Cassazione Civile, Ordinanza n. 17801/2026 del 04/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di ottenere l'indennizzo per la confisca, avvenuta in territorio libico, di due aziende agricole appartenenti a società di cui gli originari attori erano titolari, poi in parte succeduti dai loro eredi. Il Tribunale di Roma aveva accolto solo parzialmente la domanda; la Corte d'appello di Roma aveva respinto il gravame principale. I ricorrenti hanno proposto due ricorsi successivi, sostanzialmente coincidenti, articolando otto motivi: 1) omessa pronuncia e motivazione apparente sulla critica alla decisione del Tribunale di discostarsi dalle conclusioni del CTU e sulla pretesa inattendibilità del tecnico; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'esistenza o meno di beni in Libia di proprietà del professionista autore della stima ritenuto inattendibile; 3) violazione degli artt. 51 e 61 c.p.c. per avere valorizzato un ipotetico conflitto di interessi del perito agronomo che aveva redatto una stima recepita dal CTU; 4) ulteriore omessa motivazione e omesso esame circa l'adeguatezza delle ragioni tecniche per discostarsi dal CTU e sul mancato esame di documenti; 5) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'onere della prova, sostenendo di avere dimostrato il maggior valore dei beni, oltre a profili di motivazione contraddittoria; 6) violazione dell'art. 1224 c.c. quanto al dies a quo degli interessi e del maggior danno; 7) violazione della L. n. 7/2009 e dell'art. 111 Cost., per mancato contraddittorio su una questione di ammissibilità relativa al c.d. ulteriore indennizzo; 8) violazione degli artt. 3 e 24 Cost. e degli artt. 101 e 183 c.p.c. per avere la Corte territoriale affrontato d'ufficio la questione dell'applicabilità della L. n. 7/2009. La Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello avesse deciso sul punto principale del valore dei beni sulla base di due rationes decidendi autonome: (a) la legittimità del sindacato del giudice di merito sulle valutazioni del CTU, sorretto da motivazione adeguata; (b) la mancata prova del maggior valore dei beni da parte degli attori. I primi quattro motivi sono stati reputati infondati o inammissibili perché, in sostanza, miravano a un riesame del merito, oppure perché colpivano solo una delle rationes. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile sia perché rivolto contro una ratio autonoma non scalfita, sia perché la censura sull'art. 2697 c.c. era in realtà una contestazione della valutazione delle prove. Il sesto motivo è stato respinto perché la liquidazione dell'indennizzo per i beni perduti in territori già soggetti a sovranità statale include il ritardato adempimento fino alla liquidazione amministrativa, e ulteriori interessi e maggior danno decorrono solo da una specifica costituzione in mora, che in mancanza si ricollega alla domanda giudiziale. Il settimo motivo è stato respinto ritenendo che l'ulteriore indennizzo previsto dalla L. n. 7/2009 costituisca una voce autonoma, soggetta a previa valutazione amministrativa, sicché la Corte territoriale correttamente aveva ravvisato un profilo di novità della domanda. L'ottavo motivo è stato respinto poiché il rilievo officioso di questioni di rito e di ammissibilità, come la tardività o la decadenza, non viola il principio del contraddittorio in quanto si tratta di aspetti che la parte diligente deve prevedere. In conclusione il ricorso principale e quello incidentale sono stati rigettati, con condanna solidale dei ricorrenti al pagamento delle spese e con il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso principale e il ricorso incidentale, confermando la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva respinto il gravame principale avverso la decisione di primo grado. Ha ritenuto in parte infondati e in parte inammissibili i motivi, perché diretti a contestare valutazioni di merito non sindacabili in cassazione, perché colpivano solo una delle due rationes decidendi autonome poste a base della decisione impugnata, e perché la disciplina sugli interessi, sul maggior danno e sull'ulteriore indennizzo ex L. n. 7/2009 era stata correttamente applicata. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti in solido, con ulteriore importo per contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
È stato ricordato che il sindacato di legittimità ex art. 360, n. 5, è limitato al minimo costituzionale e non consente di rivalutare il merito; i motivi formalmente veicolati come violazione di legge non possono tradursi in un riesame dei fatti.
art. 111 Cost.
La motivazione è censurabile in cassazione solo se manca del tutto, è apparente, perplessa o intrinsecamente contraddittoria, non per mera insufficienza.
La sentenza deve contenere una motivazione esistente e intelligibile; nel caso concreto la motivazione d'appello è stata ritenuta sufficiente e coerente.
Richiamato dal ricorso, ma ritenuto non pertinente rispetto alla valutazione di inattendibilità svolta dai giudici di merito su un perito agronomo, non sul consulente tecnico d'ufficio in sé.
La disciplina sulla consulenza tecnica non è stata ritenuta violata, poiché il giudizio di inattendibilità ha riguardato il dato tecnico presupposto e non una ricusazione del CTU.
La censura di violazione dell'onere della prova è stata qualificata come contestazione della valutazione delle prove; la prova del maggior valore dei beni gravava sui ricorrenti.
Per gli interessi e il maggior danno sulle somme dovute a titolo di indennizzo, la decorrenza successiva alla liquidazione amministrativa presuppone una specifica costituzione in mora; in mancanza, essa coincide con la domanda giudiziale.
L'ulteriore indennizzo previsto dalla norma è stato qualificato come voce autonoma, soggetta a previa valutazione amministrativa e non automaticamente dovuta nel giudizio senza specifica domanda.
Richiamato nei motivi, ma la Corte ha ritenuto che la questione della sua applicabilità non fosse stata adeguatamente posta come domanda specifica e che la relativa voce indennitaria fosse autonoma.
art. 4, L. n. 135/1985
Il coefficiente di rivalutazione dell'1,90 per le richieste presentate dopo il 1950 comprende anche il ristoro del ritardato adempimento fino alla liquidazione amministrativa.
Nel giudizio di appello instaurato nel 2015, il secondo motivo ex art. 360, n. 5, è stato dichiarato inammissibile per la preclusione derivante dalla doppia conforme, non essendo state indicate ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado.
Il rilievo officioso di questioni di rito o di ammissibilità non viola il contraddittorio quando si tratta di aspetti che la parte diligente doveva prevedere.
Richiamato dai ricorrenti in relazione al contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio; la Corte ha escluso la violazione.
comma 1-quater; comma 1-bis
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito o del materiale probatorio, neppure quando la censura sia formalmente formulata come violazione di legge, omessa motivazione o omesso esame di un fatto decisivo.
- Quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è da sola idonea a sorreggerla, il ricorrente deve censurarle tutte: l'infondatezza o l'inammissibilità di una sola ratio rende improcedibili o inammissibili le doglianze sulle altre per difetto di interesse.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è limitato all'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non è più deducibile la mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
- L'omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico, principale o secondario, e non può essere esteso a questioni, argomentazioni o valutazioni istruttorie.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia erroneamente ripartito l'onere della prova; se la censura investe la valutazione delle prove, essa è inammissibile in cassazione salvo i limitati casi di sindacato sulla motivazione.
- In tema di indennizzo per beni perduti in territori già soggetti a sovranità straniera, gli ulteriori interessi moratori e il maggior danno sulla somma liquidata decorrono solo da una specifica costituzione in mora dell'Amministrazione; in mancanza, il dies a quo coincide con la domanda giudiziale.
- L'ulteriore indennizzo previsto da una disciplina speciale può costituire una voce autonoma di pretesa e richiedere una specifica domanda, oltre che il previo passaggio amministrativo previsto dalla legge.
- Il rilievo officioso di questioni di rito o di ammissibilità non viola il principio del contraddittorio se la questione è prevedibile per la parte diligente e attiene a un presupposto processuale rilevabile in ogni stato e grado.
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