Cassazione Civile, Ordinanza n. 24695/2024 del 13/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consumatore; professionista)
La controversia
La controversia nasce da un'azione risarcitoria promossa da una società acquirente di un terreno e committente di un'opera industriale, che deduceva danni da smottamento del terreno e conseguente pericolo di crollo del capannone. Venivano chiamati in causa i venditori del terreno, il progettista e direttore dei lavori e, successivamente, alcune imprese appaltatrici. In primo grado il Tribunale aveva ritenuto responsabile esclusivo il professionista e aveva condannato la sua assicurazione a manlevare l'assicurato entro il massimale di polizza. In appello l'assicurazione contestava l'estensione della garanzia e il professionista contestava sia la validità della c.t.u. sia l'affermazione della propria responsabilità, oltre alla quantificazione del danno; la società danneggiata chiedeva, tra l'altro, gli interessi oltre massimale e una diversa liquidazione delle spese. Nei ricorsi per cassazione: il professionista denunciava nullità della c.t.u. per sconfinamento del consulente oltre il quesito, mancato accertamento della responsabilità delle imprese chiamate e della committente, oltre a censure sulla mancata rivalutazione ultramassimale e sulla valutazione della prova; l'assicurazione deduceva violazione dei criteri interpretativi del contratto e lamentava che l'evento dovesse ricadere nel sotto-massimale previsto per la rovina delle opere; la società danneggiata proponeva ricorso incidentale sulla formazione del giudicato, sulla rivalutazione ultramassimale e sulla liquidazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i ricorsi. Ha escluso la nullità della consulenza tecnica d'ufficio nonostante lo sconfinamento del consulente oltre il quesito, rilevando che non vi era stata violazione del contraddittorio e che le valutazioni tecniche ultronee potevano essere liberamente apprezzate dal giudice come argomenti di prova. Ha inoltre confermato la ricostruzione della Corte d'appello sulla responsabilità esclusiva del professionista, ritenendo le doglianze sulle ulteriori responsabilità e sul concorso colposo sostanzialmente rivolte a una rivalutazione del merito. Ha respinto la censura dell'assicurazione sull'operatività del sotto-massimale, condividendo l'interpretazione coordinata delle clausole di polizza che aveva ricondotto il fatto all'oggetto generale della copertura e non all'eccezione della rovina. Ha dichiarato infondato il ricorso incidentale sulla pretesa di rivalutazione ultramassimale, per difetto di specifica domanda di mala gestio propria, e inammissibile o infondato quello sulla liquidazione delle spese. Le spese di legittimità sono state compensate tra le parti principali, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese in favore della sola società chiamata che ha resistito.
Norme richiamate
richiamato come base della responsabilità dei venditori per vizi del bene venduto, ma non decisivo ai fini del ricorso definito in cassazione
richiamato come fondamento della responsabilità contrattuale del progettista e direttore dei lavori
richiamato come titolo di responsabilità aquiliana solidale prospettato in origine
richiamato per la chiamata in causa di terzi nel giudizio di merito
norma sul perimetro dei motivi di ricorso, con richiamo in particolare ai nn. 4 e 5 e ai limiti del sindacato di legittimità
art. 111 Cost.
richiamato a fondamento dell'obbligo di motivazione e del ruolo del contraddittorio
art. 24 Cost.
richiamato in relazione alle garanzie difensive nel procedimento peritale
richiamato nel motivo sulla c.t.u. e sulla valutazione delle prove
richiamato per i poteri e il contraddittorio nella consulenza tecnica
richiamato per la consulenza tecnica d'ufficio
richiamato nel motivo sulla c.t.u.
richiamato nel motivo sulla c.t.u.
richiamato per la sanatoria della nullità relativa non eccepita tempestivamente
richiamato nel secondo motivo del professionista, ma ritenuto non decisivo
richiamato nel secondo motivo del professionista, ma ritenuto non decisivo
richiamato nelle censure sul concorso colposo della danneggiata
richiamato nelle censure sul concorso colposo e sul danno risarcibile
richiamato per i limiti del rischio assicurato e del massimale
richiamato in tema di assicurazione della responsabilità civile e di obbligo di manleva
richiamato per l'interpretazione del contratto di assicurazione secondo il senso letterale e sistematico delle clausole
richiamato dal ricorso incidentale sulla pretesa formazione del giudicato interno
richiamato dalla parte vittoriosa in tema di spese di lite
art. 4, commi 1 e 2, d.m. n. 55/2014
richiamato per i criteri di liquidazione delle spese e gli aumenti per difesa di più soggetti
richiamato per gli incrementi tabellari nelle cause di valore elevato
richiamato nella giurisprudenza citata sulla liquidazione delle spese
richiamato quale parametro della correttezza nell'esecuzione del contratto, rilevante per la mala gestio dell'assicuratore
richiamato quale parametro della correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, rilevante per la mala gestio dell'assicuratore
richiamato per chiarire che la violazione dell'onere della prova è denunciabile solo se l'onere sia stato attribuito alla parte sbagliata
richiamato per delimitare i poteri del consulente tecnico e la possibilità di accertare fatti secondari
richiamato nei limiti dei poteri istruttori officiosi del giudice e del consulente
richiamato nei limiti dei poteri istruttori officiosi del giudice e del consulente
richiamato nei limiti dei poteri istruttori officiosi del giudice e del consulente
richiamato nei limiti dei poteri istruttori officiosi del giudice e del consulente
richiamato nei limiti dei poteri istruttori officiosi del giudice e del consulente
richiamato per l'ipotesi di nullità assoluta deducibile come motivo di impugnazione
Massime di principio
- La consulenza tecnica d'ufficio non è nulla per il solo fatto che il consulente si sia spinto oltre il quesito del giudice, se le parti hanno potuto contraddire sul piano tecnico e non vi è stata violazione del contraddittorio o del principio dispositivo; in tal caso, le valutazioni ultronee possono essere utilizzate dal giudice come argomenti di prova.
- La nullità della c.t.u. si configura in modo rilevante solo quando lo sconfinamento si traduca nell'acquisizione di elementi o nell'indagine su fatti principali non dedotti e non accertabili d'ufficio, ovvero in una concreta lesione delle garanzie difensive; altrimenti il vizio resta assorbito nella motivazione della sentenza se il giudice svolge un proprio autonomo percorso argomentativo.
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio né una rivalutazione del merito sotto le sembianze della violazione di legge o del vizio motivazionale; la doglianza è ammissibile solo se si denuncia un vero errore di sussunzione o un omesso esame nei limiti attualmente consentiti.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia invertito l'onere della prova, non quando abbia semplicemente apprezzato in modo ritenuto errato le prove acquisite.
- L'interpretazione del contratto assicurativo deve essere coordinata e sistematica: la clausola particolare che introduce un'eccezione o un sotto-massimale va letta in rapporto all'oggetto generale della polizza e alle ulteriori clausole limitative, senza isolare singole espressioni dal contesto complessivo.
- La pretesa di rivalutazione e interessi oltre il massimale per mala gestio propria dell'assicuratore richiede una specifica domanda, con allegazione dei comportamenti che integrano il ritardo colpevole o la violazione degli obblighi di correttezza; non basta la generica domanda di garanzia.
- In tema di spese processuali liquidate secondo il d.m. n. 55/2014, il giudice può collocarsi tra minimo e massimo dei parametri tabellari senza necessità di una motivazione specifica, ma deve motivare quando si discosti ulteriormente dai parametri o applichi aumenti/riduzioni non standardizzati.
- La parte che impugna deve avere interesse concreto e attuale a censurare la statuizione; manca l'interesse quando si contesti un capo che attiene a un rapporto giuridico al quale la parte è estranea.
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