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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17010/2023 del 21/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell’ordinanza del 09/06/2022 che ha rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio del P.M. (30/09/2021) relativo a indagini per reati connessi a frodi "carosello" in materia di IVA intracomunitaria. Il ricorrente deduce che la polizia giudiziaria aveva posto sotto sequestro, senza specificazione nel decreto, otto orologi (sette Rolex e un Breitling), una somma di denaro contante (€13.190) e un assegno bancario, beni non riconducibili alla documentazione fiscale indicata nel decreto e quindi estranei alle esigenze probatorie; per mancata convalida nei termini tali vincoli sarebbero divenuti inefficaci e i beni dovevano essere restituiti. Nonostante la restituzione da parte del P.M., il Tribunale del riesame si è pronunciato sulla sussistenza di esigenze probatorie anche rispetto a quei beni, arrogandosi competenza su questioni non devolute e fondando la motivazione su mere congetture circa la loro natura di profitto del reato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha richiamato la precedente sentenza rescindente del 17/03/2022 che aveva delimitato gli oggetti rilevanti (documentazione contabile, fatture, bilanci, dispositivi elettronici) escludendo ogni riferimento agli orologi, al denaro e all'assegno. Ha inoltre osservato che il P.M., con provvedimento del 20/06/2022, aveva confermato l'assenza di esigenze probatorie tali da giustificare il decreto di sequestro per quegli oggetti e che i beni erano già stati restituiti. La Corte ha perciò annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente ai sette orologi marca Rolex, all'orologio marca Breitling, alla somma di €13.190 in contanti e all'assegno bancario Unicredit, confermando la non competenza del tribunale del riesame su questioni non incluse nel devolutum e la mancata legittimazione a creare esigenze probatorie non espresse dal P.M.

Norme richiamate

  • art. 416 ter cod. pen.

    Norma richiamata nell'inquadramento dei reati contestati (associazione per delinquere finalizzata a reati fiscali); la sentenza non entra nel merito della fatticità del reato ma ne riporta l'indicazione come contestazione originaria

  • art. 648 ter cod. pen.

    Norma richiamata come fattispecie penalmente rilevante nella vicenda (ricettazione o riciclaggio correlate all'indagine); la decisione concerne tuttavia la regolarità del sequestro e non l'accertamento della responsabilità penale

  • d. Ig. 74/2000

    Riferimento alla normativa fiscale (reati tributari) oggetto delle indagini; la sentenza utilizza tale normativa per descrivere il contesto della investigazione ma si focalizza sulle regole procedurali del sequestro

  • art. 253 cod. proc. pen.

    Norma sul decreto di sequestro probatorio adottato dal pubblico ministero: la Corte rileva che il P.M. è titolare della valutazione delle esigenze probatorie e può disporre la restituzione dei beni qualora manchino esigenze idonee a giustificare il vincolo

  • art. 355 cod. proc. pen.

    Norma sui termini di convalida del sequestro operato dalla polizia giudiziaria: se il decreto di sequestro del P.M. non indica specificamente le cose sottoposte a vincolo, è richiesta la convalida nei termini previsti dall'art. 355; in mancanza il vincolo reale è inefficace e sorge l'obbligo di restituzione

Massime di principio

  • Se il decreto di sequestro probatorio del P.M. non indica in modo specifico gli oggetti sottoposti a vincolo, il sequestro effettuato dalla polizia giudiziaria richiede convalida nei termini dell'art. 355 c.p.p.; l'assenza di convalida rende il vincolo inefficace e legittima la restituzione dei beni.
  • Il Tribunale del riesame (o Tribunale della libertà) non può pronunciarsi su esigenze probatorie o su beni non compresi nel perimetro indicato dal P.M. nel provvedimento di sequestro; tale materia rimane nella cognizione del P.M., cui spetta valutare la rilevanza probatoria degli oggetti.
  • La mera congettura sulla possibile qualificazione dei beni come "profitto" del reato non è sufficiente a mantenere un sequestro: la motivazione deve fondarsi su elementi specifici che colleghino i beni all'attività delittuosa.
  • Anche quando i beni sono già restituiti, sussiste interesse a impugnare provvedimenti che affermino l'esistenza di esigenze probatorie rispetto a quei beni, per evitare la formazione di un giudicato cautelare pregiudizievole.
  • Nel caso di diniego di restituzione da parte del P.M., l'interessato può proporre opposizione davanti al GIP; in precedenza è opportuno chiedere formalmente al P.M. la restituzione dei beni non più necessari alle indagini.
  • Per i sequestri connessi a delitti fiscali e frodi strutturate (es. "carosello"), il perimetro degli oggetti rilevanti deve essere chiaramente delimitato (documentazione contabile, dispositivi di archiviazione, ecc.) e non può essere esteso senza motivazione puntuale.

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