Cassazione Civile, Ordinanza n. 20125/2023 del 13/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un pignoramento presso terzi promosso da un creditore professionista per il recupero di compensi asseritamente dovuti sulla base di titoli giudiziali formatisi nei confronti di una società in accomandita semplice. Il socio accomandatario, destinatario dell'esecuzione sui propri crediti verso un ente previdenziale, ha proposto opposizione esecutiva deducendo: la mancata preventiva escussione del patrimonio sociale; l'irregolarità o inesistenza della notifica dei titoli giudiziali azionati, perché eseguita via PEC a un indirizzo non più operativo; l'inesistenza dei mandati professionali per presunte firme apocrife; l'avvenuto pagamento, da parte della società, di quanto effettivamente dovuto; la mancata sospensione del giudizio in attesa dell'esito di querela di falso e revocazione; e il diniego di prove ritenute decisive, soprattutto in ordine alla notificazione telematica. I giudici di merito avevano respinto l'opposizione e la Corte d'appello aveva confermato. In cassazione il ricorrente ha riproposto cinque motivi, tutti volti a contestare la correttezza della decisione di merito e la rilevanza delle eccezioni difensive rispetto all'esecuzione.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato i motivi di ricorso nel merito perché ha rilevato, sulla base degli atti, il difetto di contraddittorio sin dal primo grado nel giudizio di opposizione esecutiva: non era stato evocato in causa il terzo pignorato, cioè l'ente presso cui erano stati pignorati i crediti. Richiamando il principio del litisconsorzio necessario tra creditore procedente, debitore esecutato e terzo pignorato nelle opposizioni relative all'espropriazione presso terzi, la Corte ha cassato la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c. e ha rimesso la causa al Tribunale di Milano, in persona di diverso magistrato, per l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pretermesso e per la decisione del merito.
Norme richiamate
cassazione con rimessione al giudice di primo grado
quando in cassazione emerga il difetto di contraddittorio necessario sin dal primo grado, la sentenza va cassata e la causa rimessa al giudice di primo grado per l'integrazione del contraddittorio e la decisione di merito.
nelle opposizioni all'esecuzione il contraddittorio deve essere integro sin dal primo grado; nel caso di espropriazione presso terzi il terzo pignorato è parte necessaria.
richiamato nei fatti processuali per l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi proposta oltre il termine di venti giorni.
invocato dal ricorrente quale regola di preventiva escussione del patrimonio sociale nelle società di persone.
richiamato dal ricorrente per censurare l'esclusione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale.
evocato dal ricorrente in relazione alla disciplina applicabile alla società in accomandita semplice e alla responsabilità del socio accomandatario.
evocato dal ricorrente in relazione alla responsabilità del socio accomandatario.
richiamato dal ricorrente come riferimento al riparto dell'onere probatorio.
richiamato nei motivi in relazione ai titoli giudiziali azionati e alla loro notificazione.
richiamato nei motivi in relazione ai titoli giudiziali azionati e alla loro notificazione.
richiamato nei motivi con riferimento alle doglianze sulla formazione del titolo e sulla notificazione degli atti introduttivi.
richiamato dal ricorrente per chiedere la sospensione del giudizio in attesa della definizione di altri processi ritenuti pregiudiziali.
richiamato nel motivo di ricorso per lamentare omissione di pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per censurare la motivazione della sentenza di merito in punto di notificazione via PEC.
richiamato dal ricorrente in relazione alla mancata ammissione di prove.
richiamato dal ricorrente con riguardo al reclamo cautelare proposto avverso il rigetto della sospensione.
Massime di principio
- Nell'espropriazione presso terzi, le opposizioni esecutive richiedono sempre la partecipazione del terzo pignorato, che è litisconsorte necessario insieme al creditore procedente e al debitore esecutato.
- Il difetto di contraddittorio necessario, se riscontrato anche solo in cassazione, impone la cassazione della sentenza e la rimessione della causa al giudice di primo grado per l'integrazione del contraddittorio ex art. 383, comma 3, c.p.c.
- Le doglianze relative alla validità o all'inesistenza dei titoli giudiziali, alla notificazione degli stessi e alle eccezioni sul merito del credito non possono essere esaminate se il giudizio è viziato originariamente per mancata partecipazione di una parte necessaria.
- Nelle controversie esecutive, la corretta individuazione delle parti necessarie prevale sull'esame dei singoli motivi di merito, perché il vizio del contraddittorio impedisce una valida decisione sul rapporto sostanziale.
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