il massimale di polizza. In appello l'assicurazione contestava l'estensione della garanzia e il professionista contestava sia la validità della c.t.u. sia l'affermazione della propria responsabilità, oltre alla quantificazione del danno; la società danneggiata chiedeva, tra l'altro, gli interessi oltre massimale e una diversa liquidazione delle spese. Nei ricorsi per cassazione: il professionista denunciava nullità della c.t.u. per sconfinamento del consulente oltre il quesito, mancato accertamento della responsabilità delle imprese chiamate e della committente, oltre a censure sulla mancata rivalutazione ultramassimale e sulla valutazione della prova; l'assicurazione deduceva violazione dei criteri interpretativi del contratto e lamentava che l'evento dovesse ricadere nel sotto-massimale previsto per la rovina delle opere; la società danneggiata proponeva ricorso incidentale sulla formazione del giudicato, sulla rivalutazione ultramassimale e sulla liquidazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i ricorsi. Ha escluso la nullità della consulenza tecnica d'ufficio nonostante lo sconfinamento del consulente oltre il quesito, rilevando che non vi era stata violazione del contraddittorio e che le valutazioni tecniche ultronee potevano essere liberamente apprezzate dal giudice come argomenti di prova. Ha inoltre confermato la ricostruzione della Corte d'appello sulla responsabilità esclusiva del professionista, ritenendo le doglianze sulle ulteriori responsabilità e sul concorso colposo sostanzialmente rivolte a una rivalutazione del merito. Ha respinto la censura dell'assicurazione sull'operatività del sotto-massimale, condividendo l'interpretazione coordinata delle clausole di polizza che aveva ricondotto il fatto all'oggetto generale della copertura e non all'eccezione della rovina. Ha dichiarato infondato il ricorso incidentale sulla pretesa di rivalutazione ultramassimale, per difetto di specifica domanda di mala gestio propria, e inammissibile o infondato quello sulla liquidazione delle spese. Le spese di legittimità sono state compensate tra le parti principali, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese in favore della sola società chiamata che ha resistito.

Norme richiamate

  • art. 1490 c.c.

    richiamato come base della responsabilità dei venditori per vizi del bene venduto, ma non decisivo ai fini del ricorso definito in cassazione

  • art. 1218 c.c.

    richiamato come fondamento della responsabilità contrattuale del progettista e direttore dei lavori

  • art. 2043 c.c.

    richiamato come titolo di responsabilità aquiliana solidale prospettato in origine

  • art. 107 c.p.c.

    richiamato per la chiamata in causa di terzi nel giudizio di merito

  • art. 360 c.p.c.

    norma sul perimetro dei motivi di ricorso, con richiamo in particolare ai nn. 4 e 5 e ai limiti del sindacato di legittimità

  • art. 111 Cost.

    richiamato a fondamento dell'obbligo di motivazione e del ruolo del contraddittorio

  • art. 24 Cost.

    richiamato in relazione alle garanzie difensive nel procedimento peritale

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla c.t.u. e sulla valutazione delle prove

  • art. 195 c.p.c.

    richiamato per i poteri e il contraddittorio nella consulenza tecnica

  • art. 196 c.p.c.

    richiamato per la consulenza tecnica d'ufficio

  • art. 90 disp. att. c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla c.t.u.

  • art. 92 disp. att. c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla c.t.u.

  • art. 157 c.p.c.

    richiamato per la sanatoria della nullità relativa non eccepita tempestivamente

  • art. 1667 c.c.

    richiamato nel secondo motivo del professionista, ma ritenuto non decisivo

  • art. 1669 c.c.

    richiamato nel secondo motivo del professionista, ma ritenuto non decisivo

  • art. 1227 c.c.

    richiamato nelle censure sul concorso colposo della danneggiata

  • art. 2056 c.c.

    richiamato nelle censure sul concorso colposo e sul danno risarcibile

  • art. 1905 c.c.

    richiamato per i limiti del rischio assicurato e del massimale

  • art. 1917 c.c.

    richiamato in tema di assicurazione della responsabilità civile e di obbligo di manleva

  • art. 1362 c.c.

    richiamato per l'interpretazione del contratto di assicurazione secondo il senso letterale e sistematico delle clausole

  • art. 329 c.p.c.

    richiamato dal ricorso incidentale sulla pretesa formazione del giudicato interno

  • art. 24 l. n. 794/1942

    richiamato dalla parte vittoriosa in tema di spese di lite

  • art. 4, commi 1 e 2, d.m. n. 55/2014

    richiamato per i criteri di liquidazione delle spese e gli aumenti per difesa di più soggetti

  • art. 22 d.m. n. 55/2014

    richiamato per gli incrementi tabellari nelle cause di valore elevato

  • art. 6 d.m. n. 55/2014

    richiamato nella giurisprudenza citata sulla liquidazione delle spese

  • art. 1175 c.c.

    richiamato quale parametro della correttezza nell'esecuzione del contratto, rilevante per la mala gestio dell'assicuratore

  • art. 1375 c.c.

    richiamato quale parametro della correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, rilevante per la mala gestio dell'assicuratore

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per chiarire che la violazione dell'onere della prova è denunciabile solo se l'onere sia stato attribuito alla parte sbagliata

  • art. 194 c.p.c.

    richiamato per delimitare i poteri del consulente tecnico e la possibilità di accertare fatti secondari

  • art. 183, comma 8, c.p.c.

    richiamato nei limiti dei poteri istruttori officiosi del giudice e del consulente

  • art. 421, comma 2, c.p.c.

    richiamato nei limiti dei poteri istruttori officiosi del giudice e del consulente

  • art. 118 c.p.c.

    richiamato nei limiti dei poteri istruttori officiosi del giudice e del consulente

  • art. 213 c.p.c.

    richiamato nei limiti dei poteri istruttori officiosi del giudice e del consulente

  • art. 2711 c.c.

    richiamato nei limiti dei poteri istruttori officiosi del giudice e del consulente

  • art. 161 c.p.c.

    richiamato per l'ipotesi di nullità assoluta deducibile come motivo di impugnazione

Massime di principio

  • La consulenza tecnica d'ufficio non è nulla per il solo fatto che il consulente si sia spinto oltre il quesito del giudice, se le parti hanno potuto contraddire sul piano tecnico e non vi è stata violazione del contraddittorio o del principio dispositivo; in tal caso, le valutazioni ultronee possono essere utilizzate dal giudice come argomenti di prova.
  • La nullità della c.t.u. si configura in modo rilevante solo quando lo sconfinamento si traduca nell'acquisizione di elementi o nell'indagine su fatti principali non dedotti e non accertabili d'ufficio, ovvero in una concreta lesione delle garanzie difensive; altrimenti il vizio resta assorbito nella motivazione della sentenza se il giudice svolge un proprio autonomo percorso argomentativo.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio né una rivalutazione del merito sotto le sembianze della violazione di legge o del vizio motivazionale; la doglianza è ammissibile solo se si denuncia un vero errore di sussunzione o un omesso esame nei limiti attualmente consentiti.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia invertito l'onere della prova, non quando abbia semplicemente apprezzato in modo ritenuto errato le prove acquisite.
  • L'interpretazione del contratto assicurativo deve essere coordinata e sistematica: la clausola particolare che introduce un'eccezione o un sotto-massimale va letta in rapporto all'oggetto generale della polizza e alle ulteriori clausole limitative, senza isolare singole espressioni dal contesto complessivo.
  • La pretesa di rivalutazione e interessi oltre il massimale per mala gestio propria dell'assicuratore richiede una specifica domanda, con allegazione dei comportamenti che integrano il ritardo colpevole o la violazione degli obblighi di correttezza; non basta la generica domanda di garanzia.
  • In tema di spese processuali liquidate secondo il d.m. n. 55/2014, il giudice può collocarsi tra minimo e massimo dei parametri tabellari senza necessità di una motivazione specifica, ma deve motivare quando si discosti ulteriormente dai parametri o applichi aumenti/riduzioni non standardizzati.
  • La parte che impugna deve avere interesse concreto e attuale a censurare la statuizione; manca l'interesse quando si contesti un capo che attiene a un rapporto giuridico al quale la parte è estranea.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioniRisarcimento e indennizzoRisoluzione del contratto
RamiResponsabilità civileContrattiProcesso civileAssicurazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullitàNesso di causalità

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