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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22134/2025 del 12/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Rimane ferma la condanna già pronunciata nei gradi di merito per il reato di evasione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto contro la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per evasione. Il ricorrente ha censurato sia il giudizio di responsabilità sia il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha rilevato che le doglianze erano, da un lato, mera riproposizione di censure già esaminate e respinte nei gradi di merito, e tendevano sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio; dall'altro, erano generiche perché non si confrontavano in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    La sentenza impugnata riguardava una condanna per evasione; la Corte si limita a prenderne atto senza sviluppare una specifica interpretazione della norma incriminatrice.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata invocata dal ricorrente ma ritenuta non meritevole di accoglimento, perché la relativa censura è stata giudicata inammissibile e generica.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già esaminate dai giudici di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Non può essere devoluta in cassazione una richiesta di nuova e diversa valutazione delle prove, poiché il controllo di legittimità non è un terzo grado di merito.
  • Le doglianze formulate in modo generico, prive di un effettivo confronto con la decisione impugnata, non sono idonee a superare il vaglio di ammissibilità del ricorso.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioniCause di non punibilità
RamiReati stradaliProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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